COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 3030 sez. 1 del 17 maggio 2016 – La sponsorizzazione è stata rivolta nei confronti di una Associazione che svolge attività nel settore del calcio a cinque e tale sponsorizzazione ammonta a quasi il doppio di quanto speso per omologhe serie di calcio a undici. Inoltre il ristretto ambito locale e lo scarso numero di spettatori raggiungibile dal messaggio pubblicitario non giustificano tali costi. Ai fini dell’inerenza e della deducibilità del costo, deve essere provata la congruità della spesa
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 3030 sez. 1 del 17 maggio 2016 ACCERTAMENTO - COSTI DI PUBBLICITà E SPONSORIZZAZIONE - NON INERENTI FATTO La Guardia di Finanza avviava una verifica fiscale nei confronti della società "J.P. s.r.l." ed all'esito, si individuava la voce "Servizi Amministrativi" che riportava costi complessivi pari ad Euro. 39.693,52 e [...]

