INPS – Messaggio 31 gennaio 2019, n. 456
Variabili retributive. Estensione del termine per le variabili “Ferie” e “Rol”. Istruzioni operative per la gestione delle denunce contributive pregresse
1. Premessa
Con la circolare n. 106/2018, avente ad oggetto “Novità sulla disciplina delle variabili retributive e precisazioni sul loro utilizzo nel flusso Uniemens”, l’Istituto ha chiarito il concetto di “variabile” ed il suo corretto utilizzo, al fine di garantire stabilità, certezza ed affidabilità ai dati retributivi/contributivi registrati, con riferimento sia al conto aziendale, in merito al rapporto dovuto/versato, che al conto individuale del lavoratore, utile all’esatta erogazione delle prestazioni calcolate sul percepito correttamente imputato.
In particolare, in virtù delle nuove disposizioni introdotte, a partire dal periodo di paga gennaio 2019 le variabili DIMSTK, IMNEFI e IMPNEG sono eliminate.
Le variabili AUMIMP e DIMIMP, AIMPFI e DIMPFI saranno utilizzabili solo nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno e limitatamente ad eventi o elementi che si riferiscono al mese di dicembre dell’anno precedente.
Se riferite a lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31/12/1995 (<TipoLavoratore>: “SY”, “SX” e “SZ”), il limite di utilizzo è circoscritto, al massimo, con riferimento al secondo mese antecedente a quello di esposizione.
Con la citata circolare, inoltre, è stato specificato che le variabili FERIE e ROL sono utilizzabili entro 12 mesi dal periodo cui i relativi eventi o elementi si riferiscono. Oltre detto termine, il datore di lavoro, per recuperare gli importi riferiti alle indennità di ferie non godute ovvero ROL già corrisposti, dovrà avvalersi della regolarizzazione.
Ciò premesso, al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate da alcune aziende, in considerazione del fatto che in taluni casi la fruizione delle ferie/festività è avvenuta oltre 12 mesi, solo per il 2019 le variabili FERIE e ROL saranno utilizzabili entro 18 mesi rispetto alla denuncia originaria in cui erano state assoggettate a contribuzione.
A decorrere da gennaio 2020, il termine sarà automaticamente ricondotto a 12 mesi, oltre i quali l’azienda potrà recuperare gli importi versati mediante flussi di regolarizzazione.
2. Istruzioni operative per la gestione delle denunce contributive pregresse
Non sono consentite variazioni-regolarizzazioni, in aumento o diminuzione, degli elementi già trasmessi nelle denunce originarie a titolo di variabile. Eventuali variazioni su variabili con valenza contributiva (Ferie, Rol o Impneg, finché quest’ultima è stata utilizzabile e quindi sino al periodo di paga dicembre 2018) determineranno il rifiuto automatico del relativo flusso.
Qualora fosse necessario modificare gli imponibili della mensilità esposta in una variabile, a sua volta contenuta in una denuncia già trasmessa, sarà necessario procedere con flussi di regolarizzazione relativi alla mensilità interessata, che dovranno tener conto anche degli importi esposti in variabile.
A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti due casi di regolarizzazione dell’imponibile della denuncia in presenza di variabile.
Esempio n. 1
Imponibile di gennaio 2016: € 1.000.
Nella denuncia di marzo 2017 è stata trasmessa una variabile con valenza contributiva relativa al mese di gennaio 2016 per un importo di € 200.
L’importo elaborato sul conto individuale, a valere per l’anno 2016, tiene in considerazione la variazione dell’imponibile determinato dalla variabile di € 200.
Qualora sia necessario aumentare l’importo esposto nella variabile, l’azienda dovrà trasmettere un flusso regolarizzativo, relativo a gennaio 2016, esponendo come imponibile un importo pari all’imponibile originario del mese più la differenza tra il valore della variabile esistente nella denuncia e quello che dovrebbe assumere, ossia:
Nuovo Imponibile =
Imponibile gennaio 2016 + (Variabile del mese – nuova variabile)
Supponendo quindi che il nuovo valore della variabile debba essere pari a € 300, l’azienda deve regolarizzare la denuncia di competenza gennaio 2016 ed il nuovo imponibile dovrà essere: € 1.000 +(200-300) dove:
1.000=imponibile originario in denuncia
200=importo originario esposto in variabile
300=nuovo importo che in teoria dovrebbe assumere la variabile
La trasmissione di un flusso regolarizzativo così descritto comporterà un imponibile pari a € 1.000-100= 900, da cui il dato elaborato sul conto individuale diviene, per effetto della variabile di € 200, pari a: 900-200=700
Esempio n.2
Imponibile di gennaio 2016: € 1.000.
Nella denuncia di marzo 2017 è stata trasmessa una variabile con valenza contributiva relativa al mese di gennaio 2016 per un importo di € 200.
L’importo elaborato sul conto individuale, a valere per l’anno 2016, tiene in considerazione la variazione dell’imponibile determinato dalla variabile di € 200.
Qualora sia necessario diminuire l’importo esposto nella variabile, l’azienda dovrà trasmettere un flusso regolarizzativo, relativo a gennaio 2016, esponendo come imponibile un importo pari all’imponibile originario del mese più la differenza tra il valore della variabile esistente nella denuncia e quello che dovrebbe assumere, ossia:
Nuovo Imponibile =
Imponibile gennaio 2016 + (Variabile del mese – Nuova variabile)
Supponendo, quindi, che il nuovo valore della variabile debba essere pari a € 100, l’azienda deve regolarizzare la denuncia di competenza gennaio 2016 ed il nuovo imponibile dovrà essere: € 1.000 +(200-100), dove:
1000=imponibile originario in denuncia
200=importo originario esposto in variabile
100=nuovo importo che in teoria dovrebbe assumere la variabile
La trasmissione di un flusso regolarizzativo così descritto comporterà un imponibile pari a € 1.000+100=1100, da cui il dato elaborato sul conto individuale diviene, per effetto della variabile di € 200, pari a: 1.100-200=900
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