Archivi annuali: 2022

Corte di Cassazione ordinanza n. 20553 del 27 giugno 2022 – In tema d’imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l’art. 53 Cost., l’assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è emendabile anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui al D.P.R. 22 luglio 1998,, 322, art. 2, comma 8-bis, sia circoscritto ai fini dell’utilizzabilità in compensazione, ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, dell’eventuale credito risultante dalla rettifica

In tema d'imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l'art. 53 Cost., l'assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è emendabile anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui al D.P.R. 22 luglio 1998,, 322, art. 2, comma 8-bis, sia circoscritto ai fini dell'utilizzabilità in compensazione, ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, dell'eventuale credito risultante dalla rettifica

Corte di Cassazione ordinanza n. 19950 del 21 giugno 2022 – Qualora per la parte totalmente vittoriosa in primo grado che abbia proposto appello principale solo sulla parte relativa alla pronuncia di compensazione delle spese, non può dirsi che, al momento della proposizione del suddetto appello, fosse già sorto il suo interesse alla riproposizione delle questioni sulle quali il giudice di primo grado non si era pronunciato in quanto ritenute assorbite. Il suo interesse alla riproposizione sorge nel momento in cui la parte totalmente soccombente propone appello, poiché in caso di accoglimento delle ragioni dell’impugnazione, sorge l’interesse a che siano, eventualmente, esaminate le ulteriori questioni ritenute assorbite dal giudice di primo grado

Qualora per la parte totalmente vittoriosa in primo grado che abbia proposto appello principale solo sulla parte relativa alla pronuncia di compensazione delle spese, non può dirsi che, al momento della proposizione del suddetto appello, fosse già sorto il suo interesse alla riproposizione delle questioni sulle quali il giudice di primo grado non si era pronunciato in quanto ritenute assorbite. Il suo interesse alla riproposizione sorge nel momento in cui la parte totalmente soccombente propone appello, poiché in caso di accoglimento delle ragioni dell'impugnazione, sorge l'interesse a che siano, eventualmente, esaminate le ulteriori questioni ritenute assorbite dal giudice di primo grado

Corte di Cassazione ordinanza n. 19920 del 21 giugno 2022 – Le spese di manutenzione straordinaria e migliorie sono capitalizzabili ed iscrivibili nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali” dello stato patrimoniale, qualora non siano separabili dai beni stessi ed in presenza di un piano di ammortamento redatto in relazione alla durata contrattuale della locazione, deve tenersi conto soltanto della prima scadenza, e non anche del periodo di rinnovo, in quanto commisurata alla possibilità di utilizzazione delle opere in oggetto

Le spese di manutenzione straordinaria e migliorie sono capitalizzabili ed iscrivibili nella voce "Altre immobilizzazioni immateriali" dello stato patrimoniale, qualora non siano separabili dai beni stessi ed in presenza di un piano di ammortamento redatto in relazione alla durata contrattuale della locazione, deve tenersi conto soltanto della prima scadenza, e non anche del periodo di rinnovo, in quanto commisurata alla possibilità di utilizzazione delle opere in oggetto

Corte di Cassazione ordinanza n. 19918 del 21 giugno 2022 – In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo  della  stessa, è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, che non abbia alcun aggancio con la fattispecie concreta

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo  della  stessa, è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, che non abbia alcun aggancio con la fattispecie concreta

Corte di Cassazione ordinanza n. 19907 del 21 giugno 2022 – In tema di accertamento tributario, ai sensi dell’art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva

In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva

Corte di Cassazione ordinanza n. 19902 del 21 giugno 2022 – In tema di accertamento tributario, l’efficacia di giudicato della pronuncia definitiva, resa tra le stesse parti in relazione ad una determinata annualità d’imposta, estende i suoi effetti anche alle altre, nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale che comprende più periodi d’imposizione, potendo perciò essere trattati come un unico periodo d’imposta; tale effetto si verifica non solo rispetto agli atti impositivi in senso stretto, ma anche in caso di istanza di rimborso

In tema di accertamento tributario, l'efficacia di giudicato della pronuncia definitiva, resa tra le stesse parti in relazione ad una determinata annualità d'imposta, estende i suoi effetti anche alle altre, nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale che comprende più periodi d'imposizione, potendo perciò essere trattati come un unico periodo d'imposta; tale effetto si verifica non solo rispetto agli atti impositivi in senso stretto, ma anche in caso di istanza di rimborso

Corte di Cassazione ordinanza n. 19901 del 21 giugno 2022 – Il principio del giudicato esterno non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo, e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente sì da potersi, a tal fine, considerare gli stessi come unicum e non come differenti periodi frazionati

Il principio del giudicato esterno non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo, e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente sì da potersi, a tal fine, considerare gli stessi come unicum e non come differenti periodi frazionati

Corte di Cassazione ordinanza n. 19900 del 21 giugno 2022 – Per effetto di tale rifiuto da parte della diretta destinataria dell’atto, detta notifica deve ritenersi regolarmente perfezionata, per la contribuente, alla data di siffatto rifiuto, ex art. 138, comma 2, cod. proc. civ., senza che (b) possa fondatamente ritenersi “legittim[o il] riferimento”

Per effetto di tale rifiuto da parte della diretta destinataria dell'atto, detta notifica deve ritenersi regolarmente perfezionata, per la contribuente, alla data di siffatto rifiuto, ex art. 138, comma 2, cod. proc. civ., senza che (b) possa fondatamente ritenersi "legittim[o il] riferimento"

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