TRIBUTI INDIRETTI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2020, n. 11616 – Anche se non è necessario che l’avviso di liquidazione, quando esso sia preceduto da altro atto divenuto definitivo, contenga la esplicitazione delle ragioni relative alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica dei fatti relativi al presupposto ed alla base imponibile, tuttavia esso deve contenere la quantificazione del contributo dovuto e l’indicazione degli elementi matematici posti a base della quantificazione

Anche se non è necessario che l’avviso di liquidazione, quando esso sia preceduto da altro atto divenuto definitivo, contenga la esplicitazione delle ragioni relative alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica dei fatti relativi al presupposto ed alla base imponibile, tuttavia esso deve contenere la quantificazione del contributo dovuto e l'indicazione degli elementi matematici posti a base della quantificazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2020, n. 11615 – La motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa, fermo restando l’onere della prova gravante sulla Amministrazione, per la determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro non possono essere richiamati i criteri di determinazione dell’Ici trattandosi di tributi del tutto differenti in quanto l’ICI è di carattere patrimoniale

La motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa, fermo restando l'onere della prova gravante sulla Amministrazione, per la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro non possono essere richiamati i criteri di determinazione dell'Ici trattandosi di tributi del tutto differenti in quanto l'ICI è di carattere patrimoniale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 giugno 2020, n. 11226 – In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall’art. 2 del d.l. n. 16/1993, convertito in L. n. 75/1993 e dal d.m. n. 701/1994 (cd. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento può ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16/1993, convertito in L. n. 75/1993 e dal d.m. n. 701/1994 (cd. procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento può ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 giugno 2020, n. 11220 – Contributi consorzio di bonifica e Regime agevolativo emergenziale di abbattimento in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 giugno 2020, n. 11220 Tributi - Contributi consorzio di bonifica - Riscossione - Regime agevolativo emergenziale di abbattimento in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 Rilevato che 1.1 G.M., residente in Larino (CB), propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 maggio 2020, n. 10261 – Ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel trust di cui alla l. n. 364 del 1989 detto trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario

Ai fini dell'applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel trust di cui alla l. n. 364 del 1989 detto trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario

Ai fini del calcolo della franchigia dell’imposta di successione non vanno considerate le precedenti donazioni esenti

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10255 depositata il 29 maggio 2020 intervenendo in tema di imposta di successione ha riaffermato che "In tema d'imposta di successione, intervenuta la soppressione del sistema dell'aliquota progressiva in forza dell'art. 69 della l. n. 342 del 2000, deve ritenersi implicitamente abrogato l'art.8, comma 4, del d. Igs. [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 maggio 2020, n. 10256 – In materia di trust, ai fini dell’imposizione dell’imposta sulle successioni e donazioni, sia sufficiente la mera costituzione del vincolo sui beni o occorre l’effettivo trasferimento dei beni ai beneficiari e se questi devono essere diversi dal disponente

In materia di trust, ai fini dell'imposizione dell'imposta sulle successioni e donazioni, sia sufficiente la mera costituzione del vincolo sui beni o occorre l'effettivo trasferimento dei beni ai beneficiari e se questi devono essere diversi dal disponente

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