L’Agenzia delle Entrate ha dato risposta alla richiesta inoltrata mediante la procedura prevista dall’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973. Pertanto von la risoluzione n. 68/E del 16 ottobre 2013 ha chiarito che se la rateizzazione di una plusvalenza ha determinato una perdita fiscale (invece di un reddito se la stessa plusvalenza fosse stata considerata per intero), la perdita non rileva ai fini del triennio per essere considerati “di comodo” o “non operativi”. La predetta situazione, oggetto dell’esame della risoluzione, mostra l’irrazionalità della disciplina delle società in perdita sistematica (società di comodo) che viene smussata continuamente da circolari o da disapplicazioni previste da appositi provvedimenti.
La risoluzione n. 68/E intervenuta su un caso che riguarda una società che ha conseguito nel 2010 una ingente plusvalenza, chiudendo in utile il bilancio dell’esercizio 2010. Sotto il profilo fiscale, la plusvalenza è stata rateizzata in cinque anni (ci sono le condizioni previste dalla norma, l’articolo 86, comma 4, del Tuir). Per effetto della rateizzazione, la dichiarazione ha chiuso in perdita, determinando l’insorgenza della previsione del Dl 138/2011, in base alla quale se una società dichiara perdite nel triennio si considera “di comodo” o “non operativa” dal periodo successivo al triennio.
La società che ha presentato l’interpello ha fatto presente che il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012 – che ha previsto apposite situazioni di disapplicazione – stabilisce come causa di disapplicazione automatica (lettera h) il fatto che risulti positiva la somma algebrica data dalla perdita fiscale e da importi che non concorrono a formare il reddito per effetto di disposizioni agevolative. Secondo la società, va considerata tra le disposizioni agevolative anche la previsione che consente di rateizzare le plusvalenze. Dello stesso parere è sostanzialmente l’Agenzia, che fa comunque notare che gli effetti della «disposizione agevolativa» della rateizzazione della plusvalenza devono essere sterilizzati non solo nel periodo d’imposta in cui la stessa è stata conseguita, ma anche in quelli successivi. In questo modo, la società deve incrementare il risultato del periodo d’imposta in cui ha realizzato la plusvalenza (2010) dell’importo delle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi. Così facendo, la società non risulta più in perdita – ai fini della disciplina delle società di comodo – per tale periodo.
Per i periodi successivi, per i quali è stato operato il rinvio della tassazione, la società deve invece ridurre il risultato fiscale dell’importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione, in relazione alla quota di plusvalenza rateizzata. Poiché per le situazione di disapplicazione automatica della disciplina delle società di comodo per effetto del conseguimento di perdite, le cause di disapplicazione “guardano” il triennio in cui le perdite risultano conseguite, la società non dovrebbe così risultare “di comodo” né nel 2012 (triennio 2009/2011) né nel 2013 (triennio 2010/2012).
Da quanto riportato emergono, comunque, sia la complessità della normativa sia la sua irrazionalità e il fatto che non possono bastare, per mitigarne questa irrazionalità, né interventi casistici (come quello della risoluzione di ieri) né provvedimenti più ampi come quelli relativi alle varie ipotesi di disapplicazione automatica. Questi ultimi, peraltro, hanno ingenerato non pochi problemi, visto l'”intreccio” con le cause di esclusione che vengono stabilite dalla norma di riferimento (articolo 30 della legge 724/1994). È quindi opportuno intervenire al più presto per eliminare del tutto la previsione che stabilisce che società in perdita sono “di comodo” o “non operative”. Queste ultime sono state previste dall’ordinamento per contrastare quei fenomeni di “abuso della persona giuridica” e non società realmente operative che tuttavia conseguono perdite. Più in generale sarebbe da rivedere tutta la disciplina delle “non operative”, prevedendo, nel contempo, un provvedimento di assegnazione agevolata dei beni ai soci.
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