CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 aprile 2019, n. 9619 – In tema di imposte sui redditi, è legittima la ritenuta del 20%, a titolo di IRPEF, effettuata dall’Amministrazione sulle somme da essa versate quale risarcimento del danno derivante da occupazione usurpativa
proprio in considerazione del tenore della norma e, soprattutto, del comma 7, che si riferisce espressamente al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, l'operatività della tassazione si collega alle plusvalenze consequenziali a tutte le vicende rientranti nel perimetro del corrispondente concetto, in coerenza con la ricostruita ratio dell'istituto, che presuppone l'equivalenza degli indici di ricchezza comunque correlati al dato oggettivo del valore dei suoli non derivante da attività produttiva del proprietario" (Cass. ord. n. 30400/2018, in motivazione; nel senso dell'applicabilità della ritenuta di acconto anche alle occupazioni usurpative, vedi anche Cass.Civ., 24689/2011, ove si afferma che "non rileva che tale perdita sia avvenuta per occupazione appropriativa o usurpativa...attesa la rilevanza, invece, dell'unico profilo costituito dalla perdita della proprietà per avvenuta irreversibile trasformazione del fondo, alla base del riconoscimento di un danno risarcibile