Archivi annuali: 2022

Corte di Cassazione ordinanza n. 22059 depositata il 12 luglio 2022 – In forza dell’effetto devolutivo dell’appello, che preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi nel thema decidendum, il giudice di appello può riesaminare l’intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, salvo il giudicato interno, anche in caso di mera riproposizione delle questioni a sostegno della legittimità dell’accertamento

In forza dell’effetto devolutivo dell’appello, che preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi nel thema decidendum, il giudice di appello può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, salvo il giudicato interno, anche in caso di mera riproposizione delle questioni a sostegno della legittimità dell'accertamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 20030 depositata il 12 luglio 2022 – I versamenti effettuati dal datore di lavoro sul Fondo individuale integrativo di previdenza non sono utili ai fini del calcolo dell’indennità premio di servizio, in quanto la retribuzione contributiva, alla quale la stessa si commisura a norma dell’art. 4 della l. n. 152 del 1968, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall’art. 11, comma 5, legge , la cui elencazione ha carattere tassativo e il cui riferimento allo “stipendio o salario” richiede un’interpretazione restrittiva

I versamenti effettuati dal datore di lavoro sul Fondo individuale integrativo di previdenza non sono utili ai fini del calcolo dell'indennità premio di servizio, in quanto la retribuzione contributiva, alla quale la stessa si commisura a norma dell'art. 4 della l. n. 152 del 1968, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, comma 5, legge , la cui elencazione ha carattere tassativo e il cui riferimento allo "stipendio o salario" richiede un'interpretazione restrittiva

Corte di Cassazione ordinanza n. 22047 depositata il 12 luglio 2022 – Con un ricorso per cassazione, per omesso esame di fatto decisivo, avverso la sentenza della corte di appello che conferma la decisione di primo grado, ai sensi dell’art. 348-ter, il ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360,n. 5, c.p.c. deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado, e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse e deve ovviamente farlo nell’atto introduttivo del giudizio di cassazione

Con un ricorso per cassazione, per omesso esame di fatto decisivo, avverso la sentenza della corte di appello che conferma la decisione di primo grado, ai sensi dell'art. 348-ter, il ricorrente, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all’art. 360,n. 5, c.p.c. deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado, e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse e deve ovviamente farlo nell'atto introduttivo del giudizio di cassazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 22048 depositata il 12 luglio 2022 – Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., e determina di riflesso l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d’ufficio

Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., e determina di riflesso l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio

Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo di cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta – Provvedimento n. 356194 del 16 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Provvedimento n. 356194 del 16 settembre 2022 Credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo di cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 22029 depositata il 12 luglio 2022 – Il principio di non contestazione riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto, per cui la stessa non può essere invocata in relazione alla qualificazione giuridica ed a circostanze implicanti un’attività di giudizio ed inoltre non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, con la conseguenza che la mancanza di deduzioni ad opera di entrambe le parti su un fatto principale non può valere a far ritenere quel fatto non contestato né tanto meno la non contestazione di un fatto secondario non decisivo può equivalere a non contestazione del fatto principale, rispetto al quale quello secondario è dedotto in funzione probatoria

Il principio di non contestazione riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto, per cui la stessa non può essere invocata in relazione alla qualificazione giuridica ed a circostanze implicanti un'attività di giudizio ed inoltre non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, con la conseguenza che la mancanza di deduzioni ad opera di entrambe le parti su un fatto principale non può valere a far ritenere quel fatto non contestato né tanto meno la non contestazione di un fatto secondario non decisivo può equivalere a non contestazione del fatto principale, rispetto al quale quello secondario è dedotto in funzione probatoria

Corte di Cassazione ordinanza n. 22055 depositata il 22 settembre 2017 – L’onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni contenute negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle parti medesime e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi. Per cui ai fini del principio di non contestazione non assumono valore le allegazioni affette da genericità delle contestazioni

L'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni contenute negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle parti medesime e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi. Per cui ai fini del principio di non contestazione non assumono valore le allegazioni affette da genericità delle contestazioni

Corte di Cassazione ordinanza n. 22026 depositata il 12 luglio 2022 – In ipotesi di esercizio dello ius variandi nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato, l’art. 52, d.lgs. n. 165/2001, assegna rilievo al solo criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti professionali e comunque dal rilievo gerarchico e funzionale che implicavano quelle di provenienza, senza che il giudice possa, dunque, sindacare sotto tale profilo la natura equivalente della mansione assegnata, non trovando applicazione la norma generale di cui all’art. 2103 cod. civ.

In ipotesi di esercizio dello ius variandi nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato, l’art. 52, d.lgs. n. 165/2001, assegna rilievo al solo criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti professionali e comunque dal rilievo gerarchico e funzionale che implicavano quelle di provenienza, senza che il giudice possa, dunque, sindacare sotto tale profilo la natura equivalente della mansione assegnata, non trovando applicazione la norma generale di cui all’art. 2103 cod. civ.

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