CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 ottobre 2017, n. 25973
Licenziamento – Domanda volta all’accertamento dell’illegittimità – Rigetto – Assorbimento della domanda di reintegrazione – Ricorso per revocazione
Fatto e motivi
1. Con la sentenza n. 7552 del 2015 la Corte di Appello di Roma aveva affermato che si era formato il giudicato sulla sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda volta all’accertamento della illegittimità del licenziamento intimato al B. da R.F.I. spa, aveva ritenuto assorbita la domanda di reintegrazione nel rigetto della domanda volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento ed aveva rigettato la domanda risarcitoria alla luce del giudicato sulla non illegittimità del licenziamento.
2. Questa Corte, in diversa composizione, con la sentenza n. 195553 del 2016 ha rigettato il ricorso proposto da B. B. avverso detta sentenza avendo ritenuto, in conformità all’orientamento espresso nelle sentenze Cass. n. 4935/2003; Cass. n. 15070/2008 e Cass. n. 24366/2010, che l’art. 102 bis disp. att. c.p.p. richiede la sussistenza di uno specifico e diretto nesso di causalità tra applicazione della cautela processuale e licenziamento (“sia stato per ciò stesso licenziato”), e che occorre che il recesso del datore di lavoro sia fondato esclusivamente sul fattore obiettivo dello “status custodiae” del prestatore d’opera, “onde la norma non può dare titolo per la reintegrazione nel posto qualora il licenziamento risulti in via autonoma giustificato sulla base di elementi ulteriori rispetto alla mera assenza da provvedimento cautelare”.
3. Ha, poi, rilevato che: nella vicenda dedotta in giudizio si era formata la cosa giudicata sulla non illegittimità del licenziamento, in quanto non era stato proposto appello nei confronti del capo della sentenza di primo grado contenente la pronuncia di rigetto della domanda relativa alla dichiarazione di illegittimità del recesso e che, pertanto, non poteva disporsi né il ripristino del posto di lavoro, né alcuna misura di tipo risarcitorio, l’uno e l’altra costituendo effetti di un atto risolutorio di cui dovevano “essere in via preliminare verificate le ragioni (e, in particolare, la coesistenza, accanto allo stato di custodia cautelare, di eventuali motivi di carattere disciplinare, come di motivi attinenti all’impossibilità sopravvenuta della prestazione, tenuto conto dell’interesse del datore di lavoro a mantenere in servizio il dipendente: artt. 1464 c.c. e 3 I. n. 604/1966); la sentenza della Corte di Appello non era scalfita dalle critiche di violazione e falsa applicazione di norme di diritto formulate con il primo profilo del motivo di ricorso, perché le “critiche che, nella loro sostanza, risultano unificate da una lettura della disposizione, di cui all’art. 102 bis disp. att. c.p.p., disarticolata dal sistema della disciplina dei licenziamenti e delle relative conseguenze, nel quale invece essa, pur nella singolarità della sede normativa, deve trovare inserimento”; erano altresì infondate le censure mosse con il secondo profilo perché nessuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato era ravvisabile nella sentenza impugnata, la quale aveva esaminato la questione del “giudicato” cautelare nei limiti in cui la stessa è stata posta (cfr. penultima pagina), non rilevando che la soluzione offerta risulti contrastante con la prospettazione e con gli esiti attesi dalla parte”.
4. Avverso tale sentenza B. B. ha proposto ricorso per revocazione, affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, insistendo perché, revocata la sentenza di questa Corte, la causa sia decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c. 2 c.p.c., con rigetto dell’appello proposto da R.F.I. R.F.I. spa avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4405 del 26.3.2013 con eventuale correzione del dispositivo relativamente alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla reintegrazione. Il ricorrente ha chiesto che, in ogni caso, si ordini alla società la reintegrazione nel posto di lavoro e si condanni la medesima resistente al risarcimento dei danni commisurandoli alle retribuzioni maturate dal 1.2.2011 al 30.4.2012.
5. R.F.I. spa ha resistito con controricorso ed ha depositato anch’essa memoria ex art. 378 c.p.c.
Sintesi dei motivi del ricorso per revocazione
6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. Assume che la sentenza revocanda avrebbe negato l’esistenza del fatto “recesso del datore di lavoro fondato esclusivamente sul fattore obiettivo dello status custodiae” e deduce che l’esistenza di tale fatto risultava positivamente accertato nei giudizi di merito con forza di giudicato e che il ricorso per cassazione, riguardando “unicamente la violazione, da parte della Corte di Appello di Roma, dell’art. 102 bis disp. att. c.p.p. e di altre norme di legge, non richiedeva alcuna valutazione del fatto”.
7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., per essere la sentenza revocanda fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità risultava incontrastabilmente esclusa. Sostiene che nei giudizi di merito era stata accertata in via definitiva la sussistenza di “ulteriori elementi” sui quali il licenziamento era stato fondato. Assume, inoltre, che il giudicato si sarebbe formato solo sull’accertamento del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell’art. 102 bis disp. att c.p.p. perché il licenziamento era diretta ed esclusiva conseguenza della ingiusta carcerazione e non esistevano ulteriori elementi che lo avevano determinato.
Esame dei motivi
8. Il primo ed il secondo motivo da trattarsi congiuntamente perché intimamente correlati dalle prospettazioni difensive che li sorreggono, sono inammissibili.
9. Va premesso che, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore revocatorio si individua nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio di legittimità e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. SSUU 26022/2008).
10. La configurabilità dell’errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, postula, in conclusione, che la decisione risulti fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà obiettiva ed effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, sicché il fatto stesso sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonché posto a fondamento delle argomentazioni logico-giuridiche di conseguenza adottate dal giudice di legittimità (Cass., ord. 15 luglio 2009, n. 16447).
11. Non è, dunque, idoneo ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bis e 395, numero 4), c.p.c., l’ipotizzato travisamento, da parte della Corte di cassazione, di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l’interpretazione dei contenuti espositivi dei rispettivi atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale, quand’anche risulti errata, di revocazione.
(Cass. SSUU 13181/2013).
12. In applicazione dei principi innanzi richiamati ai quali il Collegio ritiene di dare continuità deve escludersi che i vizi denunciati dal ricorrente siano riferibili all’art. 395 n. 4 c.p.c.
13. Va rilevato, in primo luogo, che le prospettazioni difensive non si confrontano, con la “ratio decidendo della sentenza impugnata che, affermato in diritto che l’art. 102 bis disp. att. c.p.p. richiede la sussistenza di uno specifico e diretto nesso di causalità tra applicazione della cautela processuale e licenziamento (“sia stato per ciò stesso licenziato”) e che occorre che il recesso del datore di lavoro sia fondato esclusivamente sul fattore obiettivo dello “status custodiae” del prestatore d’opera, ha ritenuto che si era formato il giudicato sulla non illegittimità del licenziamento, statuizione questa non oggetto di alcuna censura. Sicché le censure formulate sono prive del carattere di decisività.
14. Va, inoltre, rilevato che il ricorrente nell’addebitare alla sentenza impugnata di avere presupposto (primo motivo) come inesistente un fatto esistente (licenziamento come diretta e conclusiva conseguenza della carcerazione) e (secondo motivo) come esistente un fatto escluso “in tutte le sentenze di merito” (licenziamento intimato per motivi e diversi ed ulteriori rispetto alla mera assenza per carcerazione), muove dalla premessa della esistenza di un giudicato sulla esistenza di un licenziamento intimato solo in conseguenza della carcerazione, per tal via assumendo che in sede di revocazione possa dedursi I’ omesso rilievo di un giudicato interno al processo. Tale assunto è infondato perché l’omessa percezione di un giudicato interno da parte della Corte di Cassazione non è deducibile come motivo di revocazione non consistendo in un errore di fatto, ma, semmai, in un errore di diritto (Cass. Ord. 15346/2017, 30245/2011, 243690/2009; Cass. 8180/2009).
15. Il ricorso, va, in conclusione, dichiarato inammissibile.
16. Le spese seguono la soccombenza.
17. Ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio del presente giudizio, liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie.
Ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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