COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Piemonte sez. 4 sentenza n. 275 depositata il 21 febbraio 2017
Proposizione dell’appello – Soggetto non legittimato – Inammissibilità.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante, Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale Seconda di Torino:
in via pregiudiziale: previo accertamento dell’omessa pronuncia dei Giudici di prime cure in ordine all’eccezione del difetto di legittimazione passiva in punto pretesa tardività della notificazione della cartella di pagamento, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, con riferimento ai vizi di impugnazione avversari già indicati nel ricorso di primo grado, relativi alle modalità di notificazione della cartella di pagamento ed alla validità dell’attività esecutiva compiuta dall’agente di riscossione Equitalia Nord S.p.A.
nel merito: accogliere le difese riproposte in appello sulle questioni dichiarate assorbite e, in riforma dell’impugnata sentenza, accertare e dichiarare la legittimità della cartella di pagamento di cui al presente giudizio. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 546/92.
Per Equitalia Nord S.p.A.: a) accogliersi l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale Seconda di Torino; b) accertato il corretto comportamento dell’Agente della riscossione ai fatti per cui è causa, ed accertato che la titolarità del rapporto oggetto di causa non fa capo a Equitalia Nord, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell’Agente della Riscossione: sull’asserita tardività dell’esecutività del ruolo; sull’asserita tardività del controllo automatico per violazione dell’art., 54 bis del D.P.R. n. 602/73; sull’asserita mancata comunicazione dell’esito della liquidazione ex artt. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, 54 bis del D.P.R. n. 633/72 e 6 della Legge 212/2000; sull’asserita illegittimità delle sanzioni irrogate; c) in ogni caso respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di Equitalia Nord, in quanto infondata. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata, sig.ra XXX: eccepisce preliminarmente l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, in ragione del fatto che l’unico soggetto legittimato a prendere posizione sulla tardività della notifica della cartella di pagamento era l’Agente della riscossione. Nel merito insiste per la tardività della notifica della cartella oggetto di causa, già riconosciuta dai Giudici di primo grado; ripropone, ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. n. 546/1992, i motivi di ricorso contenuti nel ricorso introduttivo su cui la Commissione Tributaria Provinciale non si era pronunciata, poiché assorbiti. Con favore delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe, appellata dall’Agenzia delle Entrate, il ricorso della sig.ra XXX è stato accolto a motivo della tardività della notifica della predetta cartella nei suoi confronti (avvenuta il 4.11.2010), essendo la medesima uscita dalla compagine sociale della PXX s.n.c. in data anteriore (23.3.2005) alla notifica dell’atto impositivo al debitore principale (avvenuta il 27.2.2006).
Agenzia delle Entrate – appellante, ed Equitalia affermano che la sentenza gravata sarebbe erronea nella parte in cui ha escluso l’effetto interruttivo della decadenza nei confronti dei coobbligati solidali nell’ipotesi in cui il coobbligato non raggiunto dalla tempestiva notificazione, sia un socio fuoriuscito dalla compagine sociale in data anteriore alla notificazione per assenza di qualsivoglia rapporto tra società e gli ex soci.
In particolare, nel giudizio di primo grado, l’Agente aveva dimostrato di aver notificato in data 1 febbraio 2007 la cartella de qua alla società PXX S.n.c. di cui la signora XXX risulta essere stata socia sino al 7 aprile 2005, rispettando il disposto di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 602/73, che prevede la facoltà per l’Agente della Riscossione di notificare la cartella di pagamento “al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale si procede”.
Pertanto, sussistendo nel caso di specie il vincolo di solidarietà tra l’odierna ricorrente e la società, debitrice principale, la notifica alla signora XXX non sarebbe tardiva, poiché ciò porterebbe erroneamente ad affermare che la notifica alla società, debitrice principale, non produce alcun giuridico effetto nei confronti dei soci solidalmente responsabili.
La notifica effettuata nei confronti della società PXX., spiegherebbe ogni effetto sia nei confronti della signora XXX, quale socia illimitatamente responsabile, sia nei confronti dell’Agente della Riscossione in termini impeditivi della decadenza.
L’onere di eseguire la notifica della cartella di pagamento nel termine stabilito dalla legge, per non incorrere in decadenza, pertanto~ sarebbe stato assolto da Equitalia Nord con la notifica della cartella di pagamento alla società, la quale non è stata impugnata nei termini di legge per cui ogni eccezione circa l’asserita decadenza dall’azione di riscossione risulta ormai preclusa, né potrebbe esser-e sollevata nemmeno dalla socia illimitatamente responsabile.
Per verificare la tempestività della notifica della cartella, secondo gli appellanti, è necessario avere riguardo a quella effettuata nei confronti della società debitrice principale, e, in conseguenza, chiedono la riforma della sentenza nella parte in cui i Giudici di primo grado hanno ritenuto che la notificazione alla società debitrice principale non è idonea ad interrompere la prescrizione anche nei confronti della signora XXX per essere uscita dalla compagine sociale in data 23 marzo 2005.
Equitalia Nord, ribadisce di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui ècausa, invocando la propria carenza di legittimazione passiva; insiste sulla tempestività della notifica della cartella di pagamento; confuta la ritenuta violazione del principio della preventiva escussione del società ai sensi dell’art. 2304 c.c.
Parte appellata, Sig.ra XXX, in data 21 settembre 2016, ha depositato un’istanza di rinvio, rilevando come il presente procedimento sia connesso soggettivamente e oggettivamente ad altri giudizi anch’essi pendenti dinanzi a questa Sezione.
La contribuente ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio in ragione del fatto che l’unico soggetto legittimato a contraddire in merito alla tardività della notifica della cartella di pagamento era l’Agente della riscossione. Ha poi rilevato che, al fine di non pregiudicare il diritto di difesa dei soci coobbligati – in particolare di quelli che erano fuoriusciti dalla compagine sociale parecchi anni prima – le cartelle di pagamento dovevano essere notificate contestualmente sia alla Società, sia ai soci, condizione che non si è verificata nella fattispecie. Al riguardo, la tempestiva notifica della cartella per cui è causa alla Sig.ra XXX avrebbe consentito di evitare il totale depauperamento della PXX S.n.c. e dei soci realmente responsabili della sua gestione, con una maggiore fruttuosità dell’azione di riscossione nei confronti del debitore principale e, in seconda battuta, dell’eventuale azione di regresso. Rammenta che è stato avviato un processo penale a carico di due soci amministratori, attualmente in fase dibattimentale per bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Tra le persone offese dai reati è stata indicata, anche l’Agenzia delle Entrate, la quale aveva la possibilità di costituirsi parte civile nel procedimento penale, oltre a poter porre i debiti della PXX S.n.c. in capo alla P.X.X. S.r.l. ai sensi dell’art. 14 D.lgs. 472/1997 e ad esercitare azioni revocatorie per quanto riguarda gli atti di disposizione patrimoniale posti in essere a danno dell’Erario.
Infine, per effetto della decorrenza dei termini previsti dagli artt. 17 (ora abrogato) e 25 del D.P.R. n. 602/73, nella formulazione ratione temporis applicabile al rapporto giuridico de quo, l’Amministrazione deve considerarsi definitivamente decaduta dal potere di riscossione coattiva degli importi indicati nella cartella in questione.
Al rinvio dalla pubblica udienza del 12 ottobre 2016 non è seguito provvedimento di riunione dei sopra richiamati giudizi di appello pendenti dinanzi a questa Sezione.
Alla pubblica udienza del 16 novembre 2016, sentito il Relatore, le parti confermano le rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sig.ra XXX ha eccepito l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio in ragione del fatto che l’unico soggetto legittimato a contraddire in merito alla tardività della notifica della cartella di pagamento in causa sia l’Agente della riscossione.
In proposito si rileva che, poiché la sentenza di primo grado ha accolto il ricorso della contribuente in forza della tardività della notifica della cartella di pagamento, l’unico soggetto legittimato ad impugnare la sentenza di primo grado deve essere individuato in Equitalia, Agente della riscossione che nel caso in scrutinio non ha proposto appello, neppure in via incidentale.
Peraltro, come evidenziato dalla difesa dell’appellata, è stato lo stesso Ufficio a domandare in via principale la riforma della sentenza in esame, laddove i Giudici di primo grado non hanno dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla tardività della notifica, e solo in via di subordine la riforma della sentenza nel merito.
Anche rispetto al difetto di legittimazione dell’Ufficio sulla tardività della notifica la stessa Equitalia ha chiarito, nelle proprie controdeduzioni, che “sul piano processuale la partecipazione al giudizio avanti le Commissioni Tributarie dell’Agente della riscossione, o meglio, la sua legitimatio ad causam, trovano giustificazione, nel rito tributario in analogia a quello civile, solo laddove oggetto della vertenza sia l’impugnazione di atti ad esso direttamente riferibili, in quanto inficiati da errori che siano allo stesso imputabili [ … ]. Questa posizione, del resto, è abbracciata anche dalla giurisprudenza, la quale individua la legittimazione dell’Agente della riscossione ‘solo allorquando venga ritenuta fondata una censura contro un atto da esso compiuto nell’esercizio dei propri poteri di esattore e non quando la censura investe un atto dell’ufficio che aziona la pretesa fiscale”‘.
Occorre pertanto dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate in merito alla tardività della notifica, senza scrutinare il merito della questione, non essendo l’Ufficio legittimato ad impugnare un aspetto di esclusiva competenza dell’Agente della riscossione, che non ha proposto appello.
Per quanto sopra esposto l’appello deve essere dichiarato inammissibile. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 5000,00 oltre accessori.
PQM
Dichiara inammissibile l’appello. Liquida le spese di giudizio in euro 5000,00 oltre accessori.
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