La vicenda ha riguardato una società a cui venivano notificate alcune cartelle di pagamento per tributi dovuti e non versati a seguito della cessione di un’azienda commerciale ad altra società. Le Cartelle venivano successivamente notificate anche alla società acquirente, la quale impugnava le stesse con ricorso alla Commissione tributaria Provinciale eccependo la nullità della pretesa nei suoi confronti, atteso che le suddette cartelle le erano state notificate oltre il termine decadenziale fissato dall’articolo 25 del d.P.R. n. 602/73. I giudici della CTP accolgono le doglianze delle società.
Avverso la decisione di primo grado l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. In particolare l’Amministrazione finanziaria riteneva di aver provveduto alla notifica tempestiva nei confronti dell’obbligato principale e che tale notifica legittimava le azioni di riscossione anche nei confronti dell’altro obbligato.
I giudici di appello respingono le doglianze del fisco e confermano la sentenza impugnata. La Commissione evidenziava che la notifica delle cartelle di pagamento eseguite nei confronti della società acquirente, per debiti della società cedente, relativi agli anni 2004-2005-2006, avvenuta a ben 8 anni di distanza dall’acquisto del ramo d’azienda, è avvenuta in violazione del termine di decadenza di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973.
I giudici meneghini hanno puntualizzato anche che “la lettera della norma non distingue tra debitore principale, iscritto a ruolo, e debitore solidale (coobbligato) ai fini del decorso del termine di decadenza ivi indicato […]. E, come esattamente rilevato dalla difesa della ricorrente, una diversa interpretazione dell’art. 25, che consentisse al concessionario di notificare la cartella senza alcuna preclusione temporale in punto di decadenza, si porrebbe in contrasto con la citata decisione n. 280/05 della Corte Costituzionale che volle espungere dall’ordinamento, per violazione dell’art. 24 Cost., il precedente testo dell’articolo indicato, perché appunto non prevedeva un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella..[…] Infine, non si potrebbe neppure superare tale conclusione ritenendo che il termine di decadenza (sicuramente verificatasi nella specie, atteso che esso è scaduto definitivamente nel 2011) sia stato interrotto con la notifica delle cartelle alla società cedente; infatti, posto che le norme sulla prescrizione del diritto non sono applicabili alla decadenza – art. 2946 c.c. -, ne deriva che appare irrilevante richiamare quanto stabilito dall’art. 1310 c.c. quanto all’interruzione della prescrizione in tema di obbligazioni solidali”
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