Scade il 17.06.2013 il pagamnto del diritto annuale per l’iscrizione nel Registro delle imprese e nel Rea
Tra pochi giorni scade il termine per il pagamento del diritto annuale camerale per le imprese iscritte nel Registro delle imprese e nel Rea (Repertorio Economico Amministrativo). Per quest’anno, bisogna far riferimento alla nota prot. n. 261118 del MISE del 21 dicembre 2012 per l’individuazione degli importi dovuti alla Camera di commercio.Le imprese obbligate al versamento del diritto annuale della Camera di Commercio sono tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese al 1° gennaio di ogni anno e le imprese iscritte o annotate nel corso dell’anno, anche solo per una frazione di esso. Pertanto sono tenute al pagamento anche le società: in liquidazione o in scioglimento; inattive dalla costituzione che abbiano cessato o sospeso l’attività; cessate nel corso dell’anno.
- Vi sono alcune deroghe al versamento di cui sopra. Sono esonerati al pagamento del suddetto tributo:
- i soggetti che sono iscritti solo al Rea;
- le imprese che al 31 dicembre dell’anno precedente cui si riferisce il diritto annuale, risultino in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa;
- le imprese individuali che hanno cessato l’attività entro il 31 dicembre dell’anno precedente purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno cui si riferisce il diritto annuale;
- le società e gli altri soggetti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente, purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio dell’anno cui si riferisce il diritto annuale;
Sono inoltre esonerate anche le società di persone e i consorzi che si trovano nella seguente condizione:
- scioglimento senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente e presentazione della domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno cui si riferisce il diritto annuale;
- le cooperative che alla data del 31 dicembre dell’anno precedente cui si riferisce il diritto annuale siano state sciolte per effetto di un provvedimento dell’Autorità Governativa.
- le imprese in fallimento o liquidazione coatta amministrativa;
- le imprese individuali cessate entro il 31 dicembre 2012;
L’importo da pagare del diritto annuale varia in base alla natura dell’impresa. La misura di tali importi viene stabilità dal MISE di concerto con il MEF, sentite Unioncamere e le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, in base ad un metodo che tiene conto del fabbisogno necessario per l’erogazione dei servizi che le stesse Camere di Commercio sono tenute a fornire.
In particolare il diritto si applica in misura fissa:
- per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale (88 euro);
- per le imprese individuali iscritte nella sezione Ordinaria del registro delle imprese (200 euro);
- per i soggetti iscritti nel REA (30 euro in via transitoria);
- per le società semplici non agricole e le società fra avvocati (200 euro in via transitoria);
- per le società semplici agricole (100 euro in via transitoria).
Per le imprese non rientranti nell’elenco precedente il diritto annuale e commisurato al fatturato conseguito nell’esercizio 2012 secondo le misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato con un minimo di 200 euro e fino a un massimo di 40.000 euro.
Va sottolineato la maggiorazione del diritto annuale nel caso in cui l’impresa oltre alla sede principale abbia sedi secondarie o unità localo nella stessa provincia o in altre province, è dovuto il pagamento di un ulteriore diritto, pari al 20% del diritto pagato per la sede, a ciascuna Camera di commercio competente per territorio.
Il diritto camerale deve essere versato, mediante modello F24, alla Camera di commercio competente in base alla Provincia in cui si ha sede l’impresa alla data dell’1.1.2013 (con riferimento alle imprese che si iscriveranno nel corso del 2013 si considera la sede alla data di iscrizione).
Sanzione – Sul versante sanzionatorio invece, sono previsti sostanzialmente tre scaglioni di ammende: la prima è pari allo 0,40%, a titolo di mora, se il versamento viene eseguito entro il 16 luglio; la seconda è del 10%, a titolo di sanzione amministrativa, se il tributo viene pagato oltre il 30° gg; e infine, la terza varia dal 30% al 50% per mancato o insufficiente versamento.
Mancano pochi giorni al versamento del diritto camerale da parte di imprese collettive e individuali e società tra professionisti, le quali devono ottemperare a questo obbligo entro e non oltre il 17 giugno, in quanto il 16 cade di domenica.
Il diritto camerale va pagato alla camera di commercio da ogni soggetto iscritto o annotato al Registro delle Imprese ed al REA, dalle società che risultano in liquidazione e dalle imprese che non hanno effettuato la cancellazione dal Registro delle Imprese. Inoltre devono versare questo tributo le imprese che al 1° gennaio di ogni anno risultano iscritte o annotate nel registro delle imprese.
Documentazione allegata
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