TRIBUTI INDIRETTI

Corte di Cassazione ordinanza n. 28170 depositata il 27 settembre 2022 – Non è qualificabile come agricola l’area che lo strumento urbanistico generale non qualifichi formalmente come tale, limitandosi a consentire lo sfruttamento agricolo dei terreni e ponendo, al contempo, limiti di edificabilità in sintonia con gli scopi della pianificazione

Non è qualificabile come agricola l’area che lo strumento urbanistico generale non qualifichi formalmente come tale, limitandosi a consentire lo sfruttamento agricolo dei terreni e ponendo, al contempo, limiti di edificabilità in sintonia con gli scopi della pianificazione

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione 6, sentenza n. 905 depositata il 14 luglio 2022 – In materia di imposta di registro, secondo consolidata giurisprudenza, quando viene stipulato un atto contenente più disposizioni le quali, per la loro intrinseca natura, non derivano necessariamente le une dalle altre, l’imposta è applicabile a ciascun atto

In materia di imposta di registro, secondo consolidata giurisprudenza, quando viene stipulato un atto contenente più disposizioni le quali, per la loro intrinseca natura, non derivano necessariamente le une dalle altre, l’imposta è applicabile a ciascun atto. Nel processo tributario, la volontà dell'appellato di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa a pena di decadenza nell'atto di controdeduzioni, da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, e non può essere manifestata in un atto successivo, perché, a norma dell'art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, gli atti successivi esplicano una funzione meramente illustrativa, e, più in generale, perché il giudizio tributario è improntato a criteri di speditezza e di concentrazione ed esige, quindi, che l'ambito della materia del contendere devoluto al giudice del gravame sia definito da entrambe le parti sin dal primo atto difensivo

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione 1, sentenza n. 567 depositata il 23 giugno 2022 – In tema di processo amministrativo, al fine di stabilire se sia dovuto il contributo unificato atti giudiziari in caso di deposito di motivi nuovi con il quale si impugnino nuovi atti, non rileva la distinzione tra motivi propri ed impropri, ma, conformemente alla giurisprudenza unionale, occorre accertare se essi determinino un considerevole ampliamento del “thema decidendum” della causa principale, sicché solo in caso di connessione forte tra atti, i quali siano legati da un rapporto di pregiudizialità dipendenza, è escluso l’assoggettamento al contributo

In tema di processo amministrativo, al fine di stabilire se sia dovuto il contributo unificato atti giudiziari in caso di deposito di motivi nuovi con il quale si impugnino nuovi atti, non rileva la distinzione tra motivi propri ed impropri, ma, conformemente alla giurisprudenza unionale, occorre accertare se essi determinino un considerevole ampliamento del "thema decidendum" della causa principale, sicché solo in caso di connessione forte tra atti, i quali siano legati da un rapporto di pregiudizialità dipendenza, è escluso l'assoggettamento al contributo

Corte di Cassazione ordinanza n. 26642 depositata il 9 settembre 2022 – In tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest’ultimo dell’immobile del contribuente, grava sul consorzio l’onere di provare, sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite. Viceversa, qualora l’immobile risulti incluso nel perimetro di contribuenza e vi sia anche la sua valutazione nell’ambito di un piano di classifica, sarà onere del contribuente provare l’inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste.

In tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul consorzio l'onere di provare, sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite. Viceversa, qualora l'immobile risulti incluso nel perimetro di contribuenza e vi sia anche la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, sarà onere del contribuente provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste.

Corte di Cassazione sentenza n. 26633 depositata il 9 settembre 2022 – Il contratto preliminare e il contratto definitivo di compravendita si differenziano per il diverso contenuto della volontà dei contraenti, che è diretta, nel primo caso, ad impegnare le parti a prestare, in un momento successivo, il loro consenso al trasferimento della proprietà, e nel secondo ad attuare  il trasferimento stesso, contestualmente o a decorrere da un momento successivo alla conclusione del contratto, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà. Qualora convengono l’anticipata esecuzione di alcune delle obbligazioni nascenti dal contratto, quale la consegna immediata del bene al promissario acquirente, con o senza corrispettivo, si afferma che la disponibilità del bene ha luogo con la piena consapevolezza da parte dei contraenti che l’effetto traslativo non si è ancora verificato, risultando piuttosto dal titolo l’altruità della cosa

Il contratto preliminare e il contratto definitivo di compravendita si differenziano per il diverso contenuto della volontà dei contraenti, che è diretta, nel primo caso, ad impegnare le parti a prestare, in un momento successivo, il loro consenso al trasferimento della proprietà, e nel secondo ad attuare  il trasferimento stesso, contestualmente o a decorrere da un momento successivo alla conclusione del contratto, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà. Qualora convengono l'anticipata esecuzione di alcune delle obbligazioni nascenti dal contratto, quale la consegna immediata del bene al promissario acquirente, con o senza corrispettivo, si afferma che la disponibilità del bene ha luogo con la piena consapevolezza da parte dei contraenti che l'effetto traslativo non si è ancora verificato, risultando piuttosto dal titolo l'altruità della cosa

Corte di Cassazione ordinanza n. 26562 depositata il 9 settembre 2022 – L’atto di istituzione del trust non è, in sé, presupposto dell’imposta di cui all’art. 2, comma 47, d. I. n. 262 del 2006, convertito dalla l. n. 286 del 2006, e che non si tratta di imposta nuova, in quanto è da applicarsi l’imposta sulle donazioni, come la disposizione chiarisce, anche alle liberalità attuate mediante l’istituzione di “vincoli di destinazione”

L'atto di istituzione del trust non è, in sé, presupposto dell'imposta di cui all'art. 2, comma 47, d. I. n. 262 del 2006, convertito dalla l. n. 286 del 2006, e che non si tratta di imposta nuova, in quanto è da applicarsi l'imposta sulle donazioni, come la disposizione chiarisce, anche alle liberalità attuate mediante l'istituzione di "vincoli di destinazione"

Corte di Cassazione ordinanza n. 25858 depositata il 1° settembre 2022 – Costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i sussidi e gli assegni periodici, comunque denominati, che non costituiscono remunerazione di capitale o di lavoro. Per espressa previsione dell’articolo 50, comma 1, lettera i), d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente rientrano gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento e di donazione modale (art. 10, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 917 del 1986

Costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i sussidi e gli assegni periodici, comunque denominati, che non costituiscono remunerazione di capitale o di lavoro. Per espressa previsione dell’articolo 50, comma 1, lettera i), d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente rientrano gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento e di donazione modale (art. 10, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 917 del 1986

Commissione Tributaria Regionale il Veneto, sezione n. 6,  sentenza n. 736 depositata il 31 maggio 2022 – Poiché risulta tacitamente abrogato l’art. 8, c. 4, D. Lgs. 346/90 per effetto della soppressione della progressività dell’imposta ad opera della legge 342/2000; conseguentemente, all’apertura della successione, non può applicarsi il coacervo ai fini fiscali delle donazioni effettuate dal defunto agli eredi

Poiché risulta tacitamente abrogato l'art. 8, c. 4, D. Lgs. 346/90 per effetto della soppressione della progressività dell'imposta ad opera della legge 342/2000; conseguentemente, all'apertura della successione, non può applicarsi il coacervo ai fini fiscali delle donazioni effettuate dal defunto agli eredi

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