Corte di Cassazione sentenza n. 12708 del 20 luglio 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI – RENDITA COMPLESSIVA – REVISIONE RENDITA – DECADENZA E PRESCRIZIONE
massima
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Ai sensi dell’art. 80 del D.P.R. 1124/1965, il titolare di una rendita INAIL, colpito da ulteriori infortuni, ha titolo alla percezione di un’unica rendita, in base al grado di riduzione complessiva dell’attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente infortunio e dai nuovi.
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FATTO
Con sentenza depositata in data 5 ottobre 2009, la Corte d’appello di Lecce, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da (Omissis) nei confronti della sentenza del Tribunale di Brindisi del 10 novembre 2005, ha dichiarato che la prima aveva diritto alla rendita vitalizia nella misura del 18% di inabilità permanente, con decorrenza dal 1° dicembre 1999 e, in conseguenza, ha condannato l’INAIL al pagamento della prestazione, oltre accessori di legge.
La Corte territoriale, nell’esaminare la doglianza dell’appellante, secondo cui erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto inferiori al 40% i postumi indennizzabili dei tre infortuni in questione e sottoponibile a riduzione la rendita del 30% che si sarebbe cristallizzata per i due infortuni più remoti, ha rilevato: a) che il c.t.u. nominato nel processo d’appello aveva ritenuto che gli esiti dei tre infortuni avevano determinato una riduzione globale della capacità lavorativa nell’ordine del 18% (e non del 15% come ritenuto in primo grado); b) che, alla stregua delle deduzioni dell’appellante, la costituzione e la contestuale valutazione della rendita per ogni infortunio al fine della unificazione era stata operata in data 11 ottobre 1991, mentre la visita di revisione era sopraggiunta nell’anno 1999 e, pertanto, all’interno del decennio di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, art. 83.
Avverso tale sentenza la (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’INAIL ha resistito con controricorso e ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
DIRITTO
1. Con l’unico motivo del ricorso, la (Omissis) denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine ad un punto decisivo della controversia.
In particolare, la ricorrente lamenta che in relazione “agli infortuni del (Omissis), l’ultima valutazione ne decennio effettuata dall’Istituto è quella del 11/10/1991: in tale circostanza l’INAIL riconosceva per i suddetti infortuni rispettivamente il 7%, 18% e 5%, per una somma del 30%. In tale circostanza l’Istituto riconosceva un danno del 50% unificando i postumi con l’infortunio del (Omissis)”. La ricorrente afferma che l’Istituto, nelle note del 20/03/2009 aveva affermato che “la rendita (trattasi di quella del 50%) venne costituita il 04/10/89, seppur con decorrenza 24/09/88” e aggiunge che “una prima valutazione complessiva con decorrenza 04/06/88 aveva riconosciuto alla (Omissis) una rendita nella misura del 62% (vedi nota INAIL con protocollo n. (Omissis)); successivamente, a seguito di revisione, nel procedimento conclusosi il 08/10/1991, l’INAIL ridusse la rendita complessiva, già costituita per unificazione con decorrenza 24/09/88, al 50%. Di ciò fanno fede i documenti prodotti dallo stesso Istituto”. Secondo la ricorrente, l’ulteriore revisione effettuata dall’INAIL e avvenuta nel 1999, oltre il decennio, risulterebbe illegittima ed ella avrebbe il diritto al ripristino della rendita nella misura del 50%, ossia nella misura riconosciuta dall’Istituto in data 11/10/1991, ma con decorrenza 24/09/88.
2. Il motivo di ricorso presenta evidenti profili di inammissibilità.
La ricostruzione dalla quale prende le mosse il ricorso sembra considerare l’esistenza di tre infortuni, cui si sarebbe aggiunto un quarto infortunio ne (Omissis) (si deve rilevare, anzi, che sempre nel ricorso si deduce che “nè il Tribunale né la Corte salentina hanno valutato se il cd. miglioramento accertato dal c.t.u. sia relativo ai primi infortuni precedenti al (Omissis) e già unificati ovvero ai postumi del secondo infortunio avvenuto il (Omissis)”).
Ora, nella sentenza impugnata si fa riferimento non equivoco a tre infortuni.
Non solo: nella medesima sentenza non si rinviene traccia alcuna di una unificazione operata nel 1989 e, anzi, espressamente si deduce che, secondo le affermazioni della stessa (Omissis), l’unificazione sarebbe avvenuta in data 11 ottobre 1991.
La ricorrente riporta il contenuto di una nota INAIL del 20 marzo 2009, che, però, non è dato sapere – e ciò comporta una violazione del principio di autosufficienza del ricorso – se è stata acquisita e quando agli atti del processo. Lo stesso deve dirsi per la nota INAIL con protocollo n. (Omissis).
A tale riguardo le Sezioni unite di questa Corte con la pronuncia 3 novembre 2011, n. 22726 hanno precisato che “In tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7 di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda è soddisfatto, sulla base del principio di strumentante delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti ne fascicolo di parte, anche mediante la produzione de fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi”.
Mancando dati idonei a dimostrare una inadeguata ricostruzione della realtà fattuale da parte della Corte salentina, deve confermarsi l’esattezza della decisione, che ha escluso qualunque cristallizzazione.
Secondo il condiviso insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (25 marzo 2005, n. 6402), dalla data di costituzione della rendita unica comincia a decorrere un nuovo termine per la revisione, che, una volta maturato, rende immodificabile la misura della rendita da erogare.
Rispetto ad una data di revisione che si colloca all’interno del decennio dalla revisione, non ha rilievo operare una distinzione tra le diverse tipologie di infortuni.
3. Nulla per le spese, dal momento che il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato in data 24 febbraio 2002, ossia in data antecedente all’entrata in vigore delle modifiche all’art. 152 disp. att. c.p.c., apportate dal Decreto Legge n. 269 del 2003, art. 42 conv. con modific. dalla Legge n. 326 del 2003.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
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