La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1486 del 20 gennaio 2017 ha statuito l’applicabilità al processo tributario l’articolo 153 codice procedura civile per cui il giudice, fermo restando le condizioni, può rimettere in termine il contribuente che è stato truffato dal consulente di fiducia riguardo alla risoluzione della pendenza col fisco.
La vicenda ha riguardato un contribuente che era stato oggetto di truffa da parte del proprio consulente che aveva ricevuto un atto impositivo non impugnato dal professionista. Successivamente veniva notificato al contribuente veniva notificato una intimazione di pagamento. Il contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissione Tributaria. I giudici della Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha annullato l’intimazione di pagamento e rimesso in termini la contribuente per l’impugnazione dell’atto prodromico, avendo constatato che la medesima era stata raggirata dal precedente consulente riguardo l’accertamento fiscale subito.
L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione dei giudici di merito ricorrendo alla Suprema Corte lamentando la violazione di legge, laddove la Commissione Tributaria Regionale aveva rimesso in termini la contribuente, ex art. 153 cod. proc. civ., in considerazione della truffa consumata in suo danno dal consulente, essendo invece necessario “un evento non imputabile alla parte, come avviene nelle ipotesi di fortuito o forza maggiore”, mentre nel caso di specie era ravvisabile una “culpa in vigilando” nei confronti del professionista.
Gli Ermellini non hanno accolto le doglianze dell’Amministrazione Finanziaria ritenendo corretta la decisione dei giudici di secondo grado. I giudici del palazzaccio hanno confermato che l’istituto della rimessione di cui all’articolo 153, comma 2, del codice di procedura civile è senz’altro applicabile nel processo tributario. Inoltre, i giudici di legittimità evidenziano che l’istituto della remissione in termini presuppone un fatto impeditivo della tempestiva proposizione dell’impugnazione, estraneo alla volontà della parte e, quindi, a lei non imputabile, che deve avere carattere di assolutezza, e non d’impossibilità relativa, né tanto meno di mera difficoltà, in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (si cita, tra le altre, Cass. n. 8216/2013).
Pertanto, i giudici della Cassazione, hanno ritenuto che la CTR ha fatto corretta applicazione del principi di diritto sopra enunciato, in quanto la Commissione Tributaria ha correttamente valorizzato la truffa perpetrata in danno della contribuente e, precisamente, il fatto che la medesima non aveva in realtà conferito alcun mandato al precedente consulente, il quale aveva falsamente attestato di aver definito l’avviso di accertamento e la successiva cartella, e aveva addirittura impugnato la cartella esattoriale apponendo la firma falsa della ricorrente.
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