CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 7384 depositata il 14 aprile 2016
FALLIMENTO – DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO – SENTENZA DICHIARATIVA – OPPOSIZIONE – RIGETTO DEL RECLAMO CONTRO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO – TERMINE PER IL RICORSO PER CASSAZIONE – DECORRENZA – EQUIPOLLENZA DELLA NOTIFICAZIONE “A CURA DELLA CANCELLERIA” A QUELLA ESEGUITA DALLA CURATELA – FONDAMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Napoli con sentenza del 21 giugno 2010 ha confermato la decisione del Tribunale della stessa citta’ in data 27 gennaio 2010, che ha dichiarato il fallimento di Gruppo E. s.a.s. di C.T. e della socia accomandataria.
La corte territoriale ha – con riguardo al primo motivo di reclamo, sufficientemente specifico – ritenuto rituale la notificazione del ricorso per fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 15, a fronte della sostenuta falsita’ del solo avviso di ricevimento del 7 dicembre 2009, spedito ex art. 140 c.p.c., al legale rappresentante presso la sede risultante dalla visura camerale (in (OMISSIS)) ed irrilevante la querela di falso proposta, intesa a far valere che R.R., presente presso la sede legale della societa’ e qualificatosi addetto alla ricezione, non fosse tale. Ha ritenuto, invero, perfezionata la notificazione in questione, attesa la mancata accettazione del R., e, di conseguenza, non necessario il completamento della fattispecie notificatoria ai sensi dell’art. 140 c.p.c..
Ha, poi, ritenuto perfezionata la notifica eseguita ex art. 140 c.p.c,. nei confronti dell’accomandataria presso la residenza in (OMISSIS), ed irrilevante la querela di falso (intesa a provare la residenza in (OMISSIS)), ritenendo, nel raffronto tra i due certificati di residenza portanti la stessa data, avvenuta con retrodatazione al 30 novembre 2009 l’iscrizione nel comune di (OMISSIS).
Ha, infine, dichiarato inammissibili tutti gli altri motivi, mancando del tutto l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, con conseguente assoluta aspecificita’.
Contro questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla societa’ soccombente, affidato a sei motivi ed illustrato dalla memoria di cui all’art. 378 c.p.c.. Propone controricorso la curatela, mentre non svolge difese la creditrice intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – La ricorrente propone avverso la sentenza impugnata motivi di censura, che possono essere come di seguito riassunti:
1) violazione dell’art. 276 c.p.c., artt. 114 e 117 disp. att. c.p.c., con nullita’ della sentenza impugnata e del procedimento, in ragione del mutamento del relatore designato, il quale ha tenuto l’udienza del 28 maggio 2010, nella quale la causa fu rinviata ad altra udienza, su istanza del difensore della curatela, ed alla successiva udienza collegiale era stato indicato un diverso magistrato;
2) violazione della L. Fall., artt. 18, 15 e 31, e art. 100 c.p.c., con nullita’ del procedimento, in quanto il curatore avrebbe dovuto motivare la richiesta di autorizzazione a stare in giudizio, il giudice delegato motivare l’autorizzazione stessa ed il curatore, non il giudice, nominare il legale;
3) violazione degli artt. 140 e 145 c.p.c., oltre al vizio di motivazione sotto ogni profilo, in quanto la sentenza di fallimento e’ stata resa nei confronti di “Gruppo E. di T. C. S.a.s.”, mentre dall’atto costitutivo e dalla visura camerale risulta come “Gruppo E. S.a.s. di C. T.”; peraltro, la stessa iscrizione camerale e’ inefficace, perche’ l’esatta denominazione avrebbe dovuto essere “Gruppo E. S.a.s. di C.T. & C.”, essendovi un altro socio. Inoltre, la notificazione alla societa’ non e’ stata mai effettuata, posto che nella relata di notifica non viene specificata la qualita’ del R.; la notificazione a C.T., dal suo canto, e’ inesistente o nulla, perche’, alla data del 30 novembre 2009, essa di era trasferita e non si comprende il luogo in cui l’ufficiale giudiziario abbia affisso l’avviso di ricevimento, visto che ivi vi sono cinque fabbricati;
4) violazione della L. Fall., art. 18, oltre al vizio di motivazione sotto ogni profilo, essendo inesistente o nulla la notificazione alla societa’ ed alla socia accomandataria;
5) violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 344 c.p.c., L. Fall., artt. 18 e 15, oltre al vizio di motivazione sotto ogni profilo, in quanto il curatore non era legittimato a stare in giudizio, ne’ vi aveva interesse, in quanto il creditore procedente non si era costituito, ne’ aveva chiesto l’ammissione al passivo; inoltre, il curatore non ha motivato la richiesta di autorizzazione a stare in giudizio, ne’ il g.d. ha motivato l’autorizzazione stessa, mentre il legale e’ stato nominato dal g.d., non legittimato a cio’;
6) violazione della L. Fall., art. 1, oltre al vizio di motivazione sotto ogni profilo, riproponendo la ricorrente la querela di falso.
2. – La controricorrente ha eccepito la tardivita’ del ricorso, in quanto la sentenza e’ stata notificata, nella sua interezza ed in copia conforme, dalla curatela il 6 luglio 2010 ed il ricorso notificato solo il 10 settembre 2010.
Ai sensi della L. Fall., art. 18, commi 13 e 14, la sentenza che rigetta il reclamo e’ notificata al reclamante a cura della cancelleria ed il termine per proporre il ricorso per cassazione e’ di trenta giorni dalla notificazione.
Nonostante la norma parli di notificazione “a cura della cancelleria”, ad essa e’ equipollente quella operata dal curatore fallimentare, attesa la ratio pienamente assolta di permettere alla parte di conoscere compiutamente le ragioni e l’esito del reclamo, al fine di valutarne la ricorribilita’ per cassazione (cfr. pure Cass. 19 novembre 2010, n. 23506), tenuto altresi’ conto che la nuova disciplina, incaricando direttamente la cancelleria di operare la notificazione della sentenza, palesa l’intento di scongiurare un’impugnazione protratta nel tempo, come potrebbe verificarsi ove la decisione non fosse notificata.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
3. – Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimita’ in favore della curatela controricorrente, liquidate in 7.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge.
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