Cartella di pagamento – Notifica effettuata a mani del portiere dello stabile – Sede legale della società trasferita ad altro indirizzo
Fatto e diritto
costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c., esaminate le memorie difensive delle parti ex art. 378 c.p.c., osserva quanto segue.
1. Con un unico motivo di ricorso la società ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 145 c.p.c. nonché dell’art. 7) della Legge 890/1982, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”, per avere la C.T.R. Lazio ritenuto valida la notifica effettuata a mani del portiere dello stabile ove la società contribuente aveva avuto la propria sede legale (pacificamente trasferita altrove) sul presupposto che il fatto che il portiere avesse “ritirato la cartella senza comunicare che la Società G. s.r.l. aveva cambiato sede da due anni costituisse “chiaro sintomo – peraltro non disconosciuto dalla stessa società G. s.r.l. – che l’appellante, alla data del 20.3.2006 (data della notifica), manteneva in detta sede la propria attività o parte di essa”, stante la valenza meramente presuntiva delle risultanze anagrafiche, nonostante la società avesse prodotto visura camerale storica (nonché copia del cd. “cassetto fiscale” presso l’anagrafe tributaria) da cui risultava che dal 12.8.2004 la sede legale della società era stata trasferita ad altro indirizzo in Roma.
2. All’accoglimento della censura non osta in realtà il consolidato orientamento di questa Corte per cui, qualora la notifica sia effettuata a mani di una persona (che la ritiri senza nulla obiettare) rinvenuta presso la sede della società, legale o effettiva – la seconda in caso di divergenza essendo equiparata alla prima, per il principio di effettività della sede (Cass. 21942/10, 10307/09, 3620/04, 9978/00) – la società, per vincere la presunzione che quella persona sia addetta alla ricezione degli atti a sé diretti, ha l’onere di provare che essa non lo era per non aver mai ricevuto incarico alcuno (Cass. 12071/16, 14865/12, 21942/10, 16102/07, 12754/05, 19201/03, 7113/01, 904/01, 13935/99), tenendo conto che a tal fine è sufficiente anche un mandato provvisorio a ricevere la corrispondenza (Cass. 21942/10, 22342/09, 19582/09, 29879/08).
3. Ed invero, il principio di cui all’art. 46, comma 2, c.c., valido anche ai fini delle notificazioni ex art. 145 c.p.c., in base al quale, ove la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima – con conseguente validità della notificazione eseguita alla sede effettiva di una società avente personalità giuridica, anziché alla sede legale (Cass. n. 2341/85) – vale a condizione che sia accertata l’esistenza di detta sede effettiva. Ed a tal fine, in caso di contestazione e onere del notificante fornire la prova della esistenza di una sede effettiva nel luogo della effettuata notifica (Cass. n. 17519/03).
5. La sentenza va quindi cassata con rinvio per l’accertamento di tale presupposto nonché per l’esame delle questioni rimaste assorbite, come l’eccezione di prescrizione del credito vantato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.