TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – Sentenza 17 settembre 2013
Lavoro – Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una malattia o di una menomazione fisica – Trattamento pensionistico di privilegio – Diniego
Premesso
che con ricorso notificato il 6 agosto 2007 il ricorrente ha impugnato il provvedimento, notificatogli in data 8 febbraio 2007, con cui, pur essendogli stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio la patologia “cardiopatia ischemica trattata con triplice PTCA e STENT”, gli è stata respinta per tardività la domanda del 18 maggio 2006 tesa ad ottenere l’indennità speciale una tantum;
che l’amministrazione, costituita in giudizio con memoria di stile, ha chiesto la reiezione del ricorso e, con relazione a firma del Direttore di Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri depositata il 9 novembre 2007, ha sollevato eccezione di irricevibilità del ricorso, poiché proposto oltre il termine decadenziale di 60 giorni;
che, con motivi aggiunti notificati il 26 gennaio 2012, il ricorrente ha impugnato per illegittimità derivata il provvedimento del 17 ottobre 2011 con cui gli è stata negata l’indennità conseguente all’aggravamento della patologia;
che all’udienza pubblica del 31 luglio 2013, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato
che il ricorso in epigrafe va dichiarato irricevibile poiché è stato notificato oltre il termine decadenziale di legge;
che, per giurisprudenza granitica, ai fini dell’applicazione della disciplina processuale, il giudizio instaurato dinanzi al giudice amministrativo per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una malattia o di una menomazione fisica, così come anche quello volto alla liquidazione di un equo indennizzo per le stesse, si configura come impugnatorio, essendo la posizione del dipendente di interesse legittimo, mentre una posizione di diritto soggettivo sorge solo una volta che ne sia avvenuto il riconoscimento ad opera della P.A.. (cfr, ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 12 marzo 2013, n. 1413; Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2012, n. 2987);
che, dunque, non può essere condivisa la tesi del ricorrente per cui l’impugnativa de qua non sarebbe soggetta a termine decadenziale bensì a termine di prescrizione, trattandosi, asseritamente, di diritto soggettivo perfetto, atteso che nel presente giudizio si controverte del diniego di indennità una tantum richiesta in data 18 maggio 2006, ossia in epoca anteriore alla data del 17 ottobre 2006, in cui il Comitato di Verifica ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio la patologia di cui sopra;
che, in ogni caso, la domanda per il riconoscimento del beneficio dell’indennità una tantum è stata presentata in data 18 maggio 2006, ossia oltre il termine di 6 mesi non solo dal 6 febbraio 2003, data indicata dalla Commissione Medica Ospedaliera di Bologna di conoscibilità della patologia da parte dell’interessato e delle conseguenze di essa sull’integrità fisica, ma anche dal 21 settembre 2005, data del verbale della C.M.O., sicchè il ricorso si profila, comunque, infondato;
che, infatti, sia il testo normativo di cui all’art. 2, comma 1, del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, ora abrogato dall’art. 6 comma 1, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, sia il consolidato orientamento giurisprudenziale, ostano a che l’attribuzione dei benefici ulteriori sia considerata indipendente dall’espressa domanda che il dipendente ne faccia nel termine di sei mesi, essendo il procedimento di riconoscimento della dipendenza dell’infermità o lesione da causa di servizio, prodromico e autonomo rispetto a quello di concessione dei consequenziali benefici di legge (cfr. Cass. sez. lav., 28 maggio 2013, n. 13222; Cons. Stato, sez. IV, 18 settembre 2012, n. 4951);
Ritenuto
che, per quanto precede, il ricorso va dichiarato irricevibile;
che i motivi aggiunti, in quanto recanti censure di mera illegittimità derivata, risentono della pronuncia di irricevibilità del ricorso introduttivo e sono, pertanto, inammissibili;
che le spese del giudizio, in considerazione della natura delle questioni trattate, possono compensarsi;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara irricevibile il ricorso principale e inammissibili i motivi aggiunti.
Spese compensate.