AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 21 marzo 2022, n. 144
Trattamento fiscale applicabile all’importo erogato ad un soggetto fiscalmente residente in Italia da uno Schema pensionistico maltese, nel quale erano stati trasferiti i benefici pensionistici della pensione aziendale maturata durante il periodo di lavoro in UK
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante dichiara di essere cittadino britannico con residenza in Italia dal settembre 1997, di essere in pensione dal 2017 e di percepire una pensione dall’INPS, calcolata in base ai contributi versati in UK alla National Insurance e a quelli versati all’INPS in Italia.
In particolare, l’Istante rappresenta che, dal 1980 ad agosto del 1997, ha lavorato per Alfa Ltd. nel Regno Unito e che gli accordi aziendali prevedevano il riconoscimento di una pensione integrativa. L’Istante ha avuto accesso a detta pensione integrativa nel 2020 e in tale circostanza ha scelto di non acquisire i benefici pensionistici maturati ma di investirli in uno Schema pensionistico maltese, registrato presso l’HerMajesty Revenue & Customs (HMRC) nel Regno Unito.
L’articolo 8 del Regolamento dello Schema pensionistico maltese stabilisce, per quanto di interesse, che ciascun membro ha diritto al pagamento della somma al momento del raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età (cfr. comma 2). Inoltre, il medesimo articolo 8 prevede che le prestazioni pensionistiche sono corrisposte nelle seguenti forme:
– somma forfettaria iniziale (facoltativa);
– reddito a titolo di prelievo di fondi ovvero acquisto di una rendita.
Con riferimento alla somma forfettaria iniziale, l’articolo 8.1 prevede che “alla data del pensionamento, un membro può scegliere di avere una somma forfettaria fino a una percentuale del valore dal proprio fondo, come consentito in quel momento dalle norme pensionistiche e/o regole della HMRC”.
Inoltre, il successivo articolo 10 prevede che per i soggetti non residenti a Malta le prestazioni pensionistiche non sono imponibili a Malta, ma possono essere tassate nel Paese di residenza del membro.
Ciò posto, l’Istante, soggetto fiscalmente residente in Italia, avendo richiesto il pagamento della quota forfettaria, pari al 30 per cento dell’importo maturato, che è stata versata sul proprio conto corrente italiano in data 6 agosto 2020, ha chiesto se detta quota sia soggetta a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17 del Tuir.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che la somma trasferita sul conto italiano rientri nell’ambito applicativo dell’articolo 17 del Tuir poiché altrimenti sarebbe discriminatorio rispetto alla tassazione cui sono sottoposti i fondi tassati in Italia.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare, si rileva che lo Schema pensionistico maltese in oggetto è un programma avviato dall’Her Majesty Revenue & Customs (HMRC) nel 2006 tramite il quale le persone aventi diritto a una pensione nel Regno Unito possono trasferire la loro pensione nel nuovo luogo di residenza.
Come riferito in esposizione fattuale, l’Istante nel 2020, avendo deciso di non acquisire i benefici della pensione aziendale maturata in UK, ha trasferito le somme maturate a tale titolo nello Schema pensionistico maltese. Pertanto, dopo il trasferimento delle somme all’amministratore dello Schema pensionistico maltese, l’ Istante ha richiesto un importo pari al 30 per cento di quello maturato, che è stato accreditato sul proprio conto corrente.
In merito alla qualificazione fiscale della predetta somma, si ritiene che sulla base di quanto rappresentato nell’istanza e di quanto previsto nel Regolamento dello Schema pensionistico maltese, la stessa conservi la sua natura di pensione, derivante dal rapporto di lavoro cessato, anche tenuto conto che detta somma è stata trasferita, in neutralità fiscale, allo Schema pensionistico maltese, che la gestisce, attraverso l’apposito amministratore, secondo le norme tipiche di uno schema previdenziale integrativo, sia per quanto riguarda le prudenziali modalità di investimento che caratterizzano in generale le forme pensionistiche integrative, che per quanto riguarda le modalità di erogazione delle stesse (cfr. articolo 8 del regolamento).
In tale contesto, la finalità previdenziale dell’investimento, i requisiti e le modalità di accesso alla prestazione, portano a ritenere che la somma percepita dall’ Istante nel 2020, in un’unica soluzione, sia riconducibile, secondo l’ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito Tuir), che equipara ai redditi di lavoro dipendente «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati».
Per quanto riguarda le modalità di tassazione, tenuto conto che le somme sono percepite in un’unica soluzione, in luogo del regime di tassazione ordinaria trova applicazione il regime di tassazione separata di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, in base al quale «L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a) (.. ) altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni».
È il caso di osservare che non si rendono applicabili, al caso di specie, le norme sulle prestazioni di previdenza complementare, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 la cui applicazione è riservata, oltre che alle forme pensionistiche istituite in Italia in base alle specifiche prescrizioni del medesimo decreto, anche a quelle istituite negli Stati membri dell’Unione europea che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 e che risultano autorizzati dall’Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell’attività transfrontaliera, in ogni caso solo per le adesioni effettuate nel territorio della Repubblica e per le risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni (articolo 15-ter del decreto legislativo n. 252 del 2005).
Nel caso di specie, pertanto, non trovano applicazione, in particolare, le disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, le quali prevedono che dette prestazioni costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera h-bis), del Tuir, tassate in Italia in forza del rinvio contenuto nell’articolo 52, comma 1, lettera d), del medesimo Tuir.
La disciplina nazionale, tuttavia, deve essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall’Italia con gli Stati esteri.
Il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, infatti, pacificamente riconosciuto nell’ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancito dall’articolo 169 del Tuir e dall’articolo 75 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Per stabilire quale Stato coinvolto abbia la potestà impositiva sul reddito in oggetto occorre, infatti, qualificare quanto percepito dall’Istante ai fini convenzionali.
Nel caso in esame, si fa specifico riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e la Repubblica di Malta, ratificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 304, che all’articolo 18, paragrafo 1, prevede che «le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, nonché le annualità, pagate ad un residente di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in questo Stato».
Nella fattispecie in esame, nel presupposto dichiarato nell’istanza che l’Istante sia fiscalmente residente in Italia (questione di fatto che non può formare oggetto di valutazione in sede di interpello) la prestazione allo stesso erogata dallo Schema pensionistico maltese, qualificandosi come pensione, deve essere oggetto di tassazione esclusiva in Italia, trovando applicazione il regime di tassazione separata di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir.
Il presente parere è reso sulla base degli elementi, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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