TRIBUNALE DI CHIETI – Sentenza 13 maggio 2013, n. 631
Esercizio dell’attività sindacale – Permessi retribuiti – Requisiti per attuare una effettiva rappresentanza aziendale
Il giudice del lavoro, a scioglimento della riserva del 13 maggio 2013 udite le conclusioni delle parti, letti gli alti ed esaminati i documenti di causa di causa, osserva quanto segue:
La UIL FPL della sezione provinciale di Chieti ha chiesto, ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori, che venisse dichiarata l’antisindacalità del comportamento posto ih essere dalla società resistente, chiedendo di ordinare alla stessa di permettere l’esercizio dell’attività sindacale nella sede di Francavilia al Mare, di revocare, i dinieghi dei permessi sindacali per i componenti del direttivo aziendale nonché per i rappresentanti sindacali aziendali, e di ordinarle di non assumere comportamenti strumentali e pretestuosi permessi sindacali a questi ultimi; la stessa, infatti, ha lamentato: che della sigla sindacale il 29 ottobre 2012 aveva provveduto a comunicare alla società resistente l’adesione alla propria organizzazione sindacale di quattro propri dipendenti (A. D. S., M. T., S. C., e A.. R.), comunicando altresì la nomina ad RSA dei signori M. T. in qualità di segretario e A. D. S. in qualità di sua vice; che il 19 novembre 2012 era stato richiesto con urgenza un incontro con la direzione della società resistente al fine di discutere alcune criticità riconducibili al titolo secondo del C.C.N.L. vigente, ed era stata comunicata la modifica della precedente comunicazione con le nuove nomine di RSA aziendali (M. ‘l’erra A. D. S. segretaria aziendale del presidio Franoavilla al Prima segretario aziendale presidio di Capena); che la resistente aveva risposto di non riconoscere la legittimità degli RSA aziendali in quanto non eletti ad iniziativa dei lavoratori secondo una lettura strettamente letterale dell’articolo 19 dello statuto dei lavoratori, e aveva richiesto indicazioni più precise sui temi da trattare nell’incontro richiesto dall’organizzazione sindacale, invitando la stessa a non diffondere considerazioni lesive dell’immagine della società; che il 23 novembre 2012 il segretario provinciale R. aveva invino alla resistente la nomina sindacale della signora Loredana Moscardini in funzione di RSA aziendale del centro di Ladispoli; che il 26 novembre 2012 la società aveva comunicato tramite raccomandata ai signori T., S. e di prima quanto già comunicato il 19 novembre 2012 al sindacato; che il 12 dicembre 2012 era stato convocato dal segretario provinciale per il 18 dicembre 2012 un incontro tra i referenti ed il coordinatore RSA vertente sul futuro occupazionale dei lavoratori della sanità privata; che a tale richiesta aveva risposto una dipendente della società resistente ribadendo che gli RSA non potevano essere considerati regolarmente eletti, comunicando l’impossibilità di rilasciare permessi sindacali retribuiti per l’intera giornata; che il 10 gennaio 2013 era stata richiesta assemblea degli scritti dell’associazione sindacale per attuare un congresso g.a.u.; che dopo una prima fissazione dell’incontro per il 15 gennaio il 14 gennaio la resistente aveva comunicato al R. che l’indomani l’incontro non avrebbe potuto svolgersi presso la sede di Capena; che nonostante tale comunicazione al medesimo incontro si erano recati i lavoratori, i quali avevano preso atto che l’incontro non avrebbe potuto aver luogo nei locali della società se non di fuori dell’orario di lavoro, in violazione dell’articolo 78 C.C.N.L.; che i lavoratori avevano atteso la line della giornata lavorativa nella quale si era svolta un’assemblea solo alle 19:00; che in tale assemblea erano stati eletti i membri effettivi e supplenti del gruppo aziendale della struttura e l’elezione dei responsabili di area; che il giorno successivo il segretario provinciale aveva comunicato tramite missiva alla resistente i risultati delle elezioni; di aver richiesto il 5 febbraio 2013 un incontro per affrontare discutere e risolvere numerose problematiche in ordine all’organizzazione del lavoro, fai cui veniva richiamato il diritto alle informazioni dei tesserali relativo alla conoscenza anche1 delle attività sindacale locale, provinciale e regionale; che le resistente aveva comunicato la propria disponibilità a tenere P incontro il 4 marzo 2013 alle 10:00 e che telefonici l’incontro era stato spostato al 7 marzo 2013 ore 10:00; che il 1 marzo 2013 erano stati richiesti permessi sindacali retribuiti per l’intera giornata per l’incontro del 7 marzo 2013 alle 10:00 presso il centro di Francavilla al Mare per i T., Di Prima 3 S. in qualità di dirigenti sindacali aziendali e di membri direttivi gau, nei sei giorni procedenti rincontro (in conformità all’articolo 23 dello statuto dei lavoratori) e che il 4 marzo 2013 la resistente aveva comunicato il diniego di suddetti permessi perché l’azienda continuala a non) riconoscere come RSA regolarmente costituiti i tre e in cui si invitavano gli stessi i richiedere permessi non retribuiti o ferie; che il 7 marzo 2013 il segretario provinciale non sii era recato all’incontro perché non erano stati concessi i predetti permessi e l’8 marzo 2013 aveva ricevuto dal legale della resistente una comunicazione in cui si tenti va di giustificare il mancato riconoscimento degli RSA presso la sede di Francavilla al Mare che da tali episodi emergevano i tentativi della resistente di non permette lo svolgimene di alcune attività sindacali entro i locali quanto meno nella sede di Francavilla al Mare; che i tesserati T. e S. prima dell’ottobre 2012 non erano mai stati oggetto di alcun tipo di richiamo o sanzione disciplinare, ma che da tale data erano stati bersagli molteplici richiami e alcune sanzioni formali; che nel periodo tra ottobre 2012 e marzo 2013 il sindacato, che inizialmente aveva cinque tesserati presso la sede di Francavilla al Mare, aveva vi sto ridurre drasticamente il numero a uno; che la resistente aveva negato la nomina a caposala di un (dipendente solo perché iscritto al sindacalo ricorrente.
Costituitosi in giudizio, la Diaverum Italia s.r.l. resisteva alla primo luogo la carenza di legittimazione ad agire del sig. R., l’incompetenza per territorio relativamente ai comportamenti posti in essere nei confronti degli iscritti dei centri di Capena, Ladispoli e Roma, in secondo luogo contestando la fondatezza nel merito della pretesa, evidenziando l’assenza presso il Centro di Francavilla al Mare del numero minimo di dipendenti richiesto dall’art. 19 della l. 300/70 per la costituzione di una r.s.a., con la conseguente inapplicabilità dell’art. 23 dei medesimo statuto in temi di permessi retribuiti; dopo aver evidenziato la diversità del G.A.U, da una r.s.a. e contestato il carattere antisindacale del proprio comportamento, la stessa concludeva in conformità, con il favore dei compensi di causa.
Effettuato l’interrogatorio libero delle parti la causa, istruita con documenti, è stata discussa e decisa all’odierna udienza, previo deposito di note autorizzate.
1) Quanto all’eccezione preliminare di carenza di legittimazione ad agire del R..
La norma dell’art. 28 St. lav. attribuisce – come è noto – la legittimazione attiva a promuovere il ricorso per far cessare la condotta antisindacale agli “organismi locali delle associazioni nazionali che vi abbiano interesse”. La S.C. ha più volte affermato che, pertanto, non hanno legittimazione attiva nel procedimento in questione i rappresentanti (aziendali (in questo senso, tra le altre, si veda Cass. 7368/1997), essendo tale legittimazione viceversa riconosciuta in capo alle “organizzazioni più periferiche delle strutture sindacali nazionali, e cioè di norma ai sindacati provinciali di categoria, dotati di una soggettività distinta in quanto autonomi titolari di interessi collettivi” (in questo senso si vedano Cass. 6058/98, Cass. 10114/1990, Cass. 2392/87, Cass. 4381/84). Ciò permesso, visto che la UIL – FPL è senza dubbio una struttura sindacale a carattere nazionale, firmataria del CCNL, e visto che il mandato alle liti contenuto a margine del ricorso introduttivo è stato sottoscritto dal sig. Domenico R., indicato in tutte le comunicazioni intercorse tra le parti quale “segretario Responsabile” (nominato segretario regionale nel congresso del 12.6.2012, per quanto deducibile dalle note autorizzate depositate da parte ricorrente), ne deriva senza dubbio la legittimazione attiva della UIL-FPL, che risulta avere nella specie agito come organizzazione sindacale territoriale (per l’appunto nella persona del R., segretario regionale).
2) Quanto alla eccezione preliminare di incompetenza per territorio.
È fondata l’eccezione preliminare attinente alla incompetenza di questo giudice a conoscere dei comportamenti posti in essere dalla società resistente in sedi diverse da quella di Francavilla al Mare (ovverosia preso le sedi di Capena, Ladispoli e Roma): il giudice competente del procedimento per la repressione della condona antisindacale è infatti il giudice del lavoro di primo grado — il Tribunale in composizione monocratica – del “luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato” (art. 28, comma 1), con ciò derogando agli ordinari criteri che regolano la competenza territoriale ex art. 413 c.p.c.. dinanzi al giudice del lavoro.
Tale deroga è motivata dal fatto che il procedimento de quo vene azionato a tutela dell’interesse del sindacato e non del lavoratore, così che non avrebbe senso alcuno ancorare la competenza territoriale al luogo dove egli è addetto.
Poiché inoltre, con il procedimento ex art. 28 la parte ricorrente chiede al giudice la cessazione della condotta antisindacale e la rimozione dei suoi effetti, assume rilevanza primaria, per ottenere tali tipi di tutela, il luogo dove è stata posta in essere la condotta da far cessare e per la quale è necessaria la rimozione degli effetti. Più in particolare, la competenza peli territorio si individua in base al luogo dove è stata attuata la condotta che si assume come antisindacale e non dove questa è stata deliberata (tranne nel caso in cui sia state denunciato un vizio procedimentale): nel caso di specie e lo stesso sindacalo ricorrente a richiedere nelle conclusioni sub a) del ricorso di far permettere l’esercizio di attività sindacale nella sede di Francavilla al Mare, mentre per le condotte descritte in ricorso e di cui a le conclusioni b) e c), contestate con riferimento alle sedi di Capena, Roma e Ladispoli, non può che dichiararsi l’incompetenza per territorio di questo giudice, radicandosi la stessa presso i Tribunali presso i quali la presunta attività antisindacale risulta essere stata svolta (o, qualora quest’ultima dovesse ritenersi imputabile alla sede centrale della società – alla quale corrispondenza prodotta dallo stesso sindacato ricorrente – presso il Tribunale competente a conoscere delle condotte poste in essere in Carpi).
Posto, infine, che nell’ambito delle note conclusive autorizzale rispondere all’eccezione di incompetenza per territorio ha fatto riferimento al diniego dei permessi sindacali per l’incontro del 18.12.2032, a quello del 7.3.3013 e al diniego di permessi sindacali ex art. 79 e 80 CCNL per i dipendenti di Francavilla al Mare, è solo rispetto alle condotte poste in essere in questa sede che deve essere limitata la cognizione del presente procedimento.
3) Quanto al merito della domanda.
In via generale, viste le contrapposte istanze delle parti in ordine alla validità della nomina delle r.s.a. di cui alle comunicazione del 29.10.2012 e del 19.11.2012, è opportuno osservare come all’esito alla consultazione referendaria il testo attualmente vigente del primo comma dell’art, 19 dello Statuto è il seguente:” Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva. Nell’ambito di aziende con più unità produttive, le rappresentanze sindacali possano istituire organi di coordinamento, ” e che l’art. 35 dello Statuto dei lavoratori limita il campo di applicazione del titolo III dello Statuto, e dunque anche dell’art. 19, alle sole ipotesi di “sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che dipendenti”.
Circa la legittimità costituzionale dei contenuti del predetto articolo 19 è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 54 del 6 marzo 1974 e con l’ordinanza n. 210 del 4 luglio 1974, riconoscendo che il legislatore con tale norma ha inteso evitare che singoli individui o piccoli gruppi isolati di lavoratori, costituiti in sindacati non aventi requisiti per attuare una effettiva rappresentanza aziendale, possano pretendere di espletare tale funzione compiendo indiscriminatamente nel)’ ambito dell’ azienda attività non idonee e possano così dar vita ad un numero imprevedibile di organismi, ciascuno rappresentante pochi lavoratori, organismi i quali, interferendo nella vita dell’azienda a difesa di interessi individuali più diversi ed anche a contrasto tra loro, abbiano il potere di pretendere l’applicazione di norme che hanno fini assai più vasti, compromettendo o quanto meno ostacolando l’operosità aziendale, quella dell’ imprenditore ed anche la realizzazione degli interessi collettivi degli stessi lavoratori.
Nel caso di specie la società resistente ha dimostrato che nell’ambito della sede di Francavilla al Mare per cui è causa il numero dei dipendenti è inferiore a 15 (si veda il doc. a 8 di parte resistente, non contestato nel suo contenuto da parte ricorrente), e di conseguenza non può dirsi provato il primo requisito per la valida formazione di una r.s.a. nei termini di cui all’art. 19 della I. 300/1970; né a diverse conclusioni può pervenirsi alla luce di quanto dichiarato da parte ricorrente in sede di interrogatorio libero (ovverosia “preciso che quella di Francavilla al Mare non è una unità produttiva, ma parte di un complesso di circa 22 strutture su tutte il territorio italiano. Tutti i lavoratori hanno espresso la volontà di riconoscere la UH FPL di Chieti quale capofila delle unità produttive di Roma e Francavilla al Mare”), non essendo in contestazione che quella di costituisca comunque una delle “sedi” della società resistente, e che l’art. 35 dello Statuto dei lavoratori prenda in considerazione il numero minimo di 15 dipendenti non solo in relazione al concetto di unità produttiva, ma anche a quello di “sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo”.
Posto che per giurisprudenza ormai consolidata lo stesso concetto di unità produttiva deve intendersi come ogni articolazione dell’azienda che si caratterizzi per “condizioni imprenditoriali dì indipendenza tecnica e amministrativa” ove si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività, con esclusione delle articolazioni aziendali che abbiano funzioni ausiliari o strumentali, non può negarsi il fatto che il centro dialisi di Francavilla al Mare svolga in autonomia tutte le attività del processo di dialisi al pari di ogni altra articolazione territoriale della resistenti; che svèlga l’analoga funzione e non attività dì carattere meramente ausiliare o complementare a quella dell’azienda; né a diverse conclusioni sembra potersi pervenire sulla base delle considerazioni svolte nelle note conclusive autorizzate sull’unicità della figura del direttore del personale o sulla partecipazione di un area manager Lazio e Abruzzo ad un procedimento relativo ad una contestazione disciplinare, in quanto anche la scelta imprenditoriale della nomina di un unico responsabile del personale non esclude la possibilità per ciascuna delle sede idi funzionare autonomamente da un punto di vista organizzativo, tecnico o amministrativo.
Alcuna antisindacalità può essere pertanto rinvenuta nelle affermazioni di parte resistente in ordine all’assenza dei presupposti per una valida costituzione di r.s.a. presso la sede di Francavilla ai Mare.
Quanto, adesso, al diniego del riconoscimento di permessi sindacali ex art. 79 e 80 del CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie, giova premettere che i predetti articoli (non menzionati espressamente nella lettera del 12.12.2012, doc. n. 8 di parte ricorrente, avente ad oggetto “attivo”, ove si parla di genericamente di “richiesta di permesso sindacale per l’intera giornata” e con riferimento al T., nonché ai “referenti di Francavilla, Capena e Ladispoli”) prevedano il diritto per i “lavoratori Componenti Organismi direttivi delle OO.SS. (firmatarie del presente contratto) nazionali regionali, provinciali o comprensoriali dì categoria e confederali” ai sensi dell’art.30 dello) Statuto dei lavoratori, a permessi retribuiti per partecipare a “convegni a livello nazionale indetti dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto, purché debitamente documentate dalle OO.SS. nazionali stesse” e che “i nominativi dei lavoratori di cui al 1° comma e le eventuali variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle OO.SS. predette all’Amministrazione in cui il lavoratore presta servizio.”, nonché un’aspettativa sindacale, consistente in un monte annuo di 3.500 giornale retribuite da utilizzare per permessi sindacali, in aggiunta a quelli previsti dall’articolo 79 cumulabili in permessi annui o in permessi per periodi inferiori all’anno.
Premesso che il T. non e dipendente della sede di Francavilla al Mare e che, come premesso, la norma prevede l’onere della trasmissione dei nominativi all’amministrazione presso la quale il lavoratore presta servizio, l’unica referente in servizio presso la sede di Francavilla ai Mare al momento della richiesta era la lavoratrice S. rispetto alla quale tuttavia, nulla è stato provato in ordine al fatto di essere anche con direttivi delle OO.SS, (firmatarie del presente contratto) nazionali, regionali provinciali o comprensoriali di categoria e confederali”, altra condizione richiesta dal CCNL per la legittima fruizione del diritto.
Di conseguenza non possono dirsi provati gli estremi dell’antisindacalità del diniego di tale permesso.
Le considerazioni espresse in premessa in relazione all’impossibilità di invocare le norme di cui al titolo III dello Statuto dei Lavoratori (ivi compreso l’art. 25, e le norme riguardanti le assemblee indotte dalle r.s.a., presupposti anche dall’art. 78 del CCNL applicato) impediscono, inoltre, di ritenere antisindacale il diniego espresso alla disponibilità del locale aziendale di cui alla lettera del 15.1.2013 (doc. n. IO di parte ricorrente) e l’ulteriore diniego di permessi sindacali oggetto della richiesta del 1.3.2013 doc. n. 16 di parte ricorrente).
Né infine i membri del g.a.u. avrebbero avuto diritto ad invocare l’applicazione in proprio favore della norma di cui all’art. 30 dello Statuto dei lavoratori (la quale da ultimo si assume violata nel mese di marzo del 2013), che testualmente prevede il diritto a permessi sindacali retribuiti per i “componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni” in quanto proprio le norme dello Statuto dell’associazione sindacale ricorrente inducono ad escludere il carattere provinciale e nazionale del predetto g ai sensi dell’art. 9 è definito come “L’organismo di base della U1L FPL,” costituito da tutti i lavoratori iscritti alla U1L FPL, che operano nello stesso luogo di lavoro o di dipendenza”, la cui attività è “coordinata” dai relativi Sindacati Provinciali, la cui assemblea elegge i delegati del Congresso del Sindacato Provinciale con lo scopo, tra gli altri, di collaborare con i propri rappresentanti della RSU e con il Sindacato Provinciale UIL FPL, per la gestione e l’attuazione delle scelte politiche e contrattuali del sindacato, per organizzazione del lavoro e dei servizi a_ livello aziendale e vigila sulla corretta applicazione delle decisioni assunte a livello di Azienda e/o Amministrazione”); come dimostrato dalla stessa collocazione sistematica delle norme sul g.a.u., costituenti il livello organizzativo del sindacato immediatamente precedente a quello provinciale regolato nel successivo titolo II dello Statuto.
Da tale punto di vista appare coerente l’affermazione di parte resistente (nelle note autorizzate, a pag. 8) dell’avvenuto riconoscimento dei permessi ex. Art. 79 CCNL nei confronti della T. in ragione della cooptazione del T. nell’ambito del direttivo provinciale del sindacato ricorrente.
In presenza di allegazioni del tutto generiche, non accompagnate da ulteriori riscontri (neppure presuntivi) tra l’iscrizione al sindacato di un dipendente e il diniego alla sua nomina di caposala deve escludersi, infine, la censurabilità di parte resistente in ordine al contenuto del doc. n. 21 di parte ricorrente.
In conclusione, dunque, si può affermare che il comportamento posto in essere dalla resistente nella fattispecie in esame non era diretto ad impedire o a limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale.
Il ricorso deve dunque essere respinto.
In applicazione del principio stabilito dall’art. 92, 2° comma, c.p.c., considerata la natura della controversia e delle parti, nonché la particolarità del rito, ricorrono giusti motivi di ordine equitativo, affinché le spese della causa siano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, decidendo sul ricorso depositato in data 17.4.2013 dalla UIL-FPL di Chieti,
visto l’art. 28 L. 20 maggio 1970, n. 300,
respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite.
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