tributi locali

Corte di Cassazione sentenza n. 21126 del 4 luglio 2022 – In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), nell’ipotesi in cui l’immobile sia compreso nel fallimento, gli oneri fiscali sono a carico dell’assuntore del concordato fallimentare omologato che si impegni al pagamento delle spese di procedura, perché tra queste, ai sensi dell’art. 111 legge fall., rientrano, come debiti prededucibili, anche i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, né il creditore del tributo è tenuto ad insinuarsi al passivo, potendo soddisfarsi direttamente sul ricavato della vendita dell’immobile in via preferenziale, ed essendo l’assuntore l’unico obbligato ad eseguire le obbligazioni derivanti dal concordato

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), nell'ipotesi in cui l'immobile sia compreso nel fallimento, gli oneri fiscali sono a carico dell'assuntore del concordato fallimentare omologato che si impegni al pagamento delle spese di procedura, perché tra queste, ai sensi dell'art. 111 legge fall., rientrano, come debiti prededucibili, anche i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, né il creditore del tributo è tenuto ad insinuarsi al passivo, potendo soddisfarsi direttamente sul ricavato della vendita dell'immobile in via preferenziale, ed essendo l'assuntore l'unico obbligato ad eseguire le obbligazioni derivanti dal concordato

Corte di Cassazione ordinanza n. 21122 del 4 luglio 2022 – Il giudice del merito, investito della questione della corrispondenza del valore venale attribuito ad un’area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenendo conto dell’anno di imposizione e dei criteri normativi sopra indicati (zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d’uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche), formulando una valutazione di merito che, nella misura in cui risulterà congruamente motivata e rispettosa dei parametri normativi, sarà incensurabile in questa sede

Il giudice del merito, investito della questione della corrispondenza del valore venale attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenendo conto dell'anno di imposizione e dei criteri normativi sopra indicati (zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche), formulando una valutazione di merito che, nella misura in cui risulterà congruamente motivata e rispettosa dei parametri normativi, sarà incensurabile in questa sede

Corte di Cassazione ordinanza n. 21048 del 1° luglio 2022 – L’agevolazione della tassa automobilistica del 50% per la categoria del «noleggio da rimessa» cui la suddetta normativa si riferisce non presuppone una implicita selezione delle modalità di esecuzione dell’oggetto del contratto di noleggio di autovettura (con o senza conducente) ma, al contrario, individua come presupposto dell’agevolazione fiscale lo specifico fatto dell’esistenza di uno spazio aperto o chiuso in cui le autovetture da noleggio siano ‘rimesse’ e quindi sia idoneo a custodirle

L'agevolazione della tassa automobilistica del 50% per la categoria del «noleggio da rimessa» cui la suddetta normativa si riferisce non presuppone una implicita selezione delle modalità di esecuzione dell’oggetto del contratto di noleggio di autovettura (con o senza conducente) ma, al contrario, individua come presupposto dell’agevolazione fiscale lo specifico fatto dell’esistenza di uno spazio aperto o chiuso in cui le autovetture da noleggio siano ‘rimesse’ e quindi sia idoneo a custodirle

Corte di Cassazione ordinanza n. 21042 del 1° luglio 2022 – L’esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dall’art. 63, comma 2, della l. n. 342 del 2000, per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico dipende dall’accertamento, avente carattere costitutivo, dell’ASI (Automobilclub Storico Italiano), il quale è limitato ad un elenco analitico di modelli e di marche ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli: ne deriva che è illegittimo l’avviso di accertamento per il pagamento della tassa se il veicolo rientra nel detto elenco e non è contestata, da parte dell’Ufficio, la corrispondenza delle caratteristiche dello stesso ad una delle relative categorie

L'esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dall'art. 63, comma 2, della l. n. 342 del 2000, per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico dipende dall'accertamento, avente carattere costitutivo, dell'ASI (Automobilclub Storico Italiano), il quale è limitato ad un elenco analitico di modelli e di marche ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli: ne deriva che è illegittimo l'avviso di accertamento per il pagamento della tassa se il veicolo rientra nel detto elenco e non è contestata, da parte dell'Ufficio, la corrispondenza delle caratteristiche dello stesso ad una delle relative categorie

Corte di Cassazione sentenza n. 20615 del 28 giugno 2022 – In forza dell’art. 1, comma 171, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, a pena di decadenza, la notifica degli atti di accertamento e del primo atto di riscossione va effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo

In forza dell'art. 1, comma 171, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, a pena di decadenza, la notifica degli atti di accertamento e del primo atto di riscossione va effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo

Corte di Cassazione sentenza n. 19200 del 14 giugno 2022 – In tema di imposte periodiche il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili e non  può avere  alcuna  efficacia vincolante quando l’accertamento si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità

In tema di imposte periodiche il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili e non  può avere  alcuna  efficacia vincolante quando l’accertamento si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità. L'annullamento giurisdizionale della delibera comunale di determinazione della tariffa per un'annualità precedente non ha efficacia caducante sulle delibere (non impugnate) meramente "ripetitive" degli anni successivi, poiché ogni deliberazione tariffaria regola la materia in modo autonomo rispetto alla precedente e dovendosi quindi escludere sia l'operare del giudicato esterno, sia il dovere del giudice tributario di disapplicare in via incidentale l'atto sulla base di tale presupposto

Corte di Cassazione ordinanza n. 18637 depositata il 9 giugno 2022 – In tema di ICI la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l’unico dato da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile, in quanto, a seguito dell’accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l’unica rendita valida ed efficace ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 2, del lgs. 30 dicembre 1992 fin dal momento dell’attribuzione della rendita impugnata, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. Ne consegue che per l’annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale

In tema di ICI la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, in quanto, a seguito dell'accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del lgs. 30 dicembre 1992 fin dal momento dell'attribuzione della rendita impugnata, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. Ne consegue che per l’annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale

Corte di Cassazione sentenza n. 18137 depositata il 6 giugno 2022 – Ai fini della esenzione Tarsu, occorre accertare non solo che i locali appartengano ad una comunità religiosa, quale che sia il culto da essa esercitato purché non contrario ai principi fondamentali dell’ordinamento, ma anche che nei locali per i quali è richiesta l’esenzione la comunità si riunisca per esercitare il culto e non ad altri fini. Detta verifica deve eseguirsi in concreto e non in astratto

Ai fini della esenzione Tarsu, occorre accertare non solo che i locali appartengano ad una comunità religiosa, quale che sia il culto da essa esercitato purché non contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento, ma anche che nei locali per i quali è richiesta l’esenzione la comunità si riunisca per esercitare il culto e non ad altri fini. Detta verifica deve eseguirsi in concreto e non in astratto

Torna in cima