La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 34945 del 13 agosto 2013 intervenendo in materia di benefici per reati meno gravi afferma che il condannato per violenza sessuale, di riconosciuta minore gravità, non è soggetto a limitazione nell’accesso ai benefici penitenziari, diversamente dai condannati per altri delitti in materia di libertà sessuale e per lo stesso reato di violenza sessuale, ove non attenuato. Anche nei casi “attenuati”, la sospensione della pena può essere concessa ma solo sulla base dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno» anche con la «partecipazione di esperti.
Nel caso di specie nonostante il parere negativo della Procura generale della Cassazione la Corte Suprema ha dato il via libera alla sospensione dell’esecuzione della pena (beneficio previsto per chi ha condanne inferiori a tre anni), e dunque all’uscita dal carcere se non detenuti per altra causa, ai condannati per violenza sessuale che hanno commesso stupri in vicende di “minore gravità”. Così le definisce l’articolo 609 bis del Codice penale che prevede già, in simili ipotesi non meglio specificate, forti riduzioni sull’entità della condanna.
A beneficiare di questa decisione, emessa dalla Sezione feriale, è stato un tunisino di 28 anni, B.B., condannato per violenza sessuale, nella fattispecie definita «attenuata», a un anno e otto mesi di reclusione.