Archivi annuali: 2019

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 aprile 2019, n. 9619 – In tema di imposte sui redditi, è legittima la ritenuta del 20%, a titolo di IRPEF, effettuata dall’Amministrazione sulle somme da essa versate quale risarcimento del danno derivante da occupazione usurpativa

proprio in considerazione del tenore della norma e, soprattutto, del comma 7, che si riferisce espressamente al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, l'operatività della tassazione si collega alle plusvalenze consequenziali a tutte le vicende rientranti nel perimetro del corrispondente concetto, in coerenza con la ricostruita ratio dell'istituto, che presuppone l'equivalenza degli indici di ricchezza comunque correlati al dato oggettivo del valore dei suoli non derivante da attività produttiva del proprietario" (Cass. ord. n. 30400/2018, in motivazione; nel senso dell'applicabilità della ritenuta di acconto anche alle occupazioni usurpative, vedi anche Cass.Civ., 24689/2011, ove si afferma che "non rileva che tale perdita sia avvenuta per occupazione appropriativa o usurpativa...attesa la rilevanza, invece, dell'unico profilo costituito dalla perdita della proprietà per avvenuta irreversibile trasformazione del fondo, alla base del riconoscimento di un danno risarcibile

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 aprile 2019, n. 9613 – I rifiuti speciali non assimilabili sono regolati dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, ai sensi del quale i locali ove si producono tali rifiuti sono esenti dal pagamento dell’imposta

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 aprile 2019, n. 9613 Tributi - TIA - Stabilimento industriale - Applicazione del tributo - Legittimità Fatti rilevanti e ragioni della decisione 1. La contribuente propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza con cui la CTR per la Toscana, confermando la pronuncia di primo grado, ha [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 aprile 2019, n. 9612 – TIA – I rifiuti speciali non assimilabili sono assoggettati ad una disciplina normativa differente da quella prevista per quelli assimilabili. In particolare, i rifiuti speciali non assimilabili sono regolati dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, ai sensi del quale i locali ove si producono tali rifiuti sono esenti dal pagamento dell’imposta

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 aprile 2019, n. 9612 Tributi - TIA - Superfici sulle quali si svolgano lavorazioni industriali - Produzione di rifuiti speciali - Esenzione dalla Tia - Esclusione - Quota variabile - Riduzione in proporzione allo smaltimento in proprio - Onere di prova a carico del contribuente Fatti rilevanti e ragioni [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 aprile 2019, n. 9604 – Regime di tassazione dello “Stock option” – Assoggettabilità del valore ricevuto all’esito dell’opzione

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 aprile 2019, n. 9604 Tributi - IRPEF - Redditi di lavoro dipendente - "Stock option" - Assoggettabilità del valore ricevuto all'esito dell'opzione - Regime di tassazione Fatti di causa L'Agenzia delle Entrate con due motivi ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 69/06/11, depositata il 9.11.2011 dalla [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 aprile 2019, n. 9586 – In tema di IVA, deve riconoscersi il «nesso di accessorietà», di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 633 del 1972, rispetto a cessione di beni (o prestazione di servizi) in regime di non imponibilità per le cessioni all’esportazione (art. 8, comma 1, lett. a, del d.P.R. n. 633 del 1972, ratione temporis applicabile) o per cessioni intracomunitarie non imponibili (ex art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, ratione temporis applicabile), alle prestazioni non implicanti per il cessionario un fine a sé stante bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni della prestazione principale, in regime cioè di dipendenza funzionale, onde ottenere una prestazione economica unica, indissociabile e solo artificiosamente scomponibile

In tema di IVA, deve riconoscersi il «nesso di accessorietà», di cui all'art. 12 del d.P.R. n. 633 del 1972, rispetto a cessione di beni (o prestazione di servizi) in regime di non imponibilità per le cessioni all'esportazione (art. 8, comma 1, lett. a, del d.P.R. n. 633 del 1972, ratione temporis applicabile) o per cessioni intracomunitarie non imponibili (ex art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, ratione temporis applicabile), alle prestazioni non implicanti per il cessionario un fine a sé stante bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni della prestazione principale, in regime cioè di dipendenza funzionale, onde ottenere una prestazione economica unica, indissociabile e solo artificiosamente scomponibile. Per converso, non è necessario che il bene prodotto in forza della prestazione ritenuta come accessoria sia anche esso venduto al cedente ed esportato, fermo restando il necessario nesso di strumentali, esclusiva, rispetto alla prestazione principale, implicante la distruzione o il deterioramento del bene strumentale e comunque tale da renderlo non cedibile e non altrimenti utilizzabile nel ciclo produttivo del cedente, se non per l'esecuzione della prestazione in favore dello specifico cessionario destinatario della prestazione principale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 marzo 2019, n. 7946 – Il fenomeno di interposizione è connesso all’esistenza di un negozio fiduciario che si realizza mediante il collegamento di due negozi, l’uno di carattere esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l’altro di carattere interno – pure effettivamente voluto – ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante o ad un terzo

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 marzo 2019, n. 7946 Accertamento fiscale - Violazioni in materia di II.DD. e Iva Fatti di causa La vicenda deriva dalla notifica a carico del sig. C.G., alla società C.G. & f.lli s.a.s. e ai soci della ridetta società, in data 22.12.2008, di un avviso di accertamento riferito a [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 marzo 2019, n. 8432 – In tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 marzo 2019, n. 8432 Accertamento fiscale - IVA, IRAP e IRES - Termini Rilevato che - Con sentenza n. 60/1/17 depositata in data 16 gennaio 2017 la Commissione tributaria regionale del Piemonte (in seguito, la CTR) accoglieva l'appello proposto dalla società C.-S. Srl in liquidazione (in seguito, la contribuente) [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, ordinanza n. 14789 depositata il 8 marzo 2019 – Il reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto (art. 10- ter d.lgs n. 74 del 2000) si consuma con il mancato pagamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale entro la scadenza del termine per il pagamento dell’acconto relativo al periodo di imposta dell’anno successivo

il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perché non esclude la "suitas" della condotta; b) la mancanza di provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria penalmente rilevante non può pertanto essere addotta a sostegno della forza maggiore quando sia comunque il frutto di una scelta/politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità; c) l'inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico.

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