COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Sardegna sez. 4 sentenza n. 157 depositata il 26 maggio 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, con la sentenza n. 100/05/08, pronunciata il 09.05.2008 e depositata il 10.09.2008, decidendo sul ricorso proposto dalla xxxxx avverso gli avvisi di accertamento n. 2558 e n. 2563 (per l’anno 2002), n. 2559 e n. 2564 (per l’anno 2003), n. 2560 e n. 2565 (per l’anno 2004), n. 2561 e n. 2566 (per l’anno 2005) n. 2562 e n. 2567 (per l’anno 2006), tutti notificati il 13.10.2006, emessi dal Comune di xxxxx in relazione all’imposta TARSU, ritenendo gli atti impugnati esenti da censure e viceversa infondate le eccezioni della ricorrente, rigettava il ricorso.
Non rassegnata alla soccombenza, l’associazione sportiva interpone tempestivo appello avverso tale sentenza, lamentando che le conclusioni cui giunge il giudice di prime cure non appaiono condivisibili alla luce del quadro normativo di riferimento Ribadisce, pertanto, che anche i locali di contenimento delle attrezzature veliche hanno una inequivocabile funzionalità allo svolgimento dell’attività sportiva e quindi devono ritenersi non assoggettabili al preteso tributo locale..
Si costituisce in giudizio il Comune di xxxxx, che a mezzo delle proprie controdeduzioni si oppone alle richieste della parte avversa. In particolare rileva l’Ente impositore che la tassazione delle superfici è avvenuta sulla base della denuncia presentata dalla stessa associazione. Dall’analisi di quanto dichiarato dalla contribuente è emersa non solo la sussistenza del presupposto impositivo, ma anche la violazione dell’obbligo di denuncia che comporta l’irrogazione della relativa sanzione. Conclude, pertanto, chiedendo che il ricorso in appello venga respinto.
Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2017 le parti, come da verbale d’udienza, risultano assenti, pertanto la controversia viene decisa, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 546/92, in camera di consiglio sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato.
Dispone il Regolamento Ta.r.s.u. del Comune di xxxxx, all’art. 7, che “non sono soggetti alla tassa, a norma dell’art. 62 del D.Lgs. n. 507/93, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche e/o destinazione o per obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell’anno, quali, a titolo esemplificativo: … c) La parte degli impianti sportivi riservata alla sola pratica sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggette a tassazione tutte le superfici destinate ad attività accessorie (spogliatoi, sale massaggio, biglietterie, servizi, punti di ristoro, etc.)”.
Tale formulazione della norma, da un lato, esclude -dall’assoggettamento al tributo comunale “la parte degli impianti sportivi riservata alla sola pratica sportiva”, dall’altro lato, ricomprende nella tassazione “le superfici destinate ad attività accessorie”.
Nel caso di specie, i locali, per i quali si controverte (utilizzati per il contenimento delle attrezzature veliche), sono funzionali alla sola pratica sportiva con esclusione di qualsiasi utilizzo per alcuna delle attività accessorie indicate dallo stesso Comune nella norma innanzi riportata. Pertanto, i locali in questione devono essere esclusi dalla tassazione ai fini della Ta.r.s.u.
In relazione alla sanzione per omessa dichiarazione ritiene questo Collegio che la stessa debba essere applicata solo alla prima annualità omessa e non a tutte le annualità interessate dalla pretesa comunale, ritenuta peraltro infondata.
L’appello, pertanto, merita di essere accolto, mentre la condanna alle spese, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 546/92, segue la soccombenza nel giudizio e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
la Commissione accoglie l’appello dell’Associazione sportiva e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla gli avvisi di accertamento impugnati; dichiara, inoltre, che la sanzione per omessa dichiarazione è dovuta solo per l’annualità 2002; condanna, infine, il Comune di xxxxx alla rifusione, a favore della xxxxx, delle spese processuali che liquida forfetariamente in euro 1.200,00 per il doppio grado.
Così deciso in Cagliari il 10 febbraio 2017