CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 8231 depositata il 22 aprile 2016 – In tema di contenzioso tributario, la previsione dettata dallo Statuto del contribuente – secondo cui il contribuente ha la possibilità di “comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori” – pur essendo volta ad assicurare un più efficace esercizio della potestà impositiva nel rispetto del pieno contraddittorio procedimentale