La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12052 depositata l’ 8 maggio 2023 ha chiarito che a partire dal 1° gennaio 2016, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 1 dell’art. 12 del d.lgs. n. 156/2015, la riassunzione del giudizio tributario, a seguito di rinvio della Cassazione, sulla base dell’articolo 63 del D.Lgs. n. 546/1992 dovrà essere disposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui l’Agenzia delle Entrate notificava degli avvisi di accertamento. Il contribuente l’impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria. I giudici di appello hanno ritenuto legittimi gli atti impositivi impugnati. Avverso la decisione di secondo grado il contribuente proponeva ricorso in cassazione. La Corte lo accoglieva rinviando alla Ctr in diversa composizione e il giudizio veniva di conseguenza riassunto dal ricorrente con apposito atto di riassunzione, notificato anche alla controparte nel maggio 2016 ai sensi dell’art. 63 del dlgs n. 546/1992. La CTR, adita, nelle more, con decreto presidenziale monocratico dichiarava, ex officio, estinto il giudizio di rinvio per mancata riassunzione. Avverso tale decreto, il contribuente proponeva reclamo, ai sensi dell’art. 28 del dlgs 546/92, ma la CTR rigettava il reclamo. Il contribuente avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Gli Ermellini accolgono la prima e seconda doglianza del ricorrente sui termini di riassunzione in ordine al rinvio disposto dalla Corte Suprema della causa alla Commissione tributaria. In tale ipotesi trova applicazione l’art. 63, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 il quale prevede che la riassunzione deve essere fatta entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Inoltre la Suprema corte ha precisato che il nuovo termine di cui all’art. 63, come modificato dal comma 1 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 156/2015, trova applicazione solo a partire dal 1° gennaio 2016.
Per i giudici di legittimità, dunque, “… al momento della riassunzione, avvenuta con atto notificato in data 5 maggio 2016, il relativo termine non si era consumato: del tutto illegittimi era- no quindi i decreti emanati dalla Ctr che sancivano la tardività e l’improcedibilità del ricorso in riassunzione con conseguente estinzione del giudizio.
Conseguentemente, nulli per violazione di legge sono pure i decreti successivi n. 335/2016, del 30 maggio 2016, con il quale, preso atto del precedente decreto di estinzione si dichiarava improcedibile il giudizio di appello, e n. 671/1/2016, del 9 novembre 2016, con il quale la medesima Commissione rigettava il reclamo del contribuente avver- so il decreto n. 335/2016 e confermava l’atto impugnato.
Vieppiù che, con l’impugnativa del decreto 30 maggio 2016, n. 335/2016, può affermarsi essere stata chiesta implicitamente, e per la prima volta, la revisione dell’originario decreto monocratico n. 262/2016 del 3 maggio 2016 di estinzione del giudizio, atteso che il termine non si era ancora consumato per mancata comunicazione formale del medesimo alle parti. …”
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