TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CALABRIA – Sentenza 24 febbraio 2021, n. 375
Istanza di accesso per assegno ordinario – Istanza rigettata poiché presentata tardivamente – Tardivo deposito dell’istanza determinato da una causa di forza maggiore – Consulente del lavoro sottoposto, presso la propria abitazione, al regime di quarantena – Presentazione delle istanze di accesso agli ammortizzatori sociali da altro professionista
Fatto e diritto
l. La società ricorrente agisce per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento dell’I.n.p.s. prot. FIS574791-2020/2020 del 27.11.2020, con il quale è stata respinta l’istanza di accesso per assegno ordinario, per mancato rispetto dei termini di presentazione.
Espone, in particolare, che, come molte altre imprese, nell’ultimo anno è stata costretta a richiedere l’accesso agli ammortizzatori sociali per fronteggiare le difficoltà derivanti dalla pandemia, registrando sempre l’accoglimento, da parte dell’I.n.p.s. di Cosenza, delle relative domande.
Tuttavia, l’istanza inerente al periodo compreso dal 27.07.2020 al 26.09.2020, diversamente da quanto accaduto per le precedenti, è stata rigettata dall’intimata p.a. con il provvedimento avversato, poiché presentata il 10.11.2020, oltre quindi il termine ultimo fissato al 31.10.2020.
Con un’unica e articolata doglianza, la deducente lamenta quindi l’illegittimità della statuizione reiettiva, per violazione dell’art. 97 Cost., nonché per vizio di eccesso di potere per ingiustizia manifesta e violazione del principio di proporzionalità, stante la sussistenza di una causa di forza maggiore.
2. Resiste l’I.n.p.s.
3. Nella camera di consiglio del 23.02.2021, in sede di esame della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, sussistendo i presupposti per una definizione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
4. Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che risulta incontestata la circostanza che la domanda di ammissione agli ammortizzatori sociali, per il periodo compreso dal 27.07.2020 al 26.09.2020, sia stata presentata tardivamente.
Sostiene quindi la ricorrente che il tardivo deposito dell’istanza sia stato tuttavia determinato non da una propria negligenza, bensì da una causa di forza maggiore occorsa al Dott. F.C. -consulente del lavoro di cui la società si avvale per la gestione di tali pratiche- delegato ad eseguire la specifica attività.
E’ infatti accaduto che il Dott. C. dal 25.10.2020 al 10.11.2020 è stato sottoposto, presso la propria abitazione, al regime di quarantena, in quanto uno stretto congiunto e convivente è risultato positivo al coronavirus.
Tale impedimento non ha quindi consentito al Dott. C., che non si avvale di alcun collaboratore, di recarsi presso il suo studio ed eseguire tempestivamente gli adempimenti prescritti.
In considerazione quindi delle eccezionali, imprevedibili ed insuperabili circostanze di fatto, né il Dott. C. né la società ricorrente, all’oscuro dell’impedimento del consulente, hanno potuto tempestivamente eseguire gli incombenti richiesti dalla legge per presentare la domanda, cosicché, a fronte una causa di forza maggiore, la statuizione reiettiva risulterebbe irragionevole e lesiva del principio di proporzionalità.
La censura va disattesa.
Sulla scorta della ricostruzione della vicenda, infatti, non è dato ravvisare la dedotta causa di forza maggiore, idonea ad inficiare la legittimità dell’avversato diniego.
Per come precisato dalla deducente, infatti, il consulente del lavoro, posto in quarantena fiduciaria dal 25.10.2020, ha omesso di comunicare alla società il proprio temporaneo impedimento nello svolgimento dell’attività professionale.
Ove, tuttavia, il professionista avesse immediatamente reso edotta l’esponente della condizione in cui era costretto, quest’ultima, nell’arco temporale compreso tra il 25.10.2020 e il 30.10.2020 – data ultima per la presentazione delle istanze di accesso agli ammortizzatori sociali- ben avrebbe potuto adoperarsi affinché tale incombente fosse tempestivamente eseguito da altro professionista.
Ne consegue che l’omessa comunicazione dell’impedimento -circostanza relativa ai rapporti interni tra la ricorrente ed il proprio consulente del lavoro- esclude che la condizione di quarantena cui era sottoposto il Dott. C. possa costituire una causa di forza maggiore idonea a giustificare il superamento del perentorio termine previsto ex lege per la presentazione dell’istanza all’I.n.p.s. da parte dell’esponente.
5. Per le ragioni indicate, il ricorso dev’essere quindi respinto.
6. La particolarità della vicenda fattuale, sottesa alla presente controversia, induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
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