COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Catanzaro sentenza n. 3411 sez. 1 del 1 dicembre 2016 – Va rigettato il motivo d’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria che aveva fruito del raddoppio dei termini di cui all’art. 37 del D.L. 223/2006, senza aver assolto all’onere di provare il presupposto fondamentale dell’avvenuta formalizzazione di una denuncia per un fatto penalmente rilevante
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Catanzaro sentenza n. 3411 sez. 1 del 1 dicembre 2016 ACCERTAMENTO - RADDOPPIO DEI TERMINI - RICHIAMO AL PROCEDIMENTO PENALE PER IL RADDOPPIO DEI TERMINI DI DECADENZA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO M.T. proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TD -----, con il quale l'Agenzia delle Entrate --- aveva provveduto al recupero di Irpef, Irap [...]
