CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 agosto 2017, n. 20468
Tributi – IRAP, IRES, IVA – Decorrenza del termine “breve” di impugnazione
Rilevato che
Con sentenza in data 30 novembre 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto da C. srl avverso la sentenza n. 6875/5/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento IRAP, IRES ed altro, IVA ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che l’appello era stato tardivamente proposto il 12 novembre 2104 oltre il termine semestrale previsto dagli artt. 327, cod. proc. civ., 49, d.lgs. 546/1992, essendo la sentenza appellata stata depositata il 31 marzo 2014 e non notificata ai fini della decorrenza del termine “breve” di impugnazione.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.
Resiste con controricorso Equitalia Servizi di Riscossione spa.
L’ Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale; l’intimato Ministero dell’economia e delle finanze non si è difeso.
Considerato che
In via preliminare va rilevata ex officio l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, dovendosi ribadire che «In tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell’art. 57, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri” e le “competenze” facenti capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell’art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia delle Entrate, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze» (Sez. 5, Sentenza n. 1550 del 28/01/2015, Rv. 634617 – 01).
Con il primo motivo – ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione dell’art. 1, legge 742/1969, poiché la CTR ha dichiarato inammissibile il gravame sottopostole affermandone la tardività senza tuttavia considerare il periodo di sospensione feriale dei termini processuali previsto da detta disposizione legislativa.
La censura è fondata.
Va infatti ribadito che «Ai fini del riscontro della tempestività dell’appello, al termine di un anno previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. (nel testo applicabile “ratione temporis”), richiamato in relazione al processo tributario, dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e che va calcolato prescindendo dal numero dei giorni dai quali è composto ogni singolo mese o anno, devono aggiungersi quarantasei giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155, primo comma, cod. proc. civ. e 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non dovendosi tenere conto dei giorni tra il primo agosto ed il quindici settembre di ogni anno, per effetto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale» (Sez. 5, Sentenza n. 4310 del 04/03/2015, Rv. 634909 – 01).
La sentenza impugnata è palesemente contrastante con tale principio di diritto, poiché nel computo del termine per appellare non ha aggiunto i 46 giorni di durata della sospensione feriale – quale prevista dall’art. 1, legge 742/1969 nella versione applicabile ratione temporis- al termine “lungo” semestrale previsto dagli artt. 327, cod. proc. civ., 51, comma 1, 38, comma 3, d.lgs. 546/1992.
Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dalla GIR, l’appello de quo siccome pacificamente proposto il 12 novembre 2014 era tempestivo, essendo la sentenza appellata stata depositata il 31 marzo 2014 e scadendo quindi il termine “lungo” per appellarla, con l’aggiunta di detto periodo di sospensione feriale, il 17 novembre 2014. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze; accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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