Archivi mensili: Luglio 2023

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 18415 depositata il 28 giugno 2023 – Nel licenziamento per giusta causa il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti siano molto laboriosi e richiedano uno spazio temporale maggiore, e non potendo, nel caso in cui il licenziamento sia motivato dall’abuso di uno strumento di lavoro, ritorcersi a danno del datore di lavoro l’affidamento riposto nella correttezza del dipendente, o equipararsi alla conoscenza effettiva la mera possibilità di conoscenza dell’illecito, ovvero supporsi una tolleranza dell’azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente. La valutazione delle circostanze rilevanti ai fini dell’immediatezza della contestazione disciplinare è riservata al giudice del merito

Nel licenziamento per giusta causa il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti siano molto laboriosi e richiedano uno spazio temporale maggiore, e non potendo, nel caso in cui il licenziamento sia motivato dall’abuso di uno strumento di lavoro, ritorcersi a danno del datore di lavoro l’affidamento riposto nella correttezza del dipendente, o equipararsi alla conoscenza effettiva la mera possibilità di conoscenza dell’illecito, ovvero supporsi una tolleranza dell’azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente. La valutazione delle circostanze rilevanti ai fini dell’immediatezza della contestazione disciplinare è riservata al giudice del merito

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18165 depositata il 30 giugno 2023 – Il riesame dell’apprezzamento probatorio operato in sede di merito, dunque, è sottratto al giudizio di legittimità, a meno che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente (…) pertanto chi censura non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti

Il riesame dell'apprezzamento probatorio operato in sede di merito, dunque, è sottratto al giudizio di legittimità, a meno che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente (...) pertanto chi censura non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18403 depositata il 28 giugno 2023 – Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato

Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 25030 depositata il 9 giugno 2023 – In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento della previa disponibilità da parte dell’imputato dei beni non rinvenuti in seno all’impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell’impresa prevista dall’art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate nella  loro  intrinseca  attendibilità,  anche  alla  luce  della documentazione reperita e delle prove concretamente esperibili

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento della previa disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell'impresa prevista dall'art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate nella  loro  intrinseca  attendibilità,  anche  alla  luce  della documentazione reperita e delle prove concretamente esperibili

Corte di Cassazione, ordinanza n. 9388 depositata il 5 aprile 2023 – Una  deliberazione  maggioritaria dell’assemblea non può, pertanto, avere un contenuto contrario all’art.  1135, comma 1, n. 4,  c.c.,  decidendo  di  soprassedere dall’allestimento del fondo stesso, o a modificarne le modalità di costituzione stabilite dalla legge, pur ove abbia ricevuto il consenso dell’appaltatore, in quanto potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per le esigenze di gestione condominiale, e perciò nulla

Una  deliberazione  maggioritaria dell’assemblea non può, pertanto, avere un contenuto contrario all’art.  1135, comma 1, n. 4,  c.c.,  decidendo  di  soprassedere dall’allestimento del fondo stesso, o a modificarne le modalità di costituzione stabilite dalla legge, pur ove abbia ricevuto il consenso dell’appaltatore, in quanto potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per le esigenze di gestione condominiale, e perciò nulla

Bancarotta fraudolenta per distrazione è esclusa se il bilancio non è conforme alle prescrizioni  imposte  dalla  legge

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza numero 25030 depositata il 9 giugno 2023 intervenendo sul reato di bancarotta riaffermato che "... in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento della previa disponibilità da parte dell’imputato dei beni non rinvenuti in seno all’impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e [...]

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