Archivi annuali: 2022

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2022, n. 26319 – La mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della relevatio ab onere probandi – spetta al giudice apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione di fatti rilevanti, allegati dalla controparte

La mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi - spetta al giudice apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione di fatti rilevanti, allegati dalla controparte

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2022, n. 26259 – In tema di IRAP il commercialista che svolga anche attività di sindaco di società e di componente di organi di amministrazione e controllo di enti di categoria, non soggiace ad Irap per il reddito netto di tali attività, in quanto soggetta ad imposizione è unicamente  l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata

In tema di IRAP il commercialista che svolga anche attività di sindaco di società e di componente di organi di amministrazione e controllo di enti di categoria, non soggiace ad Irap per il reddito netto di tali attività, in quanto soggetta ad imposizione è unicamente  l'eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2022, n. 26237 – Estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, atteso che l’adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite

Estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2022, n. 26196 – Si ha la decadenza del lavoratore dai diritti di cui all’art. 33 cit. qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti per cui sotto il profilo sanzionatorio, va ricondotto, alla disciplina dettata dal contratto collettivo per la ipotesi di assenza ingiustificata

Si ha la decadenza del lavoratore dai diritti di cui all'art. 33 cit. qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti per cui sotto il profilo sanzionatorio, va ricondotto, alla disciplina dettata dal contratto collettivo per la ipotesi di assenza ingiustificata

Corte di Cassazione ordinanza n. 21791 depositata l’ 11 luglio 2022 – Qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa

Qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa

Corte di Cassazione ordinanza n. 21790 depositata l’ 11 luglio 2022 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti

Corte di Cassazione ordinanza n. 21657 depositata l’8 luglio 2022 – Non costituisce nuovo motivo la specificazione dei criteri in base ai quali è individuato la percentuale di ricarico applicata per la determinazione dei maggiori ricavi accertati, in quanto non è un elemento idoneo ad incidere sul thema decidendum, integrando i fatti costitutivi della pretesa erariale o individuandone un diverso fondamento giuridico, ma si risolve nello sviluppo di una tesi difensiva tesa a confutare la contestazione della società in ordine alla correttezza del valore della percentuale di ricarico

Non costituisce nuovo motivo la specificazione dei criteri in base ai quali è individuato la percentuale di ricarico applicata per la determinazione dei maggiori ricavi accertati, in quanto non è un elemento idoneo ad incidere sul thema decidendum, integrando i fatti costitutivi della pretesa erariale o individuandone un diverso fondamento giuridico, ma si risolve nello sviluppo di una tesi difensiva tesa a confutare la contestazione della società in ordine alla correttezza del valore della percentuale di ricarico

Corte di Cassazione ordinanza n. 21712 depositata l’8 luglio 2022 – La denuncia di vizi fondati sulla  pretesa  violazione  di  norme  processuali  non  tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito

La denuncia di vizi fondati sulla  pretesa  violazione  di  norme  processuali  non  tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito

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