Agenzia delle Entrate – Risposta n. 558 del 17 novembre 2022
iscrizione nel repertorio di cui all’articolo 67 dpr 131 del 1986
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L’AAA (di seguito ”istante”) rappresenta che nell’esercizio delle sue funzioni ”perfeziona contratti aventi ad oggetto concessioni demaniali senza l’assistenza di un ufficiale rogante per durata non superiore a 4 anni; le stesse concessioni sono annotate sia nel registro delle concessioni (…) sia nel repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali”.
L’istante, richiamando l’articolo 67 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ai sensi del quale, tra gli altri, i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati ”devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso” chiede di conoscere ”se gli atti perfezionati senza l’assistenza di soggetti autorizzati alla stipulazione dei contratti (nello specifico ufficiali roganti, ma per altre eventuali realtà capi delle amministrazioni pubbliche e funzionari autorizzati alla stipulazione dei contratti) debbano essere iscritti a repertorio o sia sufficiente l’iscrizione nel registro delle concessioni come da previsione del codice della navigazione”.
Lo stesso istante, inoltre, riferisce che, avendo avviato un processo di digitalizzazione degli atti, la sottoscrizione di contratti aventi ad oggetto concessioni demaniali avviene in maniera digitale e sugli stessi è dovuta l’imposta di bollo prima di procedere alla loro registrazione e, a tale riguardo, chiede di sapere ”quante volte debba essere corrisposta l’imposta di bollo tenuto conto del fatto che la documentazione per la registrazione è presentata attraverso modalità elettronica e che quindi il documento originale, anche se duplicato, resta il medesimo”.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Con riferimento al primo quesito, l’istante ritiene che l’articolo 67 del d.P.R. n. 131 del 1986 ”impone l’iscrizione nel repertorio degli atti nel solo caso in cui il contratto sia perfezionato mediante stipulazione fatta da un soggetto terzo (Notaio, Ufficiale Rogante o altri soggetti indicati nel menzionato articolo 67) che partecipa alla stesura dell’atto e non nel caso in cui il contratto si perfezioni tra le parti senza l’assistenza di un soggetto terzo”.
Considerato che detto articolo 67 ha come titolo ”Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali”, l’istante ritiene che il concetto di ”formare un atto” implichi la partecipazione alla stesura e alla stipula dello stesso da parte dei soggetti indicati nell’articolo menzionato. In difetto, a parere dell’istante, dovrebbe propendersi per la non iscrizione del contratto nel predetto repertorio.
Con riferimento al secondo quesito, l’interpellante, citando la risposta pubblicata il 25 luglio 2019, n. 323 relativa al duplicato informatico, osserva che esso ”è identico ed indistinguibile dall’originale e si ottiene replicando il file originale stesso” e, richiamando l’articolo 23bis del CAD, rammenta che ”I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle linee guida”.
Inoltre, come evidenziato nella citata risposta ”il presupposto impositivo dell’imposta di bollo (…) si realizza solo per le copie informatiche dei documenti informatici munite di dichiarazione di conformità all’originale attestata da un pubblico ufficiale”, mentre ”per il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo informatico non deve essere applicata l’imposta di bollo”.
Pertanto, l’istante ritiene che relativamente a tali duplicati digitali ”non si concretizzi il presupposto per il pagamento dell’imposta di bollo 2 volte (così come avviene per i documenti cartacei, in presenza di due originali riprodotti e firmati due volte)”. Diversamente, ”Qualora si dovessero presentare (…) un originale digitale e una copia digitale (…) con dichiarazione di conformità, tale ultimo documento sconterebbe (…) l’applicazione del bollo, ulteriore rispetto all’originale”.
Infine, a parere dell’istante, ”qualora si dovesse procedere mediante consegna cartacea per gli atti in originale e per le copie prodotte dovrà essere corrisposta per tutti i documenti prodotti ‘analogicamente’ la relativa imposta di bollo”.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Relativamente al primo quesito, preliminarmente, si osserva che il Codice della Navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, all’articolo 36, rubricato Concessione di beni demaniali”, dispone che ”L’amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.”.
Il d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (”Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione”) all’articolo 21 dispone che ”Gli atti e le licenze di concessione si trascrivono in appositi registri, tenuti dagli uffici compartimentali, con numerazione rinnovata annualmente; il numero di trascrizione è riportato sugli atti e sulle licenze. Presso gli uffici circondariali è presa nota in appositi registri delle concessioni dei beni demaniali compresi nei limiti del circondario”.
Si osserva, inoltre, che la Corte di Cassazione, ha affermato che ”l’attribuzione ai privati dell’utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o dei Comuni (…) è sempre riconducibile, ove non risulti diversamente, alla figura della concessionecontratto” (cfr. sentenza a Sezioni Unite n. 10157 del 2003) e che ”La disponibilità dei beni demaniali (…) può essere legittimamente attribuita ad un soggetto diverso dall’ente titolare del bene (…) solo mediante concessione amministrativa (cfr. sentenza sezione III civile, n. 24090 del 17 novembre 2011).
Con riferimento alle concessioni demaniali, occorre precisare che le stesse sono anche soggette a registrazione in termine fisso ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), secondo cui ”Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d’uso quelli indicati nella parte seconda”, e nell’articolo 5 della Tariffa, Parte prima, allegata che richiama espressamente le ”Concessioni su beni demaniali”, alle quali si applica l’imposta nella misura proporzionale del 2 per cento.
Premesso quanto sopra, l’articolo 67 del TUR (rubricato ”Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali”), dispone che ”I soggetti indicati nell’art. 10, lettera b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso”. La richiamata lettera b) dell’articolo 10 indica i ”notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;”.
L’articolo 67 citato, quindi, incarica di svolgere la formalità di iscrizione in esso individuata una serie di soggetti tra i quali anche ”i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti”.
Con riferimento alla fattispecie rappresentata, si osserva che le ”concessioni demaniali (…) per durate non superiori a 4 anni”, come stabilito nel citato articolo 36 del codice della navigazione, ”sono di competenza del capo di compartimento marittimo” e che, come riferito dall’istante, esse vengono rilasciate attraverso contratti conclusi senza l’assistenza di ufficiali roganti, ma con ”capi delle amministrazioni pubbliche e funzionari autorizzati”.
Alla luce di quanto esposto, ne consegue che essendo le concessioni demaniali atti soggetti a registrazione in termine fisso, gli stessi devono iscriversi anche nell’apposito repertorio di cui al citato articolo 67 del TUR.
Con riferimento al quesito relativo all’imposta di bollo sugli originali degli atti recanti i contratti stipulati o le loro copie in formato digitale da richiedersi per poterli presentare per la registrazione, si osserva quanto segue.
L’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 il quale all’articolo 1 dispone che ”Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa”.
L’articolo 5, comma 1, lettera b) del richiamato d.P.R. prevede che ”per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata”.
La copia costituisce quindi, ai fini dell’imposta di bollo, presupposto di imposizione, come previsto dalla nota a margine all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, che si realizza quando sulla copia medesima è presente la dichiarazione di conformità all’originale redatta dal soggetto che la rilascia.
Il pagamento dell’imposta di bollo è previsto, ai sensi dell’articolo 4 della richiamata Tariffa, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio, per gli ”Atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…), nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.
Il comma 1quater dell’articolo 4 (introdotto dall’articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con decorrenza dal 1° gennaio 2014) prevede il pagamento dell’imposta di bollo per gli ”Atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni (…) nonché quelli degli enti pubblici (…), rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.
La nota a margine di predetto comma 1quater stabilisce che ”Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l’imposta di cui al comma 1quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento”.
Con riferimento ai documenti informatici, è opportuno richiamare le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (recante il ”Codice dell’amministrazione digitale”, di seguito ”CAD”).
In particolare, l’articolo 22 (rubricato ”Copie informatiche di documenti analogici”) stabilisce che ”I documenti informatici contenenti copia di (…) documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, (…) se sono formati ai sensi dell’articolo 20, comma 1 bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale” (comma 1).
Il comma 1bis del citato articolo 20 dispone che ”Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia (…) quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”.
Inoltre, in base al medesimo articolo 22:
- ”La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia” (comma 1bis);
- ”Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato” (comma 2);
- ”Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta” (comma 3);
- ”e copie formate ai sensi dei commi 1, 1bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge…” (comma 4);
- ”Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all’originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico” (comma 5).
Il successivo articolo 23bis del CAD (rubricato ”Duplicati e copie informatiche di documenti informatici”) dispone che ”1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71.
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico”.
Infine, l’articolo 71 del CAD (rubricato ”Regole tecniche”) prevede l’adozione delle ”Linee Guida” contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l’attuazione del Codice da parte dell’AgID.
Il d.P.C.M. 13 novembre 2014 (recante le ”Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23bis, 23ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”) all’articolo 6 stabilisce che ”La copia e gli estratti informatici di un documento informatico (…) sono prodotti attraverso l’utilizzo di uno dei formati idonei (…), mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell’estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia”.
Inoltre, il comma 3 dell’articolo 6 in esame prevede che ”Laddove richiesta dalla natura dell’attività, l’attestazione di conformità delle copie o dell’estratto informatico di un documento informatico di cui al comma 1, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia o l’estratto. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L’attestazione di conformità delle copie o dell’estratto informatico di uno o più documenti informatici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia o estratto informatico.
Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
Con riferimento alla formazione del documento amministrativo informatico, l’articolo 9 del d.P.C.M. sopra citato dispone che allo stesso ”si applica quanto indicato (…) per il documento informatico, salvo quanto specificato nel presente Capo”, precisando che ”Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 40, comma 1, del Codice, formano gli originali dei propri documenti attraverso gli strumenti informatici riportati nel manuale di gestione ovvero acquisendo le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 5 bis , 40 bis e 65 del Codice” (comma 2). ”Il documento amministrativo informatico assume le caratteristiche di immodificabilità e di integrità, oltre che con le modalità di cui all’art. 3, anche con la sua registrazione nel registro di protocollo, negli ulteriori registri, nei repertori, negli albi, negli elenchi, negli archivi o nelle raccolte di dati contenute nel sistema di gestione informatica dei documenti di cui al comma 3” (comma 5). ”Fermo restando quanto stabilito nell’art. 3, comma 8, eventuali ulteriori formati possono essere utilizzati dalle pubbliche amministrazioni in relazione a specifici contesti operativi che vanno esplicitati, motivati e riportati nel manuale di gestione” (comma 6).
Il medesimo articolo 9 stabilisce che ”Ai fini della trasmissione telematica di documenti amministrativi informatici, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui loro siti gli standard tecnici di riferimento le codifiche utilizzate e le specifiche per lo sviluppo degli applicativi software di colloquio, rendendo eventualmente disponibile gratuitamente sul proprio sito il software per la trasmissione di dati coerenti alle suddette codifiche e specifiche. Al fine di abilitare alla trasmissione telematica gli applicativi software sviluppati da terzi, le amministrazioni provvedono a richiedere a questi opportuna certificazione di correttezza funzionale dell’applicativo e di conformità dei dati trasmessi alle codifiche e specifiche pubblicate” (comma 10).
Alla luce del descritto quadro normativo di riferimento, in via generale, si ritiene che l’imposta di bollo sia ”dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento”, ai sensi del citato articolo 4, comma 1quater della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, in relazione ai documenti rilasciati ”per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta” e, dunque, ”se prodotti in conformità alle linee guida” come disposto dal sopra citato articolo 23bis del CAD e dalle regole tecniche dettate dal d.P.C.M. 13 novembre 2014, sopra menzionate.
Qualora, invece, detti documenti non posseggano tali caratteristiche, gli stessi scontano l’imposta in argomento ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che prevede il pagamento dell’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.
Al fine di stabilire in quale misura detta imposta vada determinata e, in particolare, se possa applicarsi secondo un importo forfettario, è necessario che le copie si qualifichino come documenti informatici rilasciati ”per via telematica” secondo le disposizioni del CAD e delle relative regole tecniche dettate nel d.P.C.M. del 13 novembre 2014; al riguardo, si osserva che il semplice invio di un documento in formato ”pdf” a mezzo di posta elettronica non può ritenersi tale.
Diversamente da quanto sopra rappresentato, qualora si dovessero presentare copie cartacee dei documenti oggetto del quesito, le copie sconteranno l’imposta di bollo di 16 euro ogni foglio solo se recanti la dichiarazione di conformità all’originale, mentre gli originali dei contratti andranno presentati tutti in regola con l’applicazione dell’imposta in questione prevista per gli stessi nella misura di 16 euro per ogni foglio.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.
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