TRIBUNALE DI PAOLA – Sentenza 28 settembre 2022, n. 257
Rapporto di lavoro – Servizio di raccolta rifiuti – Appalto – Contratto a tempo determinato – Proroga – Illegittimità – Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Motivi della decisione
1. Con ricorso del 05.02.2020 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno dedotto: di essere stati dipendenti di diversi gestori che nel tempo hanno espletato il servizio di raccolta rifiuti nel Comune di HHHB e, da ultimo, della società Exx s.r.l. dal 02.03.2017 al 28.02.2018; che a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto da parte di EXX OXX S.p.A. in data 05.03.2018, 13 delle 17 unità addette sono state da subito assunte, mentre essi ricorrenti sono stati assunti solo nella successiva data 14.07.2018, con contratto a tempo determinato sino al 14.07.2019, poi prorogato fino al 31.12.2019; che la società ha utilizzato proprio personale sull’appalto in luogo dell’assunzione dei ricorrenti; che EXX OXX S.p.A. avrebbe quindi agito in maniera discriminatoria ed in violazione dell’art. 6 del c.c.n.l. Igiene Ambientale, dell’art 26 del capitolato d’appalto, del D. Lgs 50/2016, della legge 122/2016 e dell’art 2112 del codice civile, del D. Lgs. 81/2015.
In virtù di quanto innanzi esposto, parte ricorrente ha chiesto, ordinare alla ditta EXX OXX S.p.A. di reintegrare nel posto di lavoro i ricorrenti; accertare e dichiarare nulla e/o illegittima e/o inefficace l’apposizione del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati dai Sig.ri RIxx Mxx, RUxx Mxx, RIxx Fxx, Bxx Fxx con EXX OXX S.p.A. con decorrenza dal 14.07.2018 al 14.07.2019; accertare e dichiarare nulla e/o illegittima e/o inefficace la proroga dei contratti di cui sopra dalla data del 14.07.2019 al 31.12.2019; per l’effetto, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo a EXX OXX S.p.A. a far data dal 14.07.2018, con ogni conseguenza di legge e di contratto; in virtù della trasformazione del contratto e della relativa proroga in contratto a tempo indeterminato, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi riconoscere e corrispondere dalla resistente una indennità risarcitoria pari ad un importo che va dalle 2,5 alle 12 mensilità, con la rivalutazione monetaria di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione del valore del credito per aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme di volta in volta rivalutate; vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Si è costituita la EXX OXX S.p.A., la quale ha eccepito la legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza odierna, ritenuta superflua la prova per testi ed istruita la causa sulla base delle prove documentali, la causa viene decisa con sentenza resa all’esito della trattazione scritta.
2. La domanda di reintegra dei lavoratori nel posto di lavoro alle dipendenze della EXX OXX S.p.A. è infondata e va rigettata.
Invero, sebbene la società EXX OXX S.p.A. abbia effettivamente violato l’art. 6, comma 2, del CCNL igiene e ambiente, nonché l’art. 26 del Capitolato speciale d’appalto, che imponevano alla società subentrante nel contratto d’appalto di assumere tutto il personale dipendente della società cessante, ciononostante la domanda di reintegrazione non può essere accolta.
In particolare, l’art. 6, comma 2, del CCNL suddetto, versato in atti, prevede che: “L’impresa subentrante assume “ex novo”, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l’azienda cessante per l’intero periodo di 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione.
Nel personale assunto dall’impresa subentrante a termini del precedente capoverso è ricompreso anche quello in aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970, quello di cui all’art. 60, lett. C), del vigente c.c.n.l., quello fruitore del congedo straordinario non retribuito per “gravi motivi familiari” di cui all’art. 4 della legge n. 53/2000 e agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 278/2000, quello fruitore di aspettativa non retribuita per persone affette da dipendenze di cui al D.P.R. n. 309/1990, quello fruitore di congedo straordinario retribuito per assistenza di portatore di handicap grave di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, quello fruitore di congedo parentale per cura dei figli, anche adottati o affidati, di cui agli artt. 2 e 36 del D.Lgs. n. 151/2001.
Ai fini delle predette assunzioni, sono utili le eventuali variazioni dell’organico, come sopra individuato, che siano intervenute nei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione, esclusivamente qualora l’impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio in tale periodo con personale assunto a tempo indeterminato.”
Inoltre, l’art. 26 del C.S.A. prevede che: “L’appaltatore, nell’espletamento del servizio oggetto di affidamento, è obbligato ad avvalersi, prioritariamente, della forza lavoro già dipendente dell’attuale gestore “
Dall’esegesi sistematica di tali disposizioni emerge che la EXX OXX S.p.A. si era obbligata ad assumere tutto il personale dipendente della Exx s.r.l., potendo derogare a tale impegno unicamente nell’ipotesi in cui avesse deciso di impiegare nell’esecuzione dell’appalto un numero totale di dipendenti inferiore a quello precedentemente in forze presso la Exx s.r.l., circostanza smentita dall’assunzione di altri lavoratori esterni, come ammesso anche dalla stessa resistente nella memoria di costituzione. Tale doveva quindi essere l’interpretazione dell’avverbio “‘prioritariamente” di cui all’art. 26 del C.S.A., e non, invece, come sostenuto dalla società, che tale previsione le consentisse comunque di avvalersi anche di dipendenti esterni, prima di aver occupato tutti i lavoratori della Exx s.r.l.. E che sia così trova conferma anche nella missiva inviata il 18.04.2018 dal Comune di (…) alla EXX OXX S.p.A. (cfr. All. prod. ricorrenti), con cui il comune committente ha diffidato la società appaltatrice a far fede agli accordi presi derivanti dal Capitolato d’appalto, a pena di risoluzione del contratto per inadempimento.
Ciò posto, tuttavia, i ricorrenti sono stati poi assunti dalla società resistente con contratto a tempo determinato del 14.07.2018, circostanza pacifica fra le parti. Pertanto, seppur con colpevole ritardo, la EXX OXX S.p.A. ha assolto all’onere su di essa gravante di assumere i lavoratori provenienti dalla società precedente aggiudicataria dell’appalto, e con ciò nessun’altra pretesa possono vantare i ricorrenti nei confronti della resistente.
3. Con riguardo, poi, alla pretesa illegittima apposizione di un termine finale ai contratti di lavoro stipulati dalla resistente con i ricorrenti, si osserva che nessuna norma imponeva alla EXX OXX S.p.A. di assumere detti lavoratori – che, peraltro, anche alle dipendenze della Exx s.r.l. erano a tempo determinato – con contratti a tempo indeterminato. Né può valere, a sostegno della pretesa attorea, la circostanza che gli altri lavoratori della Exxx s.r.l., anch’essi assunti presso quest’ultima con contratti a tempo determinato, siano stati poi assunti a tempo indeterminato dalla EXX OXX S.p.A., poiché tale differente trattamento negoziale rientra nelle libere scelte imprenditoriali della società, insindacabili in sede giurisdizionale.
In particolare, la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015, modificata dal D.l. n. 87/2018, in ordine al fenomeno dei contratti a tempo determinato successivamente prorogati, prevede che il contratto debba avere una durata massima di 12 mesi – come pacificamente nel caso di specie – prorogabile fino a 24 mesi solo per specifiche esigenze, tra le quali figura anche l’ipotesi delle esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Ebbene, la proroga dei contratti dei ricorrenti disposta dalla società dal 14.07.2019 al 31.12.2019 (cfr. 2 proroghe versate in atti) fa espresso riferimento all’ordinanza contingibile ed urgente n. 93 del 09.07.2019, con cui la Regione Calabria ha previsto, in deroga alle normative vigenti, un aumento del 50% dei rifiuti conferibili agli impianti di trattamento e smaltimento per il periodo dal 09.07.2019 al 31.12.2019, con conseguente aumento dell’attività ordinaria della società, che ha reso necessario, nel periodo in questione, di impiegare un maggior numero di addetti alla raccolta.
La motivazione addotta dalla EXX OXX S.p.A. per giustificare la necessità di prorogare i contratti dei ricorrenti oltre i 12 mesi inizialmente previsti rientra, quindi, pienamente nelle esigenze di incremento significativo e temporaneo dell’attività ordinaria, cui la legge riconduce la possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato.
Di talché deve ritenersi legittimo l’operato della società sia con riguardo alla stipula di contratti a tempo determinato con i ricorrenti, sia con riguardo alla relativa proroga, per i motivi suddetti. Pertanto, anche la domanda di accertamento dell’illegittimità del termine finale apposto ai contratti di lavoro dei ricorrenti è infondata e va rigettata, così come, di conseguenza, anche le domande connesse di declaratoria di inefficacia delle proroghe, ricostituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e condanna al pagamento di indennità risarcitorie.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 37/2018, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (indeterminabile), della complessità (media), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di EXX OXX S.p.A. delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € xxx, a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge
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