Ho intenzione di vendere un appartamento situato in Francia. Per la tassazione della plusvalenza posso beneficiare del regime dell’imposta sostitutiva?
Inserito
on
2 Ottobre, 2017
In linea generale, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente (articolo 67, comma 1, lettera b, Tuir). La norma non limita l’imponibilità al solo caso di immobile situato in Italia. Pertanto, anche la cessione di quelli situati all’estero può generare plusvalenze tassabili in capo al venditore residente in Italia. La legge finanziaria 2006 ha introdotto una modalità di tassazione delle plusvalenze in esame alternativa rispetto a quella ordinaria. Infatti, è prevista la possibilità, all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, di assoggettare la plusvalenza realizzata a un’imposta sostituiva del 20%. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio, inoltre, comunica all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni, utilizzando il modello approvato con il provvedimento del 12 gennaio 2007 (articolo 1, comma 496, legge 266/2005). Dalla lettura della disposizione si evince che il legislatore ha voluto far convergere in un preciso momento, quello della cessione dell’immobile, non solo la scelta del regime sostitutivo, ma anche l’applicazione e il versamento della relativa imposta. La cessione, quindi, segna il momento impositivo e comporta l’obbligo del deposito della provvista nelle mani del notaio. Ne deriva che, nel caso di vendita di un immobile situato all’estero, alla plusvalenza è applicabile l’imposta sostitutiva solo se l’atto di cessione è stipulato da un notaio italiano (al quale il venditore residente in Italia abbia richiesto l’applicazione del regime sostitutivo). Al contrario, nell’ipotesi in cui l’atto di trasferimento sia formato all’estero, il contribuente italiano non può usufruire dell’imposta sostitutiva, in considerazione del fatto che, in tal caso, la cessione è realizzata senza l’intervento del notaio italiano, che, come sopra detto, è indispensabile per l’applicazione della norma. La possibilità di applicare l’imposta sostitutiva è esclusa anche nel caso in cui il notaio italiano provveda a legalizzare l’atto formato all’estero per il suo riconoscimento in Italia (risoluzione n. 143/Edel 21 giugno 2007).
Category:
FAQ 730 e dichiarazioni dei redditi
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 25690 depositata il 4 settembre 2023 - L'art. 24 della Convenzione Italia - Francia stabilisce che gli utili e gli altri redditi (revenus positifs) che provengono dall'Italia e che sono ivi imponibili conformemente…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 19787 depositata l' 11 luglio 2023 - In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società figlia residente in Italia ad una società madre residente in Francia, il credito d'imposta previsto dall'art. 10…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 19785 depositata il 17 luglio 2023 - Ai fini del prelievo fiscale di cui alla l. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11 comma 5, è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi una plusvalenza in dipendenza di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 dicembre 2021, n. 38723 - Nel caso in cui il soggetto passivo dell'ICI sia coniugato, ai fini della spettanza delle detrazioni e riduzioni dell'imposta previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2310 depositata il 25 gennaio 2023 - Affinchè un provento da reddito di lavoro dipendente (o assimilato) possa essere assoggettato a tassazione separata occorre, innanzitutto, che gli emolumenti siano "arretrati", e…
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea sentenza n. C-708/17 depositata il 5 dicembre 2019 - Non osta ad una normativa nazionale, per effetto della quale i proprietari di un appartamento in un immobile in condominio allacciato ad una rete di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024: regime premiale (compensazioni fino a 70
Con il provvedimento n. 205127 del 22 aprile 2024 dell’Agenzia delle Entra…
- Legittima la sanzione disciplinare del dirigente p
La Corte di Cassazione. sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8642 depositata…
- Valido l’accordo collettivo aziendale che li
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10213 depositat…
- Non è configurabile l’aggravante del reato d
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17140 depositata il 2…
- Il giudice non può integrare il decreto di sequest
Il giudice non può integrare il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla…