COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Umbria sez. 1 sentenza n. 3 depositata il 9 gennaio 2017 – TOSAP per le strutture intrinsecamente destinate alla fornitura di un servizio pubblico l’ente impositore e/o il concessionario ha l’obbligo di esplicitare nell’atto di accertamento il motivo dell’eventuale non applicazione della tassazione agevolata ex art. 63 D. Lgs. n. 446/97
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l'Umbria sez. 1 sentenza n. 3 depositata il 9 gennaio 2017 TOSAP - Tassazione agevolata - "Criterio utente" ex art. 63 D. Lgs. 446/97 - Motivazione -Obbligo Massima: In materia di TOSAP, allorquando si tratta di strutture intrinsecamente destinate alla fornitura di un servizio pubblico (in specie telefonia), l'ente impositore e/o [...]
