AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 dicembre 2020, n. 615
Trattamento fiscale degli utili percepiti dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI)
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Società istante è una holding di partecipazioni costituita nel 2018 dal Fondo Alfa (di seguito, “Fondo”), organismo di investimento collettivo del risparmio di diritto italiano gestito dal Fondo Beta Sgr.
Il 16 luglio 2018, la Società ha deliberato di emettere, in una o più tranches, strumenti finanziari partecipativi (di seguito, “SFP”), fino ad un importo massimo complessivo di X milioni di euro, la cui sottoscrizione è riservata alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI). Gli SFP, emessi fino ad oggi per un importo complessivo di circa X milioni di euro, sono stati interamente sottoscritti dalla BEI.
La BEI, la cui disciplina si rinviene negli articoli 308 e 309 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e nel Protocollo n. 5 allegato al medesimo trattato, è partecipata dai Paesi dell’Unione europea, ha sede in Lussemburgo, non ha una stabile organizzazione in Italia ed ha il compito istituzionale di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno.
Listante rappresenta, inoltre, che, in base a quanto previsto dal regolamento degli SFP (di seguito, “Regolamento”):
– gli apporti relativi alla sottoscrizione e alla liberazione degli SFP vengono effettuati a fondo perduto senza diritto di rimborso e vengono contabilizzati in apposita riserva indisponibile del patrimonio netto della Società denominata “Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi” (“Riserva SFP”);
– gli SFP attribuiscono ai titolari il diritto di partecipare alle distribuzioni degli utili di esercizio della Società, previa deliberazione dell’Assemblea dei Soci, pari passu epro rata con le azioni della Società;
– in caso di perdite, la Riserva SFP concorrerà alla loro copertura e sarà, dunque, ridotta pari passu e pro rata, in misura proporzionale alla rispettiva incidenza delle perdite sulle altre riserve della Società;
– non sono concesse garanzie né vengono assunti impegni per garantire alcuna remunerazione degli SFP;
– gli SFP si qualificano come “titoli similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Ciò premesso, XIstante rappresenta di voler deliberare la distribuzione di riserve di utili per un ammontare pari ad euro 450.000, di cui euro 448.200 alla BEI, come detentore degli SFP, ed euro 1.800 al Fondo come socio.
Pertanto, chiede se sugli utili corrisposti alla BEI debba applicare la ritenuta prevista dall’articolo 27 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Listante ritiene di non dover applicare sulle remunerazioni degli SFP distribuite alla BEI la ritenuta alla fonte prevista dall’articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973, sebbene nell’ordinamento italiano non si rinvenga una disposizione che esenti espressamente da ritenuta i dividendi corrisposti a tale soggetto, in quanto occorre fare riferimento allo speciale regime di esenzione di cui gode la BEI sulla base dell’articolo 3 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea allegato al TFUE prevede che «L’Unione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta».
Al riguardo, la Società rappresenta che gli SFP sono fiscalmente assimilati alle azioni, trattandosi di strumenti che non garantiscono alcun rendimento, la cui remunerazione è rappresentata unicamente dalla partecipazione pro quota agli “utili” della Società (cfr. par. 10 del Regolamento), utili che senza dubbio rappresentano i “risultati economici” della società emittente.
Nonostante, nel caso di specie, si tratti di un flusso reddituale derivante da strumenti finanziari assimilati alle azioni, ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a), del Tuir, corrisposto da un soggetto residente (l’istante) ad un soggetto non residente (BEI) e che trattasi, ai fini delle imposte sui redditi, di componenti di reddito di fonte italiana imponibili in Italia ai sensi dell’articolo 23 del Tuir, l’istante ritiene comunque di non dover operare la ritenuta alla fonte sugli utili prevista dal citato articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 in considerazione dello status della BEI.
Al riguardo, viene evidenziato che ai sensi dell’articolo 343 del TFUE l’Unione gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal Protocollo n. 7, e lo stesso vale anche per la Banca centrale europea (BCE) e per la BEI.
In applicazione di quest’ultima disposizione, come evidenzia il “considerando” dello stesso documento, l’articolo 3 del Protocollo n. 7 prevede che «L’Unione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l’Unione effettui, per proprio uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale».
In sostanza, l’articolo 3 del Protocollo n. 7 – declinando i “privilegi” garantiti all’Unione europea e alle sue articolazioni (compresa la BEI) – distingue il settore delle imposte sui redditi rispetto alla fiscalità indiretta. Mentre per il settore delle imposte indirette si prevede un regime di abbuono o rimborso da parte dei governi degli Stati membri ” ogni qualvolta sia loro possibile”, per le imposte sui redditi il suddetto Protocollo prevede un regime di esenzione da “qualsiasi imposta diretta”. A parere dell’Istante, per quanto sopra richiamato e in virtù del principio del primato del diritto comunitario sugli ordinamenti interni, sulla remunerazione degli SFP corrisposti alla BEI trova applicazione lo speciale regime di esenzione previsto dal citato Protocollo nell’ambito delle imposte sui redditi, che costituisce una disposizione di legge primaria che non richiede ulteriori interventi normativi per poter essere applicata nel territorio italiano e, come tale, direttamente applicabile.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 44, comma 2, lettera a), del Tuir stabilisce che «si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente».
Tale assimilazione risponde all’esigenza di garantire che la predetta remunerazione possa scontare, sia in capo ai percipienti che in capo alla società erogante, il medesimo regime fiscale cui sono soggetti gli utili da partecipazione (cfr. circolare 16 giugno 2004, n. 26/E).
Al fine di qualificare gli SFP quali titoli similari alla azioni occorre verificare che la remunerazione di tali strumenti finanziari sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi.
Al riguardo, l’Istante rappresenta che gli SFP sono qualificabili quali titoli similari alle azioni in quanto non garantiscono alcun rendimento e la relativa remunerazione è rappresentata unicamente dalla partecipazione pro rata agli utili della Società, come indicato nel Regolamento degli SFP, al paragrafo 10 relativo ai “Diritti Patrimoniali.
Pertanto, ricorrendo le condizioni sopra evidenziate, si ritiene che gli SFP possano essere assimilati alle azioni e, conseguentemente, le relative remunerazioni costituiscono dividendi.
Relativamente al regime fiscale applicabile ai dividendi corrisposti a soggetti non residenti in Italia si osserva quanto segue.
Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b), del Tuir, i redditi di capitale (inclusi i dividendi e i proventi ad essi assimilati) si considerano realizzati in Italia, tra l’altro, quando sono corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
Ciò posto, i dividendi di fonte italiana corrisposti a soggetti non residenti sono tassati mediante l’applicazione della ritenuta alla fonte prevista dall’articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973.
In particolare, il comma 3 di tale disposizione prevede che la ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’aliquota del 26 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3- ter
Ai sensi del citato comma 3-ter, nei confronti delle società e degli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella white list la ritenuta si applica nella misura dell’1,2 per cento.
Detta ritenuta non trova applicazione in presenza dei requisiti di cui all’articolo 27-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (regime Madre- Figlia).
Chiarito il regime previsto dalla normativa interna, occorre altresì considerare il particolare status di cui gode la BEI, percettore dei redditi in esame.
Al riguardo, si ricorda che la BEI è l’istituzione finanziaria dell’Unione europea creata nel 1957 e ufficialmente fondata nell’anno seguente, con il Trattato di Roma, per il finanziamento degli investimenti atti a sostenere gli obiettivi politici dell’Unione. La BEI trova il suo fondamento giuridico negli articoli 308 e 309 del TFUE.
Lo scopo principale della BEI è «contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno nell’interesse dell’Unione » (cfr. versione consolidata del TFUE, come modificato dall’articolo 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall’Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, su G.U. n. 185 dell’8 agosto 2008 – supplemento ordinario n. 188).
Il Protocollo n. 5 allegato al TFUE detta le regole relative allo statuto della Banca europea per gli investimenti.
Con specifico riferimento all’immunità fiscale della BEI, si evidenzia quanto previsto dall’articolo 343 del TFUE «l’Unione gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo dell’8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea. Lo stesso vale per la Banca centrale europea e per la Banca europea per gli investimenti». In base all’articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo n. 7 allegato al TFUE, che disciplina i privilegi e le immunità dell’Unione europea,
“L’Unione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta ” (sull’immunità fiscale dell’Unione cfr. sentenza C-437/04).
In virtù delle norme sopra richiamate, la BEI gode dell’esenzione dalle imposte sui redditi, al pari dell’Unione. Riguardo al trattamento da riservare ai dividendi ricevuti dalla BEI, si evidenziano alcune disposizioni contenute nel citato Protocollo n. 5. In particolare, l’articolo 27, paragrafo 1, del Protocollo prevede che la BEI possa « istituire degli organismi istituire filiali o altre entità, dotate di personalità giuridica e autonomia finanziaria» che perseguono le finalità della Banca. Il paragrafo 4 della medesima norma precisa che «il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea si applica agli organismi di cui al paragrafo 1 nella misura in cui sono soggetti al diritto dell’Unione, ai membri dei loro organi per quanto attiene all’esecuzione dei loro compiti, e al loro personale, secondo gli stessi termini e le stesse condizioni applicabili alla Banca.
Tuttavia i dividendi, i redditi del capitale e altre forme di entrate provenienti dai suddetti organismi e dovuti ai membri che non siano l’Unione europea e la Banca restano assoggettati alle disposizioni della legislazione fiscale applicabile».
La BEI può istituire organismi e filiali che possono anch’esse beneficiare dell’immunità fiscale dalle imposte sui redditi. L’istituzione di tali organismi può coinvolgere altri soggetti investitori. La norma precisa che i dividendi distribuiti da tali enti seguono le disposizioni fiscali ordinarie, in caso di distribuzione agli investitori che non siano la Banca (o l’Unione).
In altri termini, se gli utili sono distribuiti alla BEI è, in ogni caso, confermata l’esenzione dei redditi di capitale. Si sottolinea ancora come la disposizione confermi l’immunità fiscale “soggettiva” della BEI anche rispetto a elementi di reddito – in particolare, dividendi – che sono assoggettati a tassazione nei confronti di altri investitori.
Infine, per completezza si evidenzia che l’esenzione dalle imposte sui redditi prevista dal diritto dell’Unione per la BEI prevale sulle disposizioni interne dell’articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973. Il primato del diritto dei Trattati e dell’Unione sulla normativa nazionale è un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico che rileva anche in ambito fiscale e trova conferma nella dichiarazione n. 17 allegata al Trattato di Lisbona, come in numerose pronunce della Corte di Giustizia (cfr., fra le altre, la nota sentenza C-106/77 Simmenthal) e nella giurisprudenza costituzionale.
In conclusione, si concorda con la soluzione interpretativa proposta dall’Istante, secondo cui non deve essere effettuata la ritenuta alla fonte prevista dal citato articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 sugli utili distribuiti alla BEI da parte della Società.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.