CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 20166 depositata il 7 ottobre 2016 – La nullità dell’atto di riassunzione, privo di qualsivoglia richiamo alle domande esperite nell’atto introduttivo del giudizio, può essere sanata in sede di memorie, a condizione che queste vengano prodotte entro il termine per la riassunzione stessa