La Corte di Cassazione sez. tributi con la sentenza n. 17952 del 24 luglio 2013 ha statuito che l’accertamento fiscale basato sullo scostamento del reddito della ditta individuale, dagli studi di settore, è legittimo anche in presenza del metodo induttivo o di quello analitico ed in presenza di una contabilità regolare.
La vicenda ha avuto origine in seguito ad ispezione fiscale da cui veniva emesso e notificato nei confronti del contribuente, titolare della omonima ditta individuale, avviso di accertamento in rettifica con il quale venivano recuperati ad imponibile maggiori redditi e ricavi realizzati nell’anno 1999 e determinata la maggiore imposta dovuta a titolo IVA, IRPEF ed IRAP.
I Giudici di Appello hanno esaminato le singole omissioni ed irregolarità contabili contestate al contribuente, statuendo che le stesse non apparivano ostative ad una ricostruzione analitica dei dati contabili e che, pertanto, difettava il presupposto legittimante l’accertamento induttivo consistente in lacune od errori e falsità tali da rendere -per gravità, molteplicità e ripetitività- del tutto inattendibili le scritture contabili.
Gli Ermellini, nel sancire i principi di cui sopra hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate ribaltando il verdetto emesso dalla Commissione Tributaria Regionale che invece aveva ritenuto illegittimo l’accertamento spiccato nei confronti di una ditta individuale basato sullo scostamento fra il reddito e la media di settore. In particolare i giudici di merito avevano motivato che la contabilità semplificata del contribuente non poteva ritenersi irregolare dal momento che non era rilevante la mancata indicazione in fattura, del costo unitario dei beni, né l’omessa contabilizzazione delle giacenze in magazzino.
I giudici di legittimità hanno ritenuto che, al di là delle regolarità della contabilità, gli studi potevano essere applicati. Ciò in virtù del principio secondo cui l’accertamento mediante applicazione degli studi di settore, se richiede pur sempre che lo scostamento del reddito dichiarato denoti una grave incongruenza ai fini dell’avvio della procedura finalizzata all’accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, tuttavia costituisce un sistema unitario. In quanto tale, quindi, non si colloca all’interno della procedura di accertamento di cui all’art. 39 del dpr 600/1973, ma la affianca. Per cui indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce l’applicabilità dello standard, né costituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti in contabilità ordinaria, l’irregolarità’ della stessa costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata. In sentenza è poi chiarito che la Ctr non ha il potere di sindacare sulla validità dell’accertamento quantificandone l’ammontare.
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