TRIBUTI INDIRETTI

Imposta di bollo sugli atti relativi alla gestione dei contratti di appalto pubblici – Risposta n. 130 del 20 gennaio 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 130 del 20 gennaio 2023 Imposta di bollo sugli atti relativi alla gestione dei contratti di appalto pubblici Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'istante riferisce che «Il D. Lgs 18.04.2016 n. 50 e (...) il D.M 02.03.2018 n. 49 hanno introdotto [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 31616 depositata il 25 ottobre 2022 – In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi

In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38131 depositata il 30 dicembre 2022 – In tema di accise ove sia noto e certo il luogo in cui sia avvenuta l’infrazione o una irregolarità idonea a comportare l’esigibilità del diritto d’accisa, la facoltà di riscossione spetta allo Stato membro del luogo in questione (art. 20, par. 1, dir. 92/12). Diversamente, invece, l’art. 20, par. 2 e 3, dir cit. stabilisce delle presunzioni, rispettivamente, a favore dello Stato membro in cui l’infrazione sia stata accertata» ovvero, qualora i prodotti non siano giunti a destinazione e non sia possibile stabilire dove la violazione si è verificata, a favore dello “Stato membro di partenza”

In tema di accise ove sia noto e certo il luogo in cui sia avvenuta l'infrazione o una irregolarità idonea a comportare l'esigibilità del diritto d'accisa, la facoltà di riscossione spetta allo Stato membro del luogo in questione (art. 20, par. 1, dir. 92/12). Diversamente, invece, l'art. 20, par. 2 e 3, dir cit. stabilisce delle presunzioni, rispettivamente, a favore dello Stato membro in cui l'infrazione sia stata accertata» ovvero, qualora i prodotti non siano giunti a destinazione e non sia possibile stabilire dove la violazione si è verificata, a favore dello "Stato membro di partenza"

Dossier titoli all’estero gestiti da una SIM – Regimi fiscali del risparmio amministrato e gestito, monitoraggio fiscale, imposta di bollo, comunicazioni – Artt. 6 e 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, artt. 1 e 4, comma 3, decreto–legge 28 giugno 1990, n. 167; articolo 13, commi 2–bis e 2–ter, Allegato A, Tariffa Parte I, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642; Common reporting standard e art. 8 Direttiva 2011/16/UE – Risposta n. 578 del 25 novembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 578 del 25 novembre 2022 Dossier titoli all'estero gestiti da una SIM – Regimi fiscali del risparmio amministrato e gestito, monitoraggio fiscale, imposta di bollo, comunicazioni – Artt. 6 e 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, artt. 1 e 4, comma 3, decreto–legge 28 giugno 1990, n. [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38126 depositata il 30 dicembre 2022 – L’art. 57, comma 3, d.lgs. n. 504/1995, in materia di decorrenza del termine di prescrizione delle accise sull’energia elettrica, prevede che il termine di prescrizione per il recupero dell’imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito

L'art. 57, comma 3, d.lgs. n. 504/1995, in materia di decorrenza del termine di prescrizione delle accise sull'energia elettrica, prevede che il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 38149 depositata il 30 dicembre 2022 – L’Amministrazione finanziaria, pur non essendo tenuta a conformarsi alla qualificazione attribuita dalle parti al contratto, non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l’atto risulta inquadrabile, salva la prova, da parte sua, sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione ed alterazione degli schemi negoziali classici

L'Amministrazione finanziaria, pur non essendo tenuta a conformarsi alla qualificazione attribuita dalle parti al contratto, non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadrabile, salva la prova, da parte sua, sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione ed alterazione degli schemi negoziali classici

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38132 depositata il 30 dicembre 2022 – Il termine di prescrizione per il recupero dell’imposta è di cinque anni dalla data della presentazione della dichiarazione annuale di cui all’art. 53 comma 8 TUA e 55 comma l TUA per individuare il dies a qua di decorrenza del termine. L’art.57 comma 3 TUA va interpretato alla luce di una chiave sistemica della disciplina sulle accise per cui occorre far riferimento alla data concreta presentazione della dichiarazione

Il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data della presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 53 comma 8 TUA e 55 comma l TUA per individuare il dies a qua di decorrenza del termine. L'art.57 comma 3 TUA va interpretato alla luce di una chiave sistemica della disciplina sulle accise per cui occorre far riferimento alla data concreta presentazione della dichiarazione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38128 depositata il 30 dicembre 2022 – In tema di regime di esenzione dell’alcol etilico non denaturato, l’applicazione del regime di esenzione di cui all’art. 27, d.lgs. n. 504/1995, presuppone, oltre all’iniziativa del contribuente, necessaria per l’avvio del procedimento amministrativo, lo svolgimento di una attività istruttoria da parte dell’Ufficio competente in relazione ai profili menzionati nella norma

In tema di regime di esenzione dell'alcol etilico non denaturato, l'applicazione del regime di esenzione di cui all'art. 27, d.lgs. n. 504/1995, presuppone, oltre all'iniziativa del contribuente, necessaria per l'avvio del procedimento amministrativo, lo svolgimento di una attività istruttoria da parte dell'Ufficio competente in relazione ai profili menzionati nella norma

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