COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Campania sez. 23 sentenza n. 7790 depositata il 22 settembre 2017
IN FATTO E IN DIRITTO
La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 10089 del 17 maggio 2016 ha accolto il ricorso proposto da avverso gli avvisi di accertamento di cui in epigrafe, per mancato versamento dell’ICI in relazione alle annualità dal 2005 al 2011 (per un totale di euro 8400,00 circa), notificati in data 3 settembre 2015.
In particolare, per gli anni dal 2005 al 2009, la sentenza di prime cure ha accolto l’eccezione di prescrizione; invece, per gli anni 2010 e 2011, la CTP (in mancanza di idonea documentazione da parte del Comune) ha rilevato che il nuovo classamento dell’immobile di cui si tratta- e di cui agli accertamenti relativi – era stato contestato in via retroattiva rispetto alla comunicazione DOCFA depositata dal contribuente solo nel 2012.
Da qui l’illegittimità degli atti in parola, “perché determinano un nuovo classamento in epoca anteriore alla immissione agli atti dello stesso classamento allegato dall’interessato.
Da qui anche l’appello del Comune, per i motivi che si diranno, cui resisteva la contribuente.
La CTR si riservava all’esito della udienza del 12 settembre 2017.
L’appello è fondato, nei termini che si diranno.
Va però premesso che il gravame é limitato alle sole annualità 201 O e 2011, mentre non si estende alle precedenti, per le quali – come detto – la sentenza di prime cure ha accertato, ormai in via definitiva (si è evidentemente formato il giudicato) la prescrizione.
Sempre in via preliminare va ritenuta la legittimità e la tempestività della produzione documentale in appello da parte del Comune di Ischia (costituitosi, in primo grado, non tempestivamente); opera al riguardo, la chiara disposizione dell’art. 58 d.lgs 546\1992, quale interpretato dalla giurisprudenza assolutamente maggioritaria (circa l’ammissibilità della nuova produzione documentale in appello).
Le (sovrabbondanti) deduzioni al riguardo dell’appellante sono quindi fondate.
Nel merito, va segnalato che gli accertamenti in parola erano stati emessi per il recupero dell’imposta a seguito di verifica delle risultanze catastali, da cui era emerso che la contribuente aveva presentato una dichiarazione Docfa all’Agenzia competente, trattandosi di immobili oggetto di istanza di sanatoria per opere edilizie abusive.
Opera al riguardo, come dedotto dall’appellante Comune, l’art. 2, comma 41 della L. finanziaria del 2003, 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui :
Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui a/l’articolo 32 del decreto,legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto/egislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente.
In altri termini, con riferimento agli immobili abusivi oggetto di sanatoria, è dovuta la maggiore ICI (con decorrenza dal 1 gennaio 2003) risultante dal classamento definitivamente attribuito, a seguito di presentazione della procedura Docfa.
Ne segue che la nuova rendita ha decorrenza retroattiva (come indicato): quella richiamata, come osservato dal Comune, è – a tutto voler concedere – norma speciale.
Al riguardo, può richiamarsi la giurisprudenza formatasi con riferimento all’art. 74 L. 342\2000 (ma ,(si tratta di fattispecie corrispondenti) Cfr, in ultimo, sez. trib., 09-06-2017, n. 14402, secondo cui In tema di imposta comunale sugli immobili (ici), l’art. 74, 1° comma, L. n. 342 del 2000, nel prevedere che, a decorrere dall’i gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile de/l’ici, ma non esclude affatto /’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta «sospese», ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso (in termini Cass, 14-09-2016, n. 18056).
In altri termini il Comune può esigere l’ICI, secondo la rendita definitivamente accertata, anche per i periodi di imposta anteriori a quello in cui è stato notificato il provvedimento di classamento; la rendita catastale modificata, come osservato correttamente dall’appellante, va applicata con riferimento alla variazione materiale che ha modificato la situazione di fatto dell’immobile.
Tale è il caso di specie dove (cfr la documentazione in atti), e come accennato, i nuovi classamenti catastali riguardano un immobile abusivo oggetto di regolarizzazione edilizia (condono), nonchè di una (evidentemente tardiva) procedura Docfa.
Ne segue che del tutto correttamente il Comune, con gli atti ora impugnati, pretende la maggiore ICI dovuta {corrispondente alla rendita definitivamente accertata, sia pure in epoca successiva alle annualità di riferimento).
Restano allora assorbite le deduzioni difensive, di inutile ampiezza, della contribuente, Le spese, tenuto conto dell’esito complessivo della controversia nei due gradi di giudizio, possono compensarsi integralmente.
P.Q.M.
Accoglie l’appello del Comune di Ischia (limitatamente alle annualità 2010 e 2011) e compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 12 settembre 2017
Depositato in segreteria il 22/09/2017.
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