Archivi mensili: Aprile 2022

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 aprile 2022, n. 10670 – La cessazione del rapporto del dipendente pubblico dopo la privatizzazione può verificarsi per plurime cause tra loro non omogenee. Il preavviso è perciò sempre dovuto. fatta eccezione per le ipotesi specificamente previste (e cioè la risoluzione consensuale, la risoluzione automatica, la speciale risoluzione di cui al comma 2 dell’art. 38)

La cessazione del rapporto del dipendente pubblico dopo la privatizzazione può verificarsi per plurime cause tra loro non omogenee. Il preavviso è perciò sempre dovuto. fatta eccezione per le ipotesi specificamente previste (e cioè la risoluzione consensuale, la risoluzione automatica, la speciale risoluzione di cui al comma 2 dell’art. 38)

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 marzo 2022, n. 10517 – Lo stato di crisi aziendale non costituisce in sé motivo economico per riduzione dell’occupazione, né costituisce in sé ragione di deroga al principio generale secondo cui il trasferimento di un’impresa o di parte di essa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario, dovendo i licenziamenti essere giustificati da motivi economici, tecnici o d’organizzazione

Lo stato di crisi aziendale non costituisce in sé motivo economico per riduzione dell'occupazione, né costituisce in sé ragione di deroga al principio generale secondo cui il trasferimento di un'impresa o di parte di essa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario, dovendo i licenziamenti essere giustificati da motivi economici, tecnici o d'organizzazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 marzo 2022, n. 10425 – In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto della “autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto della "autonoma organizzazione" richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 marzo 2022, n. 9959 – La ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6, della legge n. 482 del 1985, sulle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, possa applicarsi solo agli importi derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, dovendo invece escludersi tale più favorevole tassazione rispetto alle somme versate dal contribuente ad un Fondo PIA che non abbia mai investito sul mercato finanziario

La ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6, della legge n. 482 del 1985, sulle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, possa applicarsi solo agli importi derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, dovendo invece escludersi tale più favorevole tassazione rispetto alle somme versate dal contribuente ad un Fondo PIA che non abbia mai investito sul mercato finanziario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 marzo 2022, n. 9560 – Il vizio di motivazione meramente apparente allorquando il giudice omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione e di specificare ed illustrare le ragioni che sorreggono il decisum e l’iter logico seguito per pervenire alla pronuncia assunta, onde consentire di verificare se abbia giudicato iuxta alligata et probata, non può non rilevarsi che il giudice di appello ha compiutamente esplicitato il proprio iter argomentativo, esaminando in modo esaustivo i fatti oggetto di discussione e chiarendo le ragioni del suo convincimento

Il vizio di motivazione meramente apparente allorquando il giudice omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione e di specificare ed illustrare le ragioni che sorreggono il decisum e l'iter logico seguito per pervenire alla pronuncia assunta, onde consentire di verificare se abbia giudicato iuxta alligata et probata, non può non rilevarsi che il giudice di appello ha compiutamente esplicitato il proprio iter argomentativo, esaminando in modo esaustivo i fatti oggetto di discussione e chiarendo le ragioni del suo convincimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 marzo 2022, n. 9482 – Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa

Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2022, n. 8574 – Compenso aggiuntivo per lo svolgimento nei giorni festivi di compiti ulteriori

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 marzo 2022, n. 8574 Rapporto di lavoro - Sorveglianza dell'immobile - Svolgimento nei giorni festivi di compiti ulteriori - Compenso aggiuntivo - Prova Rilevato - che, con sentenza del 14 aprile 2015, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, rigettava la domanda [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 10135 depositata il 29 marzo 2022 – L’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata è attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. Ai fini della censura di violazione dei canoni esegetici, tuttavia, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei parametri in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato

L’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata è attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. Ai fini della censura di violazione dei canoni esegetici, tuttavia, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei parametri in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato

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