COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Puglia sez. 3 sentenza n. 247 depositata il 31 gennaio 2017
Processo – Prove – Ctu – Natura.
Massima:
Nell’ambito del processo tributario la consulenza tecnica d’ufficio costituisce una integrazione della prova e non un mezzo di prova in senso stretto e, pertanto, non può comportare l’esonero della parte onerata dalla prova dei fatti costitutivi del diritto che fa valere in giudizio, ma è limitata alla valutazione tecnica dei dati oggettivi acquisiti agli atti di causa.
Testo:
Il Sig. M. C., esercente l’attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, nell’anno d’imposta 2007, dichiarava una perdita per € 18.171,00 risultante dalla differenza tra € 195.274,00 – valore dei componenti positivi – ed € 213.445,00 – valore dei componenti negativi.
Considerato che nel valore dei componenti negativi risultava confluita la somma di € 59.080,00, sotto la voce “Altri componenti negativi”, l’Ufficiochiedeva con questionario, ai sensi degli artt. 32 DPR n. 600 del 1973 e 52 DPR n. 633 del 1972, la presentazione del registro IVA acquisti, delle fatture e dei documenti di spesa attestanti la sussistenza, l’inerenza e l’effettiva deducibilità
del summenzionato importo.
La parte non ha mai soddisfatto la richiesta dell’Ufficio prima dell’emissione dell’Avviso di accertamento originariamente impugnato.
Con tempestivo ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, il contribuente impugnava l’avviso di accertamento n.TVFO 10803786/2012 chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
-la perdita, contestata dall’Ufficio, era giustificata dalle rimanenze di magazzino, ormai costituito da merce invendibile che veniva venduta solo sottocosto;
-la mancata esibizione di quanto richiesto con il Questionario non trovava fondamento perché era stato giustificato e contestato l’assunto dell’Ufficio;
-quest’ultimo, anziché contestare la documentazione perché in copia e perché la maggior parte delle fatture non risultavano quietanzate, poteva effettuare dei riscontri consultando la Banca-dati del Ministero delle Finanze (Elenco clienti e fornitori).
Si costituiva in giudizio l’Ufficio il quale contestava quanto ex adverso dedotto e controdeduceva sulle eccezioni formulate dalla parte.
Con sentenza n .597/01/2014 depositata il 11/03/2014 la Commissione rigettava il ricorso di Parte, con compensazione delle spese.
La Parte- M.C., presentava appello, avverso la Sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sopra indicata, chiedendo la riforma della stessa e l’annullamento dell’atto impugnato.
In subordine, la parte chiedeva , ove la Commissione adita lo ritenesse necessario, la nomina di un consulente tecnico di ufficio, al fine di addivenire alla declaratoria di annullamento dell’Avviso di accertamento impugnato.
Infine, presentava istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della Sentenza impugnata.
Si costituiva, nel presente giudizio di appello, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari la quale, in merito alle eccezioni sollevate dall’odierna appellante, si riportava alle controdeduzioni rassegnate in primo grado le quali costituiscono parte integrante del presente atto.
Infine, l’Ufficio si opponeva alla richiesta, avanzata dalla parte, di nomina di un consulente tecnico d’ufficio finalizzata all’analisi circa l’attinenza della documentazione contabile esibita in sede di accertamento con adesione ed in giudizio,con l’attività d’impresa oggetto del presente contenzioso.
Chiedeva quindi, il rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia della Sentenza di primo grado; il rigetto dell’appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
La commissione osserva ed evidenzia che: L’art.7, comma 2, primo capoverso del D. Lgs. n.546/1992 stabilisce, invero, che: le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di Finanza, ovvero disporre consulenza tecnica.
La consulenza tecnica è un procedimento “di integrazione della prova” e non un mezzo di prova in senso stretto: di conseguenza, la parte onerata di provare i fatti costitutivi del diritto che fa valere in giudizio, non può pretendere di fornire la prova ricorrendo alla CTU.
La consulenza tecnica, quindi, lungi dal supplire alle carenze istruttorie di una delle parti, serve piuttosto per valutare tecnicamente i dati oggettivi già acquisiti agli atti di causa, senza che le parti possano sottrarsi al proprio onere probatorio.
Nel caso di specie, a parere del Collegio, quindi, la richiesta di nomina di un consulente tecnico assume, alla luce delle argomentazioni puntualmente svolte dal Giudice di prime cure, un intento finalizzato ad eludere l’onere, gravante sulla parte, di contestare l’assunto dell’Amministrazione con precisi e puntuali riferimenti documentali e contabili.
Questo Collegio quindi non può che confermare la fondatezza della eccezione sollevata dall’Ufficio e quindi deduce che l’appello del contribuente deve conseguentemente rigettarsi.
In relazione alla singolarità della fattispecie, si giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
La Commissione rigetta l’appello proposto dal Contribuente e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Dichiara interamente compensate tra le Parti le spese processuali.
Bari, 14 marzo 2016
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