tributi locali

Corte di Cassazione ordinanza n. 14487 depositata il 6 maggio 2022 – In tema di TARSU e/o TIA è onere del contribuente provare, a fronte della pretesa impositiva dell’Amministrazione, che tali aree producono “solo” rifiuti speciali, prova assente nel caso di specie, e solo all’esito di tale onere e in assenza di loro assimilazione a quelli urbani, spetta l’esenzione del pagamento della quota variabile della TIA

In tema di TARSU e/o TIA è onere del contribuente provare, a fronte della pretesa impositiva dell'Amministrazione, che tali aree producono "solo" rifiuti speciali, prova assente nel caso di specie, e solo all'esito di tale onere e in assenza di loro assimilazione a quelli urbani, spetta l'esenzione del pagamento della quota variabile della TIA

Corte di Cassazione sentenza n. 14339 depositata il 5 maggio 2022 – Nel processo tributario è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello, in quanto, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, comma 3, p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado, e pure se, in quest’ultimo giudizio, la parte era rimasta contumace

Nel processo tributario è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello, in quanto, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado, e pure se, in quest'ultimo giudizio, la parte era rimasta contumace

Corte di Cassazione ordinanza n. 14302 depositata il 5 maggio 2022 – La produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve avvenire, ai sensi dell’art. 32 dello stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza, ma l’inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e <> nel giudizio di impugnazione

La produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve avvenire, ai sensi dell'art. 32 dello stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedenti l'udienza, ma l'inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e > nel giudizio di impugnazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 13122 depositata il 27 aprile 2022 – L’obbligazione d’imposta, al ricorrere di un contratto di locazione finanziaria, si consolida quale situazione giuridica soggettiva dell’utilizzatore sin dalla sottoscrizione del relativo contratto e, simmetricamente, viene a cessare con la scadenza (in difetto di riscatto) o, come nella fattispecie, con la risoluzione, di quello stesso contratto

L'obbligazione d'imposta, al ricorrere di un contratto di locazione finanziaria, si consolida quale situazione giuridica soggettiva dell'utilizzatore sin dalla sottoscrizione del relativo contratto e, simmetricamente, viene a cessare con la scadenza (in difetto di riscatto) o, come nella fattispecie, con la risoluzione, di quello stesso contratto

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sentenza n. 1122, sez. 2, depositata l’ 11 marzo 2022 – In tema di Imu, nel caso di locazione finanziaria, l’art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 individua nel locatario il soggetto passivo, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo, anche se l’immobile non sia stato restituito

In tema di Imu, nel caso di locazione finanziaria, l'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 individua nel locatario il soggetto passivo, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo, anche se l'immobile non sia stato restituito

Commissione Tributaria Regionale per la Campania sentenza n. 3036 sez. 17 depositata il 31 marzo 2022 – In tema di TARI, il soggetto che provvede all’esecuzione del servizio di smaltimento dei rifiuti attraverso una ditta privata ha diritto a una riduzione dell’imposta dovuta, ma non è esonerato dall’obbligo del pagamento del tributo

In tema di TARI, il soggetto che provvede all’esecuzione del servizio di smaltimento dei rifiuti attraverso una ditta privata ha diritto a una riduzione dell’imposta dovuta, ma non è esonerato dall’obbligo del pagamento del tributo

Corte di Cassazione ordinanza n. 11424 depositata l’ 8 aprile 2022 – In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto il  D.Lgs.  30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta,  il proprietario,  pur applicando  ormai  in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una  situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale

In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto il  D.Lgs.  30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta,  il proprietario,  pur applicando  ormai  in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una  situazione giuridica nuova derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale

Corte di Cassazione ordinanza n. 11328 depositata il 7 aprile 2022 – L’eventualità che il giudicato, formatosi in ordine a un periodo, possa avere efficacia preclusiva  nel giudizio relativo al medesimo tributo per un altro periodo va limitata al caso in cui si discorra degli elementi fattuali rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi d’imposta,  onde potersene desumere che l’accertamento di fatto su tali elementi (e solo l’accertamento di fatto) debba fare stato nel  giudizio  relativo  alle obbligazioni sorte in un periodo d’imposta diverso

L'eventualità che il giudicato, formatosi in ordine a un periodo, possa avere efficacia preclusiva  nel giudizio relativo al medesimo tributo per un altro periodo va limitata al caso in cui si discorra degli elementi fattuali rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi d'imposta,  onde potersene desumere che l'accertamento di fatto su tali elementi (e solo l'accertamento di fatto) debba fare stato nel  giudizio  relativo  alle obbligazioni sorte in un periodo d'imposta diverso

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