TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – Sentenza 23 dicembre 2013

Lavoro – Procedimento disciplinare – Atteggiamento di calunnia e di accusa – Sospensione dal servizio per mesi – Privazione della retribuzione

Fatto

Il ricorrente, vigile del fuoco, impugna il provvedimento del Ministero degli Interni, Dipartimento dei vigili del fuoco, che gli ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi due con privazione della retribuzione. Fa presente di essere dirigente sindacale e che il provvedimento disciplinare è il frutto di un procedimento disciplinare per il mancato rispetto dell’obbligo di favorire l’instaurazione di rapporti di fiducia tra l’amministrazione e i cittadini, per violazione del segreto d’ufficio e del divieto di utilizzare per fini privati le informazioni ufficio e per avere espresso espressioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione e infine per aver un persistente atteggiamento di calunnia e di accusa, diffamando l’attività istituzionale oltre a quella del comandante dei vigili del fuoco.

Nel provvedimento gravato si fa riferimento a un comunicato stampa redatto dal ricorrente.

Deduce la contraddittorietà, il travisamento dei fatti, la carenza di motivazione e d’istruttoria. Il ricorrente ha esercitato il suo diritto di critica quale dirigente sindacale, questo vale sia per il volantino del 3 settembre 2008 sia per il comunicato stampa del 14 settembre 2008 che si limita a riportare fatti effettivamente verificatisi. L’amministrazione ha archiviato la questione del volantino datato 3 settembre mentre ha ritenuto sanzionabile la pubblicazione del comunicato stampa del 14 settembre. Il ricorrente sostiene invece di aver semplicemente riportato fatti accertati.

Con il secondo motivo deduce la carenza, contraddittorietà e genericità della motivazione, il travisamento dei fatti, il difetto dei presupposti, l’illogicità, l’ingiustizia manifesta, l’irragionevolezza, l’eccesso di potere e la violazione dell’articolo 39 della costituzione e dell’art.15 della legge 300 del 1970. Il ricorrente ha agito nell’ambito dei suoi diritti sindacali.

La terza censura riguarda l’errore di fatto, la contraddittorietà e la discordanza tra i presupposti di fatto e diritto e le conclusioni.

Resiste in giudizio amministrazione che contesta l’intero ricorso concludendo per il suo rigetto.

In vista della discussione il ricorrente ha depositato due decreti penali di archiviazione decisi in sede penale per le stesse vicende di cui al presente ricorso.

Infine nella pubblica udienza del 18 dicembre 2013 la causa è stata introitata per la decisione.

Diritto

Oggetto del presente ricorso è il provvedimento del Ministero degli Interni, Dipartimento dei vigili del fuoco, che ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi due con privazione della retribuzione.

Va da subito evidenziato come il ricorso risulta fondato.

Le doglianze prospettate dal ricorrente, che si possono agevolmente esaminare congiuntamente, in sostanza si concentrano sul diritto di critica e sui diritti sindacali in capo al ricorrente in quanto rappresentante sindacale, diritti che non sarebbero stati travalicati in alcun modo dal suo comportamento. Va innanzitutto rilevato come le vicende penali, conclusesi in modo favorevole alla ricorrente, non rilevano nella vicenda disciplinare perché diversi ne sono i presupposti.

Questo collegio osserva innanzitutto come la libertà di parola e di critica, libertà fondamentale e indiscutibile sulla base della Costituzione e di numerosi trattati internazionali tra cui quello relativo ai diritti dell’uomo, deve comunque coniugarsi con il concetto di responsabilità, per cui la libertà di espressione non può travalicare i limiti dell’offesa per gli altri soggetti ovvero per le istituzioni. Orbene, nel caso in esame, pur senza voler entrare nel merito di valutazioni discrezionali, questo collegio rileva che le espressioni contenute nel comunicato stampa del 14 settembre 2008, in particolare laddove parla di una persecuzione ad opera dell’amministrazione paragonando il suo caso è quello di altri soggetti di altre amministrazioni, e laddove spiega che l’invio alla visita medico psichiatrica e il deferimento alla commissione disciplinare ministeriale sarebbero eventi persecutori, con altresì il rischio di essere radiato dal corpo, pur vivaci e discutibili, rientrano nel diritto di critica e più in generale nella libertà di parola.

Ciò vale anche per la parte finale del comunicato stampa dove si afferma che il comportamento dell’amministrazione sarebbe esempio dell’arroganza di una casta che non esiterebbe “a punire con il massimo della pena chi osa denunciarne l’arroganza”.

Il ricorso va, pertanto, accolto con annullamento del provvedimento gravato.

Le spese di giudizio si possono compensare per giusti motivi.

 

P.Q.M.

 

Definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.