Tributi – Consorzio di bonifica – Obbligo di pagamento – Proprietari degli immobili situati nel comprensorio di bonifica (cd. “perimetro di contribuenza)
Svolgimento del giudizio
Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del C. propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 111/01/13 del 28 maggio 2013 con la quale la Commissione tributaria regionale di Catanzaro, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di pagamento da esso notificato a F.S. per contributi consortili 2010, in forza dell’articolo 23, lett. a) LR Calabria n. 11/2003.
La Commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto non dovuta la somma in oggetto; per non avere il Consorzio dimostrato né allegato il conseguimento di un beneficio diretto e specifico da parte dei beni immobili del S. per effetto della realizzazione e manutenzione delle opere di bonifica (aspetto del quale, anzi, il Consorzio aveva dedotto l’irrilevanza ai fini di causa).
Né il S. (rimasto contumace in appello), né Equitalia Sud (parte anch’essa del giudizio) hanno svolto attività difensiva nella presente sede.
Il Consorzio ha depositato memoria ex art. 378 cpc.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il Consorzio lamenta – ex art. 360, 1° co. n.3) cpc – violazione e falsa applicazione dell’articolo 23, primo comma, lettera a) LR Calabria n. 11/2003. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto illegittimo l’avviso di pagamento in oggetto per mancanza di prova, ad onere del Consorzio stesso, di beneficio diretto e specifico al fondo del S., nonostante che l’avviso medesimo avesse ad oggetto contributi a titolo di “spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali del Consorzio”‘, dunque, un titolo di debenza posto testualmente dalla legge a carico del consorziato “indipendentemente dal beneficio fondiario” (art. 23 cit.).
Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si deduce, rispettivamente, ex art. 360, 1° co.n.4) e n. 5) cpc, nullità della sentenza e del procedimento per motivazione inesistente, o comunque apparente e fittizia (eventualmente rilevante anche come “omesso esame” di un fatto decisivo, secondo la nuova formulazione, qui applicabile ratione temporis, dell’art. 360, 1° co.n.5) cit.)- Per avere la commissione tributaria regionale basato la propria decisione su un principio (necessità del beneficio e di relativa prova a carico del Consorzio) opposto a quello chiaramente risultante dalla LR nella previsione su richiamata; che la necessità di tale beneficio espressamente escludeva.
2. E’ fondata la censura di violazione normativa sostanziale, con assorbimento delle altre censure.
L’avviso di pagamento opposto aveva ad oggetto il versamento dei contributi 2010 relativi alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali del Consorzio, così come previsti dall’articolo 23, primo comma, lett. a) della LR Calabria n. 11/03 (“Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica”).
In base a questa previsione normativa – integrante una causa petendi della pretesa impositiva che non era in potestà della CTR mutare – “il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento del Consorzio ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario; b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lett. b), sulla base del beneficio”.
A sua volta, l’art.17 della medesima LR stabilisce che la qualità di consorziato-contribuente deriva, in capo ai proprietari degli immobili agricoli ed extragricoli, per il solo fatto che i loro beni siano situati nell’ambito del comprensorio di bonifica; ubicazione che determina “l’iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall’approvazione del piano di classifica di cui all’articolo 24”.
Orbene, risulta dalla sentenza qui impugnata che il S. avesse opposto l’avviso di pagamento contestando non già la propria qualità di proprietario di bene immobile ricompreso nel perimetro di contribuenza risultante dal piano di classifica debitamente approvato, bensì la circostanza che i propri beni immobili avessero conseguito alcun beneficio dall’esecuzione – mai realizzata – di opere consortili di bonifica nell’anno 2010.
Su tale presupposto doveva, pertanto, la commissione tributaria regionale rilevare che: – pacifica era nel S. la qualità di consorziato-contribuente sulla base di un piano di classifica non impugnato; – l’importo dedotto nell’avviso di pagamento era effettivamente da lui dovuto, in quanto concernente una forma di contribuzione (relativa alle spese generali di conseguimento dei fini istituzionali del Consorzio, e non correlata all’esecuzione di specifiche opere di bonifica) espressamente svincolata ex lege dalla prova del beneficio fondiario.
La formulazione della previsione legislativa richiamata nell’avviso di pagamento – non contestata nella sua legittimità dal S. – era dunque tale da ritenere irrilevante quell’elemento fattuale (beneficio fondiario) la cui mancata dimostrazione è stata invece ritenuta dirimente dalla commissione tributaria regionale nella valutazione di infondatezza della pretesa impositiva.
Va peraltro osservato come la decisione qui impugnata non potrebbe trovare conferma nemmeno se l’avviso di pagamento venisse in ipotesi riferito alla contribuzione derivante dall’esecuzione di opere di bonifica e dal correlato beneficio diretto e specifico ai fondi del consorziato-contribuente (come sopra definito).
Ciò perché – quand’anche l’avviso di pagamento avesse avuto ad oggetto questa seconda tipologia di contributo consortile, espressamente ricollegato dalla LR al beneficio – in assenza di impugnazione da parte del contribuente del piano di classifica con relativo perimetro di contribuenza, non sarebbe stato comunque il Consorzio a dover dimostrare la sussistenza del beneficio stesso; bensì, al contrario, il contribuente S. a fornire la prova della insussistenza, in concreto, di quest’ultimo. Ciò sulla base di quanto già stabilito da questa corte di legittimità (SSUU 26009/08; SSUU 11722/10; Cass. 17066/10; 20681/14; 21176/14 ed altre), secondo cui: – l’adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell’area di intervento; – qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata ad onere del Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all’articolo 2697 cod. civ.; – qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato. Non risulta dalla sentenza della commissione tributaria regionale che tale prova (negativa) sia stata anche soltanto offerta dal S.. Ne deriva che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 cpc, mediante rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese di legittimità e merito vengono compensate in ragione dell’incertezza sulla qualificazione giuridica del contributo dedotto nell’avviso di pagamento, nonché del comportamento processuale tenuto dal contribuente, rimasto contumace nei giudizi di impugnazione.
P.Q.M.
– accoglie il ricorso;
– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;
– compensa le spese dell’intero giudizio;
– v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.