La Corte di Cassazione sez. Tributaria con la sentenza n. 23997 depositata il 23 ottobre 2013 intervenendo in materia di accertamento e condono fiscale ha riaffermato che il condono fiscale non è ammesso ” per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione”- deve interpretarsi nel senso che la condizione ostativa al condono trova applicazione, non soltanto nell’ipotesi di piena coincidenza tra il soggetto indagato/imputato ed il soggetto-contribuente, che si realizza quando la medesima persona fisica rivesta entrambe tali posizioni, ma anche nell’ipotesi in cui tali soggetti non coincidono, come avviene nel caso in cui il reato tributario contestato al titolare persona fisica di un organo societario ridondi, per gli effetti economici fiscali che dallo stesso derivano a vantaggio dell’ente societari
La vicenda ha riguardato una società sottoposta ad una verifica fiscale ed in seguito veniva notificato un avviso di accertamento maggiore imposta IRAP, oltre sanzioni ed interessi. Il contribuente avverso l’atto impositivo ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accoglievano le doglianze del ricorrente e dichiararono estinto per intervenuta presentazione della domanda di condono ai sensi dell’art.15 comma 5 della legge 27.12.2002 n.289 con l’argomentazione che l’azione penale esercitata nei confronti dell’amministratore non inibiva la validità del condono poiché “non era possibile considerare responsabile un soggetto diverso”. A parere dei giudici di primo grado l’azione penale esercitata nei confronti dell’amministratore non inibiva la validità del condono poiché non era possibile considerare responsabile un soggetto diverso (nella specie, la società di capitali).
L’Amministrazione Finanziaria avverso la sentenza del giudice di prime cure ricorre alla Commissione Tributaria Regionale che confermava integralmente la sentenza di primo grado, pertanto, l’Agenzia delle Entrate ricorreva alla Corte Suprema per la cassazione, basando il ricorso su due motivi di censura.
Gli Ermellini ritengono fondato il ricorso depositato dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, i giudici di legittimità hanno ribadito come l’interpretazione dell’articolo 15 della legge 289/2002 vada inteso come la condizione ostativa al condono, trova applicazione, non soltanto nell’ipotesi di piena coincidenza tra il soggetto indagato/imputato ed il soggetto-contribuente, ma anche nell’ipotesi in cui tali soggetti non coincidono (come nel caso in cui il reato tributario contestato al titolare persona fisica di un organo societario ridondi, per gli effetti economici fiscali che dallo stesso derivano a vantaggio dell’ente societario cui l’organo appartiene).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 marzo 2020, n. 7285 - La rettifica delle scritture contabili conseguente alla presentazione del condono tombale ex art. 9, di cui all'art. 14, comma 5, I. 289/2002, si configura quale ulteriore opzionale effetto del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 giugno 2020, n. 12010 - In tema di condono fiscale, non è inibito all’erario l'accertamento diretto a dimostrare l'inesistenza del diritto a conseguirlo, atteso che il condono elide, in tutto o in parte, per sua…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 31 luglio 2020, n. 16505 - In tema di condono fiscale, l'art. 15, comma 1, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, va inteso nel senso che il contribuente non può beneficiare del condono in tutti i casi di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 settembre 2020, n. 20829 - In tema di condono fiscale, ai sensi della legge n. 289 del 2002, l'adesione alla definizione automatica in relazione a determinati debiti tributari, non osta all'accoglimento delle domande…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17018 - In tema di condono fiscale, dalla incompatibilità con il diritto dell'Unione europea del condono per IVA di cui alla l. n. 289 del 2002 non discende la disapplicazione dell'art. 10 della I.…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 25227 depositata il 24 agosto 2022 - Il condono previsto dall'art. 9 bis della l. n. 289 del 2012, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…