La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9466 del 12 aprile 2017 intervenendo di inerenza dei costi ha affermato che in tema di gruppi societari, nel caso di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, la controllata non è esonerata dall’obbligo di dimostrare l’inerenza dei costi e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi anche in presenza di un accordo contrattuale di ripartizione delle spese tra controllata e controllante.
La vicenda ha riguardato una società di distributrice di farmaci a cui veniva notificato un avviso di accertamento per disconoscimento di costi per “consulenze”, “sperimentazioni cliniche” e “lavori scientifici” effettuati dopo l’immissione in commercio dei prodotti medicinali realizzati dalla casa madre di Bruxelles, in virtù di un accordo commerciale tra le due società.
L’accordo prevedeva che erano a carico della società accertata l’onere delle predette attività. Avverso tale atto impositivo la contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale deducendo che e attività generatrici dei costi in contestazione non erano dirette a produrre nuovi farmaci o a modificare quelli già in produzione, ma ad acquisire informazioni sulla loro efficacia e tollerabilità utili ad orientare le proprie iniziative strategiche. I giudici di prime cure accoglievano le doglianze della società ricorrente ed annullava l’atto impugnato. L’Agenzia delle Entrate impugnavano la sentenza della CTP innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, i cui giudici accoglievano le motivazioni del fisco. Per i giudici di appello la stessa non era attrezzata per effettuare ricerca per specialità medicinali e non svolgeva attività produttiva, e questi oneri non influivano sulla attività commerciale da questa svolta e non concorrevano a formarne il reddito, ma conseguivano ad un accordo commerciale privato intervenuto con la casa madre ad esclusivo vantaggio di quest’ultima.
La contribuente avverso la decisione dei giudici della CTR proponeva ricorso in cassazione basato su due motivi.
Gli Ermellini, nel respingere il ricorso proposto, hanno evidenziato che, “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’onere della prova dei presupposti di costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi incombe al contribuente, il quale è tenuto altresì a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell’attività d’impresa, ove sia contestata dall’Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, in difetto di tale prova essendo legittima la negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa” (Cass., n. 7701/2013). È stato anche chiarito che non è sufficiente “che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa” (Cass., n. 21184/2014).
Per i giudici di legittimità la società non ha provato l’effettiva inerenza dei costi sostenuti e la loro rilevanza ai fini della produzione dei ricavi, non ritenendo sufficiente l’esistenza di un accordo contrattuale di ripartizione delle spese con la casa madre e rimarcando che solo quest’ultima avrebbe potuto trarre vantaggio dalle spese in contestazione, essendo l’unica a poter intervenire sui processi produttivi per migliorare i farmaci. Infatti nella motivazione della Corte Suprema si rileva che “Invero non vi è dubbio che la commercializzazione di qualsiasi prodotto, anche farmaceutico, comporta la acquisizione di informazioni e feed back con l’utenza per verificarne la capacità di penetrazione del mercato e adeguare le strategie commerciali, ma tali informazioni devono essere coerenti con la attività svolta e funzionali alla stessa, atteso che non ogni costo rilevante per la società può essere dedotto, ma solo quello che risponde alla nozione di inerenza prima ricordata, la cui prova incombeva alla contribuente che non vi ha provveduto”.
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