Il decreto sulla operatività del registro dei titolari effettivi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023. Per cui, i soggetti obbligati a comunicare telematicamente al registro dei titolari effettivi tenuto dalla CCIAA hanno tempo fino all’ 11 dicembre 2023 (in quanto il giorno 8 è festivo ed il 9 e 10 sono rispettivamente sabato e domenica) per adempiere a tale obbligo.

Infatti ai sensi del comma 6 dell’articolo 3 del D.M. n. 55 del 2022 (Gazzetta Ufficiale è previsto l’obbligo per  società, enti personificati e trust  di inviare telematicamente i dati del titolare effettivo. Il decreto sull’operatività era l’unico che mancava infatti erano stati tutti emanati i provvedimenti normativi previsti di cui di seguito si indica l’elenco:

  • decreto 12 aprile 2023 (G.U. n. 93 del 20/4/2023): approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa;
  • dm 16/3/2023 (G.U. 28/6/2023, n. 149): approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva;
  • dm 20/4/2023 (G.U. 28/6/2023, n. 149): approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all’art. 8, co. 1, del dm 55/2022;
  • consenso del Garante privacy previsto dall’art. 11, c. 3 del dm 55/2022.

In particolare l’obbligo grava sui seguenti soggetti:

  • Società per azioni (S.p.A.);
  • Società accomandita per azione (S.a.p.a.)
  • società a responsabilità limitata (s.r.l.)
  • cooperative;
  • società di mutuo soccorso
  • fondazioni ed associazione riconosciute
  • comitati riconosciute
  • trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali di cui all’art. 21, comma 3 del dlgs 231/07

I suddetti soggetti saranno iscritte nella sezione autonoma le società e le persone giuridiche private, mentre nella sezione speciale andranno iscritti i  trust ed i soggetti ad essi affini.

Per le imprese di nuova costituzione (successive al 9 dicembre 2023) dotate di personalità giuridica e per le persone giuridiche private  dovranno effettuare la comunicazione dei dati del titolare effettivo entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri delle imprese per le società di capitale e nel registro Runts per le ETS e nel registro RAs per le ASD per i trust i 30 giorni decorrono dalla loro costituzione.

Per le società obbligate alla redazione e presentazione del bilancio presso il registro delle imprese, la conferma dei dati potrà essere effettuata contestualmente al deposito del bilancio.

In base alla nota del 10 ottobre 2023 del consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili per le cooperative dovrà essere comunicato quale titolare effettivo colui che statutariamente risulta il legale rappresentante (in sostanza il presidente dell’organo di amministrazione della cooperativa. 

Conferma annuale

Enti, società e trust dovranno confermare annualmente le informazioni e dati comunicati (entro 12 mesi dalla precedente comunicazione).

Diritti di segreteria

Per tale adempimento i diritti di segreteria sono pari a 30 euro (sia per l’iscrizione, per la conferma o variazione).

Sanzione

Il mancato assolvimento delle comunicazioni in oggetto prevede, a carico degli amministratori della società, dell’ente o del trust l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 c.c. (da 103 a 1.032 euro).

Identificazione del titolare effettivo

Per l’identificazione del titolare effettivo sono previste diverse modalità di identificazione.  Le suddette modalità sono differenti a seconda della tipologia di soggetto tenuto alla comunicazione. In particolare l’articolo 4 del decreto del MEF n. 55 del 2022 rinvia al Decreto Antiriciclaggio per tale individuazione, per cui:

  • Per le imprese dotate di personalità giuridica (società di capitale), a norma rispettivamente dei commi 2, 3 e 5 dell’art. 20 D.Lgs 231/2007: 
    • a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
    • b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
      Nei casi in cui il titolare effettivo non sia identificato in forza dell’entità della partecipazioneil titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo [ente] in forza:

      • a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
      • b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
      • c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

Qualora il titolare effettivo non sia identificato sulla base dei criteri precedenti, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

  • Per le persone giuridiche private, a norma del comma 4 dell’art. 20 D.Lgs 231/2007:
    • a) i fondatori, ove in vita;
    • b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
    • c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
  • Per i trust e istituti affini, a norma del comma 5 dell’art. 22 D.Lgs 231/2007:
    • [il] costituente […], [il] fiduciario […], [il] guardiano[…], [i] beneficiari o classe di beneficiari e […]le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine e […] qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Allegati

manuale per il dedposito della comunicazione del titolare effettivo – Unioncamere