CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 gennaio 2014, n. 2029
Tributi – Accertamento bancario – Importi relativi a movimentazioni operate su conti bancari dei soci – Presunzione di imputabilità alla società – Limiti
L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la società E. srl per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, investita dell’impugnativa di avvisi di accertamento (e conseguenti cartelle di pagamento) relativi agli anni di imposta dal 1999 al 2001, ha detratto dai redditi e dal volume di affari accertati a carico della società gli importi relativi alle movimentazioni operate sui conti bancari dei soci A.B. e C.B. (rispettivamente institore ed amministratore della società); ciò sull’affermazione in diritto che “il richiamato articolo 32 DPR 600/73, in assenza di ulteriori riscontri da parte degli accertatori, va applicato in ordine alle movimentazioni operate sui conti bancari intestati alla società, ma non in ordine a quelli intestati ai soci, essendosi in presenza di una società di capitali e trattandosi, quindi, di diversi soggetti giuridici”.
Il ricorso dell’Agenzia delle entrate articola su due motivi.
Col primo motivo, riferito al vizio di violazione di legge (artt. 32, comma 1, n. 2, DPR 600/73 e art. 51, comma 2, DPR 639/72) si censura la sentenza gravata per aver ritenuto inutilizzabili, ai fini dell’accertamento sulla società, le risultanze delle movimentazioni sui conti bancari intestati allestitore ed all’amministratore della stessa.
Col secondo motivo, riferito al vizio di contraddittoria motivazione, si censura la sentenza gravata per aver confermato l’annullamento (disposto dal primo giudice) dell’accertamento nella parte fondata sulle risultanze delle movimentazioni del conto n. 2391/60, intestato alla società, pur avendo argomentato che quest’ultima non aveva prodotto la prova contraria del cui onere era gravata.
La società contribuente non si è costituita in questa sede.
Il primo motivo appare infondato. Questa Corte ha reiteratamente affermato che “In tema di imposte sui redditi ai sensi degli artt. 32 e 37 del dP.R. n. 600 del 1973, delle imposte sui redditi di società di capitali, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzione, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati. Ne consegue in ordine alla distribuzione dell’onere probatorio che una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate, l’Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma al contrario la corretta interpretazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/73 impone alla società contribuente di dimostrare la estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa. ” (così Cass. 20199/10, conformi, Cass. 15217/12, Cass. 12625/12). Compete dunque all’Ufficio l’onere di dimostrare, anche con presunzioni, la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati a terzi e la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che tale dimostrazione non fosse stata fornita (cfr. lo stralcio sopra trascritto della motivazione della sentenza gravata, sottolineato nostro: “il richiamato articolo 32 DPR 600/73, in assenza di ulteriori riscontri da parte degli accertatori, va applicato in ordine alle movimentazioni operate sui conti bancari intestati alla società, ma non in ordine a quelli intestati ai soci”). Questo apprezzamento del materiale probatorio da parte del giudice di merito poteva essere censurato solo con il mezzo di cui al numero 5 dell’articolo 360 cpc e tale mezzo non è stato proposto dalla difesa erariale con riguardo a questa statuizione, cosicché la circostanza che l’amministratore e l’institore abbiano omesso di rispondere agli inviti dell’Ufficio a chiarire origini e finalità delle movimentazioni dei loro conti bancari, menzionata a pag. 12 del ricorso per cassazione, risulta ultronea (oltre che inammissibile in questa sede, perché relativa a questioni di fatto non trattate nella sentenza gravata e che la ricorrente non chiarisce se e come siano state dedotte nel giudizio di merito).
Il secondo motivo appare invece fondato.
La sentenza gravata ha respinto l’appello dell’Ufficio rilevando che la società non aveva assolto all’onere di fornire la prova contraria alle presunzioni di legge relative alle movimentazioni dei conti a lei intestati, ma che tali presunzioni non operavano in relazione a conti intestati a terzi.
La motivazione della sentenza gravata risulta quindi contraddittoria con il dispositivo di rigetto integrale dell’appello dell’Ufficio in quanto – pur affermandosi che le movimentazioni dei conti bancari intestati alla società (ma non dei conti intestati ai soci) erano utilizzabili ai fini delle presunzioni ex art. 32 DPR 600/73 – si conferma la statuizione del giudice di primo grado di annullamento della parte di accertamento fondata sulla movimentazione di un conto (identificato con il numero 2391/60) che nelle motivazioni della sentenza di prime cure (trascritte in parte qua nel ricorso per cassazione ) era indicato come intestato alla società.
Si propone quindi il rigetto del primo motivo, l’accoglimento del secondo e la cassazione con rinvio della sentenza gravata perché la Commissione Tributaria Regionale si pronunci sulla legittimità della parte di accertamento fondata sulla movimentazione del conto n. 2391/60 intestato alla società E….»;
che la contribuente non si è costituita;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le conclusioni del relatore;
che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
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