Archivi annuali: 2022

Corte di Cassazione ordinanza n. 19894 del 21 giugno 2022 – In caso di conferimento in una società di beni immobili, diritti immobiliari od aziende, la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro va determinata deducendo dai beni e diritti conferiti solo ed unicamente le passività e gli oneri inerenti all’oggetto del trasferimento stesso e non anche passività ed oneri che, pur formalmente gravanti sull’immobile conferito, non possono dirsi assunti dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale

In caso di conferimento in una società di beni immobili, diritti immobiliari od aziende, la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro va determinata deducendo dai beni e diritti conferiti solo ed unicamente le passività e gli oneri inerenti all'oggetto del trasferimento stesso e non anche passività ed oneri che, pur formalmente gravanti sull'immobile conferito, non possono dirsi assunti dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale

Corte di Cassazione ordinanza n. 19886 del 20 giugno 2022 – E’ affetta da motivazione meramente apparente la sentenza impugnata non abbia dato alcuna risposta alle contestazioni da lui mosse avverso la apoditticità e la incongruità degli elementi di fatto posti dall’Ufficio a fondamento della determinazione del reddito d’impresa contenuta nell’avviso di accertamento

E' affetta da motivazione meramente apparente la sentenza impugnata non abbia dato alcuna risposta alle contestazioni da lui mosse avverso la apoditticità e la incongruità degli elementi di fatto posti dall’Ufficio a fondamento della determinazione del reddito d’impresa contenuta nell’avviso di accertamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 19883 del 20 giugno 2022 – E’ escluso che, nel caso di impugnazione della cartella di pagamento, sussista un litisconsorzio necessario tra l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione, sul quale incombe l’onere di chiamare in causa l’ente impositore nel caso in cui la lite riguardi anche la validità di atti diversi da quelli esecutivi, qualora non voglia rispondere dell’esito della controversia di fronte all’amministrazione titolare del credito

E' escluso che, nel caso di impugnazione della cartella di pagamento, sussista un litisconsorzio necessario tra l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione, sul quale incombe l’onere di chiamare in causa l’ente impositore nel caso in cui la lite riguardi anche la validità di atti diversi da quelli esecutivi, qualora non voglia rispondere dell’esito della controversia di fronte all’amministrazione titolare del credito

Corte di Cassazione ordinanza n. 20275 del 23 giugno 2022 – In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo

In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo

Corte di Cassazione ordinanza n. 20035 del 21 giugno 2022 – Anche in tema di delega di firma (e non di funzioni), in base alle generali regole di riparto dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.), in caso di contestazione specifica da parte del contribuente in ordine ai requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell’avviso, spetta all’Amministrazione finanziaria, in omaggio al principio della cosiddetta <>, fornire la prova della sussistenza di tali requisiti in capo al sottoscrittore

Anche in tema di delega di firma (e non di funzioni), in base alle generali regole di riparto dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), in caso di contestazione specifica da parte del contribuente in ordine ai requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell'avviso, spetta all'Amministrazione finanziaria, in omaggio al principio della cosiddetta >, fornire la prova della sussistenza di tali requisiti in capo al sottoscrittore

Corte di Cassazione ordinanza n. 20030 del 21 giugno 2022 – In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, determinano l’inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni

In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, determinano l'inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni

Corte di Cassazione ordinanza n. 20028 del 21 giugno 2022 – In tema di imposta di registro, ai sensi dell’art. 20 del P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l’amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l’atto risulta inquadrabile

In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l'amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadrabile

FONDAZIONE STUDI CDL – Comunicato 03 agosto 2022 – Decreto Trasparenza, un passo indietro rispetto alla transizione digitale

FONDAZIONE STUDI CDL - Comunicato 03 agosto 2022 Decreto Trasparenza, un passo indietro rispetto alla transizione digitale Un Paese a due facce. "Un’Italia che guarda avanti e una che guarda indietro. C’è una parte del Governo che cerca la transizione digitale e un'altra che ripercorre i noti percorsi delle procedure cartacee". Apre così l’editoriale firmato [...]

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