AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 254 del 17 marzo 2023
Trattamento IVA di lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi su imbarcazione in regime di temporanea importazione
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante, domiciliato e residente in uno Stato extraUE X, rappresenta di essere proprietario di una imbarcazione da diporto battente bandiera extraUE X ed utilizzata esclusivamente per fini privati.
L’imbarcazione è attualmente ormeggiata in Italia per interventi di ordinaria manutenzione.
L’Istante precisa che l’imbarcazione, proveniente da uno Stato extraUE Y, è entrata in acque unionali nel novembre dell’anno __ ed ha raggiunto dopo qualche giorno le coste italiane, come da documentazione allegata all’istanza.
Osserva l’Istante che l’imbarcazione si trova in regime di temporanea importazione e può, quindi, fruire della particolare forma di semplificazione prevista per i mezzi di trasporto dall’articolo 141, par. 1, lett. d) del Regolamento Delegato (UE) 2446/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 (di seguito, anche ”RD”) ai sensi del quale il semplice passaggio della frontiera consente il vincolo del bene al regime di ammissione temporanea.
In particolare, il regime di ammissione temporanea, in applicazione dell’articolo 212 del Regolamento da ultimo citato, consente l’introduzione nel territorio unionale, in esenzione dai dazi, dei mezzi di trasporto immatricolati in un Paese terzo, di proprietà e utilizzati da un soggetto non stabilito nell’Unione europea entro i termini temporali predefiniti.
Nel caso delle imbarcazioni da diporto, precisa l’Istante, l’ingresso nelle acque territoriali dello Stato membro dell’Unione europea ricomprese nelle 12 miglia dalla costa è, in linea di principio, sufficiente a vincolare il bene a tale regime.
L’Istante riferisce che la propria imbarcazione necessita di interventi di manutenzione semplice, quali, ad esempio, la verniciatura della coperta e degli interni in legno, la sostituzione del sartiame e del plexiglas degli oblò.
I cantieri interpellati per l’esecuzione dei predetti lavori hanno fornito preventivi comprensivi di IVA, sebbene l’Istante avesse rappresentato che la condizione di temporanea importazione dell’imbarcazione e la natura degli interventi da effettuare consentissero l’applicazione del regime di non imponibilità previsto dall’articolo 9, comma 1, n. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 (in prosieguo, ”decreto IVA”).
L’Istante chiede, quindi, chiarimenti circa il trattamento IVA cui assoggettare gli interventi di manutenzione ordinaria da eseguire sulla propria imbarcazione in regime di temporanea importazione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene, in linea con la previsione dell’articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973 Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia doganale (in prosieguo, TULD) e le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la nota prot. n. 173272 del 20 aprile 2022, che gli interventi di ordinaria manutenzione da effettuarsi sull’imbarcazione, attualmente in regime di temporanea importazione, possano fruire del regime di non imponibilità previsto dall’articolo 9, comma 1, n. 9 del decreto IVA.
L’Istante reputa, pertanto, di essere autorizzato a richiedere ai cantieri che effettueranno i lavori di emettere fatture in esenzione IVA o, in alternativa, a richiedere il rimborso dell’IVA, ove erroneamente esposta.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Si rammenta, in via preliminare, che l’istituto dell’interpello è volto a fornire al soggetto istante un qualificato supporto per l’inquadramento giuridico di disposizioni tributarie la cui interpretazione ed applicazione presentano profili di incertezza. Il parere reso dall’amministrazione finanziaria, quindi, non costituisce uno strumento che autorizza il soggetto istante a pretendere un determinato comportamento da parte di terzi.
Tanto chiarito, il quesito formulato dall’Istante riguarda l’ambito applicativo dell’articolo 9, comma 1, n. 9), del decreto IVA, che annovera tra i servizi internazionali non imponibili i ”trattamenti” indicati dall’articolo 176 del TULD ed eseguiti su: ”i) beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati; ii) beni nazionali, nazionalizzati e comunitari che sono destinati ad essere esportati o riesportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato”.
L’Istante chiede, in particolare, se i servizi di manutenzione ordinaria da eseguirsi sulla propria imbarcazione da diporto, che dichiara essere vincolata al regime doganale di ammissione temporanea, fruiscano dell’agevolazione prevista dall’articolo 9, comma 1, n. 9 del decreto IVA.
Al riguardo, si osserva che questa Agenzia ha già chiarito che il legislatore tributario, nell’inserire all’articolo 9, comma 1, n. 9, l’esplicito riferimento all’articolo 176 del TULD, non ha subordinato l’applicazione del regime di non imponibilità ad uno specifico regime doganale, ma ha inteso ”individuare i trattamenti (lavorazioni effettuate in Italia) sui beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati (rectius, in temporanea importazione), su beni nazionali, nazionalizzati e comunitari, che possono fruire, al ricorrere delle relative condizioni, del regime di non imponibilità” (si vedano la risoluzione n. 47 del 13 aprile 2001 e la citata nota prot. n.173272 del 20 aprile 2022, richiamata nella circolare 20/D/2022).
Sono, pertanto, ammesse a fruire del regime di non imponibilità IVA le prestazioni di servizi eseguite su beni per quanto rileva nella fattispecie in esame ”di provenienza estera non ancora definitivamente importati”, sui quali vengono eseguiti i trattamenti individuati nell’articolo 176 del TULD, tra i quali si ritengono compresi quelli descritti dall’Istante.
Al riguardo, si osserva come, con riferimento alla procedura di ammissione temporanea, l’articolo 235 del RD ne preveda l’utilizzo per le lavorazioni, quali le revisioni e le messe a punto, finalizzate alla conservazione del bene.
Tali lavorazioni comprendono anche gli interventi a cui l’Istante riferisce che sottoporrà l’imbarcazione (ossia, come anticipato: la riverniciatura della coperta e degli interni, la sostituzione del sartiame e del plexiglas degli oblò).
Tanto premesso, al ricorrere delle condizioni sopra evidenziate, la scrivente reputa che i servizi che l’Istante intende far eseguire sulla propria imbarcazione da diporto possano fruire del regime di non imponibilità di cui all’articolo 9, comma 1, n. 9 del decreto IVA.
Si precisa, infine, che qualora l’Istante riceva dai propri fornitori fatture con IVA per l’esecuzione dei lavori descritti nella presente istanza di interpello per la restituzione dell’imposta indebitamente versata dovrà agire nei confronti dei medesimi fornitori, non potendo presentare istanza di rimborso nei confronti dell’Erario.
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