UE – Regolamento 15 marzo 2022, n. 2022/432
Recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 relativamente al certificato di esenzione dall’IVA e/o dalle accise
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è così modificato:
(1) l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
(2) l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, punto 1), si applica fino al 30 giugno 2022.
L’articolo 1, punto 2), si applica a decorrere dal 1° luglio 2022.
Allegato I
(Testo dell’allegato)
Note esplicative
1.Per il fornitore e/o il depositario autorizzato il presente certificato funge da documento giustificativo dell’esenzione prevista per le forniture di beni e le prestazioni di servizi o le spedizioni di beni ai beneficiari (organismi/persone) ai sensi dell’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE e dell’articolo 13 della direttiva 2008/118/CE. Di conseguenza deve essere redatto un certificato distinto per ogni fornitore/depositario. Il fornitore/depositario è inoltre tenuto a conservare il presente certificato nei propri registri in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato membro.
(a) Le specifiche generali relative alla carta da utilizzare sono fissate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (C 164 del 1° luglio 1989, pag. 3).
La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari e il formato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza.
Per l’esenzione dalle accise il certificato di esenzione è redatto in duplicato:
– una copia che dovrà essere conservata dallo speditore,
– una copia destinata ad accompagnare la movimentazione dei prodotti soggetti ad accisa.
b) Lo spazio non utilizzato nella casella 5, punto B, va annullato in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.
c) Il documento deve essere compilato in modo leggibile e tale da rendere indelebile la scrittura. Non sono permesse né cancellazioni né correzioni. Il documento deve essere compilato in una lingua riconosciuta dallo Stato membro ospitante.
d) Qualora l’elenco delle merci e/o dei servizi (casella 5, punto B, del certificato) rinvii ad un ordinativo redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro ospitante, il beneficiario (organismo/persona) deve allegare una traduzione.
e) Nel caso in cui il certificato sia redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro del fornitore/depositario, il beneficiario (organismo/persona) deve allegare una traduzione dei dati relativi alle merci e ai servizi di cui alla casella 5, punto B.
f) Per lingua riconosciuta si intende una lingua di uso nello Stato membro interessato o qualsiasi altra lingua ufficiale dell’Unione di cui lo Stato membro dichiari di autorizzare l’uso ai presenti fini.
3.Con la dichiarazione di cui alla casella 3 il beneficiario (organismo/persona) fornisce le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta di esenzione nello Stato membro ospitante.
4.Apponendo il visto di cui alla casella 4 l’organismo conferma le informazioni contenute nella casella 1 e nella casella 3, lettera a), del documento e certifica che il beneficiario è membro del personale dell’organismo stesso.
a) Il riferimento all’ordinativo (casella 5, punto B, del certificato) contiene almeno la data e il numero dell’ordinativo. L’ordinativo deve contenere tutti i dati che figurano nella casella 5 del certificato. Qualora il certificato debba essere vistato dall’autorità competente dello Stato membro ospitante, è necessario vistare anche l’ordinativo.
b) L’indicazione del numero ai fini delle accise di cui all’articolo 2, punto 12), del regolamento (CE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004, è facoltativa; l’indicazione del numero di identificazione IVA o di registrazione fiscale è obbligatoria.
c) Le monete vanno indicate con le sigle a tre lettere conformemente alla norma ISO 4217 stabilita dall’organizzazione internazionale di standardizzazione (5).
6.La dichiarazione del beneficiario (organismo/persona) è autenticata, alla casella 6 del certificato, dal visto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Dette autorità possono subordinare il loro visto all’accordo di un’altra autorità del medesimo Stato. Spetta all’amministrazione fiscale competente ottenere tale accordo.
7.Al fine di semplificare la procedura, le autorità competenti possono dispensare l’organismo beneficiario dall’obbligo di chiedere il visto nel caso di esenzione per uso ufficiale. In tal caso l’organismo beneficiario indica tale dispensa nella casella 7 del certificato.».
Allegato II
(Testo dell’allegato)
Note esplicative
1.Per il fornitore e/o il depositario autorizzato il presente certificato funge da documento giustificativo dell’esenzione prevista per le forniture di beni e le prestazioni di servizi o le spedizioni di beni ai beneficiari (organismi/persone) ai sensi dell’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE e dell’articolo 13 della direttiva 2008/118/CE. Di conseguenza deve essere redatto un certificato distinto per ogni fornitore/depositario. Il fornitore/depositario è inoltre tenuto a conservare il presente certificato nei propri registri in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato membro.
(a) Le specifiche generali relative alla carta da utilizzare sono fissate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (C 164 del1° luglio 1989, pag. 3).
La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari e il formato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza.
Per l’esenzione dalle accise il certificato di esenzione è redatto in duplicato:
– una copia che dovrà essere conservata dallo speditore,
– una copia destinata ad accompagnare la movimentazione dei prodotti soggetti ad accisa.
b) Lo spazio non utilizzato nella casella 5, punto B, va annullato in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.
c) Il documento deve essere compilato in modo leggibile e tale da rendere indelebile la scrittura. Non sono permesse né cancellazioni né correzioni. Il documento deve essere compilato in una lingua riconosciuta dallo Stato membro ospitante.
d) Qualora l’elenco delle merci e/o dei servizi (casella 5, punto B, del certificato) rinvii ad un ordinativo redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro ospitante, il beneficiario (organismo/persona) deve allegare una traduzione.
e) Nel caso in cui il certificato sia redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro del fornitore/depositario, il beneficiario (organismo/persona) deve allegare una traduzione dei dati relativi alle merci e ai servizi di cui alla casella 5, punto B.
f) Per lingua riconosciuta si intende una lingua di uso nello Stato membro interessato o qualsiasi altra lingua ufficiale dell’Unione di cui lo Stato membro dichiari di autorizzare l’uso ai presenti fini.
3.Con la dichiarazione di cui alla casella 3 il beneficiario (organismo/persona) fornisce le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta di esenzione nello Stato membro ospitante.
4.Apponendo il visto di cui alla casella 4 l’organismo conferma le informazioni contenute nella casella 1 e nella casella 3, lettera a), del documento e certifica che il beneficiario è membro del personale dell’organismo stesso.
a) Il riferimento all’ordinativo (casella 5, punto B, del certificato) contiene almeno la data e il numero dell’ordinativo. L’ordinativo deve contenere tutti i dati che figurano nella casella 5 del certificato. Qualora il certificato debba essere vistato dall’autorità competente dello Stato membro ospitante, è necessario vistare anche l’ordinativo.
b) L’indicazione del numero ai fini delle accise di cui all’articolo 2, punto 12), del regolamento (CE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004, è facoltativa; l’indicazione del numero di identificazione IVA o di registrazione fiscale è obbligatoria.
c) Le monete vanno indicate con le sigle a tre lettere conformemente alla norma ISO 4217 stabilita dall’organizzazione internazionale di standardizzazione (5).
6.La dichiarazione del beneficiario (organismo/persona) è autenticata, alla casella 6 del certificato, dal visto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Dette autorità possono subordinare il loro visto all’accordo di un’altra autorità del medesimo Stato. Spetta all’amministrazione fiscale competente ottenere tale accordo.
7.Al fine di semplificare la procedura, le autorità competenti possono dispensare l’organismo beneficiario dall’obbligo di chiedere il visto nel caso di esenzione per uso ufficiale. In tal caso l’organismo beneficiario indica tale dispensa nella casella 7 del certificato.».